Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 02-12-2011, n. 44989 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di S.D. avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 14.2.2011, reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del S. per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. ed altri, con la misura degli arresti domiciliari per incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il regime carcerario, veniva disposto il trasferimento del S. presso un centro diagnostico terapeutico dell’amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale riteneva che in particolare che le condizioni di salute del S., affetto da morbo di Crohn e sindrome ansioso-depressiva, fossero compatibili con il regime detentivo in una struttura che garantisse gli interventi necessari a prevenire il rischio di infezioni.

Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di perizia medico- legale per accertare l’ingravescenza della patologia, non adeguatamente trattata in tre anni di detenzione, ed alla verifica dell’effettiva idoneità dei centri diagnostici penitenziari.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Posto che l’incompatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con il regime detentivo deve essere valutata anche con riferimento all’idoneità di trattamenti terapeutici praticabili presso i centri clinici dell’amministrazione penitenziaria (Sez. 6, n.296 del 18.1.2000, imp. Basile, Rv.215860), l’ordinanza impugnata prendeva atto della manifestata inefficienza nella cura delle patologie dell’indagato del centro diagnostico terapeutico di Napoli Secondigliano, presso il quale il S. era stato per un certo periodo trasferito, alla luce della perizia medica disposta dal Giudice per le indagini preliminari, ma rilevava come la perizia stessa non escludesse in generale l’attitudine a questi fini dei centri terapeutici dell’amministrazione penitenziaria, peraltro confermata anche dalla relazione del Coordinatore sanitario della casa circondariale di Palermo Pagliarelli; e conseguentemente disponeva il trasferimento del detenuto presso un centro diverso da quello di Napoli, indicando altresì quali preferibili i centri di Pisa e di Parma. Siffatta disposizione risulta pertanto sorretta di congrua argomentazione, che nel suo riferimento ad indagini peritali ed a pareri clinici già acquisiti escludeva motivatamente la necessità degli ulteriori accertamenti sollecitati dalla difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *