Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Nel quadro di articolate indagini (operazione c.d. "Pit Stop") su episodi di furti seriali avvenuti a (OMISSIS) in danno di turisti e uomini di affari circolanti in auto, commessi per lo più da cittadini nordafricani dell’area algerina (operanti nei singoli casi in due o tre persone) con la c.d. tecnica della "gomma tagliata", il g.i.p. del Tribunale di Milano con ordinanza in data 25.5.2011 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ventotto indagati, tutti algerini, per il reato di associazione criminosa diretta alla commissione dei predetti furti e per una lunga serie di tali reati aggravati dall’uso di mezzi effrattivi e dalla destrezza dell’azione ablativa. Furti le cui modalità esecutive sono così sintetizzate nel provvedimento cautelare: "un malvivente, dopo aver seguito a bordo di un ciclomotore il veicolo della prescelta vittima, senza essere visto taglia uno pneumatico dello stesso e, trasformandosi in gentile e casuale utente della strada, avverte l’ignaro conducente della foratura; la vittima viene invitata ad accostare, le viene offerta prontamente assistenza e, durante la fase della sostituzione dello pneumatico forato, entra in gioco un complice del primo soggetto che – in un momento di distrazione della parte lesa, quasi sempre provocata ad arte – commette il furto, asportando, borse, giacche, valigie e altro dal veicolo".
Con l’ordinanza cautelare è stato contestato all’odierno ricorrente S.M. il solo reato di cui al capo Z) della rubrica, relativo al furto commesso il (OMISSIS), in concorso con K.A. e N.A. (promotori e organizzatori del sodalizio criminoso ex art. 416 c.p.), in danno della coppia di turisti ungheresi J. e J.Z., viaggianti su una vettura VW Golf, i quali – mentre il S., secondo l’ipotesi di accusa, li distrae, cercando di spiegare loro in italiano come possono far riparare la gomma – subiscono il furto della borsetta della donna poggiata sui sedili della vettura e contenente documenti, denaro e altri effetti. Nel denunciare il furto ad una sopravveniente pattuglia di polizia, che ha "intercettato" il ciclomotore (sottoposto a controllo GPS) di K.A. nell’area teatro del furto, vedendolo allontanarsi dalla stessa unitamente a N. A., i due turisti ungheresi descrivono il patito episodio della "gomma tagliata" e forniscono indicazioni somatiche sia del motociclista che li ha avvertiti della foratura, sia del "passante" che ha cercato di fornire loro ausilio, riconoscendoli poi senza incertezze in Questura nelle fotografie, rispettivamente, di N. A. (motociclista) e S.M. (passante). Di tal che il g.i.p. ha ritenuto il S. raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al ridetto reato di furto aggravato in presenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di omologhi reati, fatto palese dai numerosi precedenti penali (anche recenti) annoverati dal S. per reati contro il patrimonio.
2.- Adito dall’istanza di riesame del S., il Tribunale distrettuale di Milano con ordinanza resa il 21.6.2011 ha respinto il gravame e confermato il provvedimento coercitivo. Inscrivendo la motivazione nel solco dei rilievi enunciati in una corposa memoria della difesa dell’indagato, i giudici del riesame cautelare hanno ribadito la sussistenza nei confronti del S. di univoci indizi di colpevolezza, da inquadrarsi in una coordinata e unitaria valutazione degli acquisiti dati investigativi, e la persistente ravvisabilità – pur tenuto conto del tempo decorso dalla commissione del reato (in uno ai precedenti penali del S. ostativi all’eventuale sospensione della pena) – di esigenze cautelari non utilmente tutelabili con misure diverse da quella carceraria.
Quanto alla piattaforma indiziaria, il Tribunale ha, per un verso, considerato inconferenti sia il fatto che il S., in atto detenuto anche per altra causa (e già abitante a (OMISSIS)), non abbia mai dimorato nell’area milanese di (OMISSIS), zona della città cui risultano collegati quasi tutti gli altri coindagati algerini (la maggior parte degli episodi criminosi che costellano il certificato penale del S. essendo stati comunque realizzati a (OMISSIS)), sia il fatto che lo stesso (che pure il certificato penale attesta essere nato ad (OMISSIS)) apparterebbe ad una etnia nordafricana diversa da quella dei coindagati (tutti originari della capitale (OMISSIS)) insediata nel distretto di (OMISSIS). Per altro verso il Tribunale ha rimarcato la inconfutabile valenza probatoria rivestita dalla positiva ricognizione fotografica della persona dell’indagato compiuta dai due turisti ungheresi, persone offese, da apprezzarsi – oltre che alla luce della credibilità dei due turisti, che hanno riconosciuto anche la fotografia del coindagato A., non a caso visto dagli operanti allontanarsi su un ciclomotore dalla zona del furto poco dopo la sua consumazione – unitamente alla dinamica del fatto criminoso narrato dalle due persone offese ed al ruolo svolto nella circostanza dal S. e dall’ A. (la coppia ungherese non ha riconosciuto la fotografia di K.A., anche lui visto dagli operanti allontanarsi dalla zona e autore della materiale sottrazione della borsetta).
Al riguardo il Tribunale ha, in particolare, osservato come l’eseguita ricognizione fotografica, atto di indagine atipico, risulti immune da censure formali o sostanziali, dal momento che è stata preceduta da adeguata descrizione delle persone da riconoscere in fotografia (pur se tale previa descrizione non è riprodotta nel verbale di riconoscimento, essendo contenuta nell’atto di denuncia del furto e nelle relazioni di servizio degli agenti intervenuti) ed è connotata da piena corrispondenza descrittiva (altezza di circa mt. 1.70, età sui cinquanta anni, fronte stempiata, carnagione scura) con i tratti somatici del S.. Evenienza, questa, che al di là della coeva presenza su posto del coindagato A. (pure riconosciuto dai due turisti; associato per delinquere cui si ascrivono numerosi episodi di furto con la tecnica della gomma forata) e delle collaudate modalità esecutive del furto, esclude l’occasionalità della presenza sul posto del S., che – per altro – adduce (non fornendo alcuna idonea prova di siffatto alibi) di essersi trovato, nel giorno e nell’ora del furto, a lavorare come giardiniere nel comune di (OMISSIS) in virtù di una "borsa lavoro" conferitagli dalla locale amministrazione.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha considerato attuale e concreta la pericolosità sociale del S., per gli effetti di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in ragione dei suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio anche di data recente (condannato nel 2010 per tentata rapina). Precedenti legittimanti la necessità e l’adeguatezza della sola misura cautelare carceraria.
3.- Contro l’ordinanza del riesame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo plurimi motivi di censura per violazione di legge e per insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riguardo sia al quadro indiziario, che alle esigenze di prevenzione sociale. Le doglianze, particolarmente diffuse, sono sviluppate in ben nove paragrafi o "punti" di critica, che – ai fini del disposto di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 – possono sintetizzarsi come di seguito.
1. Violazione dell’art. 273 c.p.p. Nei confronti del S. non è configurata una "pluralità" di indizi di colpevolezza, ma "un solo" indizio, costituito dal semplice riconoscimento fotografico ad opera dei due derubati ungheresi del "passante offertosi di dare loro assistenza". Il servizio di osservazione e controllo della p.g. valorizzato dal g.i.p. e dal Tribunale del riesame, è idoneo ad individuare i soli movimenti dei coindagati A. e Ab., ma nulla esso dice sul ruolo in concreto svolto dal S. (ricorso, 1).
2. Nullità del verbale di riconoscimento fotografico dell’indagato.
In tanto può attribuirsi un qualche valore al riconoscimento fotografico in quanto il relativo verbale rechi la descrizione fisica del soggetto da riconoscere. Il verbale concernente il riconoscimento del S. non reca traccia alcuna della necessaria previa descrizione del soggetto ad opera dei due turisti inglesi, benchè di una tale descrizione si dia conto in altri diversi atti del procedimento (relazioni di servizio degli agenti di p.s.). La completezza del verbale è indispensabile garanzia del diritto di difesa dell’indagato. In ogni caso il puro e semplice riconoscimento fotografico del S. non assume il carattere di vero indizio, sol che si osservi che i caratteri fisici del soggetto effigiato nella fotografia (tra quelle dell’album loro sottoposto) indicata dalle persone offese dal furto sono particolarmente "diffusi tra i nordafricani e finanche tra gli abitanti delle nostre regioni meridionali e insulari", tant’è che la fotografia del S. appare assai somigliante a quella di altro algerino coindagato nello stesso procedimento (ricorso, 2 e 4).
3. Nessun concreto legame è individuato dall’ordinanza del riesame tra il S. e il gruppo dei connazionali concorrenti nel reato (o nei molti altri reati oggetto di contestazione), nè con il gruppo dei coindagati cui è ascritta la fattispecie criminosa associativa.
I giudici del riesame hanno completamente trascurato l’assunto del S. sulla peculiarità delle sue origini etniche (distretto di (OMISSIS)), incompatibili con quelle del folto gruppo di coindagati (distretto di Algeri). La motivazione del Tribunale del riesame è su tale importante aspetto elusiva o soltanto apparente (ricorso, 3 e 6).
4. La tesi difensiva del S., secondo cui egli il giorno del furto ((OMISSIS)) sarebbe stato a lavorare come giardiniere nel comune di (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS) non è stata verificata dal Tribunale ambrosiano, che avrebbe ben potuto acquisire utili dati di conoscenza o esaminare un funzionario dell’amministrazione provinciale di Lecco (ricorso, 5).
5. Insussistenza delle esigenze cautelari. Il S. ha mostrato un effettivo ravvedimento, astenendosi dal commettere reati e trovando un lavoro socialmente utile alle dipendenze della Provincia di Lecco, che gli ha permesso di fronteggiare le necessità della moglie malata e del suo nucleo familiare finchè non è stato arrestato per un ordine di esecuzione relativo al cumulo di precedenti e remote condanne. I numerosi alias sulle generalità con cui egli è stato identificato dalla p.g., rimarcati dal Tribunale, sono il più delle volte frutto di errori di trascrizione dei verbalizzanti e non indicativi di una reale propensione criminale.
Affatto modesti vanno qualificati, poi, i precedenti penali meno remoti messi in luce dal Tribunale, risalenti al 2007 e al 2010. Si tratta di reati per cui il S. ha riportato inique condanne, perchè "vittima di situazioni raccapricciantemente deformate dalle inchieste giudiziarie". Il Tribunale del riesame si è astenuto dal valutare le circostanze che hanno condotto a tali condanne del S. (ricorso, 7 e 8).
4.- Il ricorso di M.S. va rigettato.
Sottacendosene i caratteri di aspecificità (il ricorso è costituito in sostanza dalla riproduzione degli elementi esposti nella memoria difensiva già ampiamente vagliata dai giudici del riesame), il ricorso è imperniato su motivi di censura infondati, talora in modo palese, ovvero non deducibili nel giudizio di legittimità siccome rappresentativi di rilievi di mero fatto. La motivazione dell’impugnata ordinanza è immune dalla censura di inadeguata e fuorviante motivazione avanzata con il ricorso, poichè – con esauriente e lineare enunciazione dei dati qualificanti la regiudicanda cautelare – la stessa ha messo in luce le ragioni definitorie dell’apprezzabilità e gravità del quadro indiziario legittimante la cautela carceraria imposta al S.. Un quadro indiziario la cui solidità è corroborata in primo e decisivo luogo dalla affidabilità del riconoscimento fotografico dell’indagato da parte delle due vittime del furto attribuito in concorso al ricorrente ed al quale si giustappongono ineludibili ragioni di prevenzione sociale emergenti dai precedenti penali, ripetuti e specifici del S., tali da impedire la formulazione di una favorevole prognosi comportamentale e da rendere la misura carceraria la sola idonea a contrastare l’attitudine criminosa del pur non più giovane cittadino algerino.
1. Destituiti di fondamento sono i rilievi espressi in punto di ritualità e di congiunta efficacia dimostrativa, cioè di gravità indiziaria, del positivo riconoscimento fotografico del S., cui hanno proceduto i coniugi ungheresi Z. nella loro veste di vittime del furto. Come precisato dal Tribunale del riesame, il riconoscimento o individuazione fotografica costituisce un atto di indagine "atipico" che non richiede peculiari formalità, fatta salva quella, ovvia perchè immanente nella tipologia del mezzo di conoscenza, della preventiva descrizione dei caratteri fisici della persona da riconoscere in fotografia. Descrizione che nel caso di specie ha preceduto la visione dell’album fotografico sottoposto alle due persone offese, come si ammette nello stesso ricorso (la descrizione è riprodotta nella denuncia di furto e nelle relazioni di servizio degli operanti), e che è scandita da peculiare precisione dei forniti dettagli somatici del premuroso "passante" intervenuto dopo l’accertata foratura di uno pneumatico del loro autoveicolo. Dettagli in tutto corrispondenti a quelli propri del S. (età, altezza, carnagione, stempiatura) ripetutamente fotosegnalato dalla p.g..
