Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza 14/1/2011 la Corte di Assise di Catania ha respinto l’istanza di I.A. – imputato del reato di omicidio aggravato di M.C.M. – che era stata proposta dall’interessato sull’assunto che potessero ritenersi già integrati i presupposti per una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Avverso tale statuizione l’ I. ha quindi proposto appello innanzi al Tribunale Distrettuale di Catania dolendosi del fraintendimento della reale portata della sua istanza nel quale sarebbe incorsa la Corte di Assise, l’istanza mirando solo ad evidenziare come le risultanze della prova orale e gli accertamenti espletati dai consulenti tecnici avessero in realtà "dissolto" il quadro probatorio rilevante anche in sede de libertate.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 30/5/2011, ha rigettato l’appello affermando che l’esame critico delle risultanze delle indagini tecniche espletate e delle deposizioni testimoniali acquisite non confortasse in alcun modo la tesi dell’appellante, anche considerando che lo stesso I. aveva ammesso di aver gettato in un canalone il cadavere della M., dopo averlo avvolto in una coperta, pur negando di essere responsabile del di lei strangolamento ma ipotizzando che la donna fosse morta percuotendo la testa contro il pavimento all’esito di un litigio con lui occorso.

Per l’annullamento di tale ordinanza l’ I. ha proposto articolato ricorso in data 22/6/2011, ulteriormente illustrato nella memoria finale del difensore depositata l’11/10/2011. Nell’impugnazione il ricorrente, stigmatizzando la inesistenza di alcuna puntuale motivazione, ha sottolineato l’incongruo affidamento fatto dai giudici del merito nelle prime, inaffidabili e ritrattate, dichiarazioni rese al P.M. dall’indagato; ha rilevato l’inattendibilità delle emergenze peritali sulla data e sulla causa del decesso (la prima antedatabile di ben tre giorni ed il secondo attribuibile a "coma alcolico") e la plausibilità di ipotesi diverse della causa della riscontrata lesione laringea nonchè la significatività del mancato reperimento in loco di tracce biologiche dell’indagato; ha rammentato i rapporti conflittuali della M. con l’ex coniuge e la possibilità che la M. stessa fosse stata aggredita da personaggi gravitanti nel mondo della prostituzione (al cui sfruttamento attendeva il predetto coniuge); ha quindi sottolineato la inesistenza di moventi a carico dell’ I. e la pretestuosità di ravvisare un movente nel banale litigio intercorso;

ha conclusivamente ricordato come la sopravvenuta sentenza 164 del 2011 della Corte Costituzionale fosse stata affatto ignorata dal Tribunale di Catania.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le proposte censure non meritino condivisione e che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato con le conseguenze di legge.

L’impugnata ordinanza, infatti, da conto con sintetica ma chiara e congrua motivazione dei dati per i quali nessuna ipotesi di "dissolvimento" del quadro probatorio sarebbe lecitamente configurabile nella specie. Nulla infatti viene addotto che possa revocare in dubbio l’accertamento relativo alla causa del decesso, attribuibile ad una indubbia azione di strangolamento di una donna che versava in stato di alterazione alcolica: e le considerazioni sulla possibilità di diverse sequenze causali sono affacciate in ricorso a livello di (irricevibili) proposte di diversa ricostruzione dei fatti. Nulla di nuovo, come rettamente considerato dal Tribunale, è quindi emerso in ordine alla dinamica del violento litigio concluso con lo strangolamento: la stessa deposizione di T. V., infatti, ha delineato il quadro conflittuale del passato coniugale della M. ma non ha dato indicazioni sulla plausibilità di un collegamento del decesso a tali vicende nè ha smentito in alcun modo l’esistenza del litigio tra la M. e l’ I..

Quanto ai rilievi formulati con riguardo alla inutilizzabilità dell’interrogatorio reso al P.M. il 14/7/2009, appare evidente che le valutazioni del giudice del merito cautelare non sono collegate – in termini di rilevanza dell’antecedente – con quanto in tale sede dichiarato: e ciò a tacere del fatto che, come rilevato dal Tribunale di Catania, sul punto la Corte di Assise si era pronunziata espressamente in data 17/9/2010 e che quelle considerazioni non vennero e non sono fatte segno a specifiche contestazioni.

Da ultimo, le considerazioni dispiegate a pag. 3 dell’ordinanza in ordine al fatto che l’istruttoria dibattimentale avesse confermato la permanenza di gravi esigenze cautelari, nello specifico non perseguibili se non attraverso la più restrittiva misura custodiale, non appaiono in alcun modo messe in discussione dal richiamato disposto della sentenza 164 del 2011 della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto carcerario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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