Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21.10.2004 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione, proposta da SEI ESSE S.p.A., avverso la cartella esattoriale, impositiva del pagamento di contributi INAIL per l’anno 1995.
L’INAIL fondava la propria pretesa su accertamento, in esito al quale aveva ritenuto sussistente la subordinazione di G. Z., G.M. e Ga.Mo., negata da SEI ESSE sul presupposto che il primo avesse collaborato in regime di autonomia come autotrasportatore dotato di una propria organizzazione imprenditoriale e con riguardo agli altri due sul presupposto che essi non avessero avuto rapporti diretti con la società.
Tale decisione, impugnata dalla società, è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1638 del 2006, la quale ha osservato che dalle deposizioni dei testi era emerso che il rapporto di lavoro era intervenuto tra i due lavoratoti extracomunitari ( G.M. e Ga.Mo.) e la SEI ESSE e non tra gli stessi lavoratori e Z.G..
La Corte ha precisato che nessuna rilevanza avrebbe potuto essere attribuita alla circostanza della vendita del mezzo di trasporto, intervenuta dopo l’incidente stradale del (OMISSIS), essendo evidente che tale vendita a favore dello Z. rappresentava un tentativo di attribuire la proprietà dello stesso mezzo a quest’ultimo per eludere gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa sul divieto di intermediazione mediante la fittizia attribuzione della proprietà.
La stessa Corte ha ritenuto che le deposizioni dei testi escussi confermassero il difetto di imprenditorialità del rapporto in questione in capo allo Z. (testi Pa. e Ca.), e ciò soprattutto per il fatto che i mezzi utilizzati dallo Z., all’atto della cessazione di ogni rapporto con la società (per lo meno fino al 2002), rimasero nella disponibilità della società.
Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la SEI ESSE con tre motivi.
L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. In via preliminare va osservato che non assume decisiva rilevanza il richiamo effettuato dalla ricorrente alla sentenza n. 3056 del 2002 del Tribunale di Firenze, intervenuta tra la SEI ESSE S.p.A. e la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, in quanto il relativo giudizio ha diverso oggetto e diversa causa pretendi, riguardando violazioni della disciplina amministrativa del lavoro.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 15 marzo 2001, n. 436, art. 6, R.D. 29 settembre 2007, n. 1814, art. 13, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, artt. 1470 – 1477 Cod. Civ., artt. 214 e 221 c.p.c..
Al riguardo la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle norme richiamate, laddove ha conferito efficacia costitutiva all’emissione di fattura o a trascrizione dell’atto di cessione – da parte della società a G. Z. – del camion – targato (OMISSIS) – al PRA e non alla scrittura privata di compravendita in data 31.07.1995, la cui data sarebbe stata resa certa dal sequestro penale dell’autoveicolo a seguito dell’incidente stradale del (OMISSIS).
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha verificato la documentazione acquisita ritenendo, con accertamento adeguatamente motivato, che l’atto di cessione della proprietà dell’automezzo in questione, trascritto al PRA nell’agosto 1996, fosse successivo all’incidente stradale del (OMISSIS). Nè rileva il richiamo alla scrittura privata anzidetta (non risultando che la stessa avesse data certa, tale non potendo essere considerata quella del sequestro in sede penale del veicolo, successivo all’incidente stradale) non riportata nè trascritta nel ricorso per cassazione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1322 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Sul punto rileva, sempre con riferimento al tema della proprietà del mezzo di trasporto in questione, che la Corte territoriale è giunta all’erronea attribuzione della proprietà del mezzo alla SEI ESSE e non allo Z. escludendo ogni valore legale al documento prodotto da essa ricorrente (doc. 14 del fascicolo di primo grado), redatto su carta intestata alla società, sottoscritto dallo stesso Z. e fatto oggetto di sequestro penale nell’ambito delle indagini conseguenti all’anzidetto incidente stradale del (OMISSIS). Il che, ad avviso della ricorrente, emergeva anche dalla prova per testi, che avrebbe confermato l’acquisto di due o tre mezzi da parte dello Z..
L’esposto motivo è inammissibile, non essendo stato corredato da quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
4. Con il terzo motivo la ricorrente, nel dedurre, violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 contesta la sentenza impugnata in relazione all’accertamento della interposizione vietata di manodopera, per avere ritenuto che la dismissione della proprietà dell’automezzo in questione – da parte della società a favore dello Z. – rappresentasse solo un tentativo di eludere gli obblighi contributivi facenti capo alla stessa società e non allo Z., utilizzando questi all’atto di cessazione di ogni rapporto (almeno fino al 2002) mezzi nella disponibilità aziendale.
Al riguardo la ricorrente, ribadito l’avvenuto trasferimento degli automezzi allo Z., ritiene non corretto ed adeguato l’accertamento, contenuto nell’impugnata sentenza, circa la sussistenza dell’appalto vietato, atteso che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali emergeva la veste imprenditoriale dello Z. come autotrasportatore autonomo, fornito di partita IVA ed iscritto come tale all’Albo degli Autotrasportatori.
In tal senso è stato formulato il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..
Il motivo è infondato.
La ricorrente invero si è limitata a riproporre le argomentazioni già svolte in sede dei primi due motivi e ad effettuare apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità, nei confronti dell’impugnata sentenza, la cui valutazione, con riferimento all’esistenza di appalto vietato e alla riconducibilità delle prestazioni lavorative dei lavoratori in questione in capo alla società, poggia, come già detto, su documenti provenienti dalla P.A. e sulle prove per testi.
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012
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