T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 10-01-2012, n. 26 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna il silenzio serbato dal Comune di Barano D’Ischia sull’istanza ex art. 13 della L. n. 47 del 1985, presentata dal ricorrente e volta alla sanatoria di interventi edilizi eseguiti sine titulo, consistenti nella sostituzione di una tettoia e nella realizzazione di due porticati.

A sostegno della spiegata azione impugnatoria, deduce:

1) la violazione dell’obbligo di provvedere;

2) la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 7.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

La costante giurisprudenza della Sezione ( cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, VI dell’8.4.2011 n. 2037, del 10.3.2011 n. 1407; 2 maggio 2008, n. 3067), come quella del Consiglio di Stato (cfr. CdS n. 100/2010, n.1691/2008, n. 706/2005) qualifica il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai fini della concessione edilizia in sanatoria (art. 13 L. n. 47 del 1985) quale atto tacito di reiezione. Pertanto, il silenzio-diniego formatosi a seguito del decorso del termine di 60 giorni può essere impugnato nel prescritto termine decadenziale, senza però la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura o mancanza di motivazione, non sussistendo l’obbligo di emanare un atto scritto, ripetitivo degli effetti di reiezione della istanza, disposti dal sopra richiamato art. 13.

Il diritto di difesa dell’interessato, tuttavia, non viene ad essere vulnerato dall’anzidetta limitazione all’attività assertiva, ben potendo egli dedurre (e validamente provare) che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate: operazione del tutto scevra di valutazioni discrezionali e riconducibile a mero accertamento comparativo.

E pertanto il ricorso in esame, imperniato sul presunto obbligo di provvedere e sul difetto di motivazione del silenzio rigetto, non può trovare accoglimento.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese a cagione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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