Di tal che legittimo e pienamente efficace, nel suo valore di univoca gravità indiziaria, deve valutarsi l’avvenuto riconoscimento del S. ad opera delle due vittime. Il mezzo di indagine o di conoscenza, non disciplinato nelle sue forme attuative dal codice di rito, è integrato da un accertamento di fatto, che – in conformità ai principi di non tassatività dei mezzi di prova – diviene pienamente apprezzabile a fini probatori sia nella fase delle indagini preliminari (arg. ex artt. 55 e 348 c.p.p. in tema di atipicità degli atti investigativi della polizia giudiziaria), sotto la specie dell’indizio grave, che nella stessa fase del giudizio (ove possono aver luogo anche riconoscimenti informali o diretti di persone). Con più precisione l’accertamento in cui si sostanzia la ricognizione personale fotografica, altro non è che il dato o lo strumento riproduttivo di una percezione visiva del testimone e rappresenta una specie della più generale categoria delle dichiarazioni. Con la conseguenza che la sua efficacia probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, ma dal valore della dichiarazione confermativa, al pari di ogni altra deposizione testimoniale (v.: Cass. Sez. 6, 5.12.2007 n. 6582/08, Major, rv.
239416; Cass. Sez. 5,10.2.2009 n. 22612, Paluca, rv. 244197).
2. Senz’altro erronee vanno ritenute le deduzioni del ricorso in ordine alla unicità del non grave indizio di colpevolezza profilantesi a carico del S.. Posto che la gravità (id est univocità rappresentativa) del dato indiziario formato dal riconoscimento fotografico del S. deriva – come precisa l’ordinanza del riesame – dalla positiva verifica di credibilità testimoniale dei coniugi ungheresi persone offese (puntualmente si osserva come essi non abbiano riconosciuto la persona di K. A., proprio perchè non hanno avuto modo di vederlo nell’atto di sottrarre la borsetta dall’autoveicolo), è appena il caso di osservare, innanzitutto, che il dato indiziario del riconoscimento fotografico non è unico, ma duplice. All’individuazione hanno proceduto in modo autonomo entrambi i coniugi ungheresi, in guisa che i due positivi mezzi di indagine si sovrappongono in sinergica efficacia rappresentativa della colpevolezza del ricorrente.
In secondo luogo il riconoscimento del S. è riscontrato e reso vieppiù credibile, dal concomitante riconoscimento fotografico, anch’esso duplice (dall’uno e dall’altro dei due turisti ungheresi), del coindagato A., sicuro partecipe dell’azione criminosa, avendone la p.g. rilevato la presenza sul luogo del furto subito dopo la sua consumazione.
In terzo e rilevante luogo il servizio di osservazione e controllo svolto dalla p.g. inzialmente nei confronti dei coindagato Al. e in itinere nei confronti del citato A. non è affatto indifferente per la posizione del S., come si sostiene nel ricorso. In vero, con piena logicità ricostruttiva, il Tribunale ha correttamente rilevato che la presenza di tali due coindagati sul posto del furto vale indeffettibilmente a ricomporre l’unitarietà criminosa delle rispettive condotte dei tre coindagati ( S., A., Al.) nella peculiare dinamica esecutiva del furto compiuto con la tecnica della gomma tagliata. E di conseguenza a superare ogni incertezza sulla presunta casualità della presenza sul posto del S., quale semplice passante, laddove costui (spacciandosi per tale) intrattiene la malcapitata coppia ungherese al solo scopo di distrarne l’attenzione già focalizzata sull’avvenuta foratura di una gomma dell’auto per cui si sono indotti a fermare la marcia e a scendere dal veicolo.
3. Palesemente infondati e muniti di mere non consentite connotazioni fattuali sono i rilievi attinenti all’origine etnica del ricorrente cittadino algerino, non conciliabili con quelle degli altri coindagati, ed al presunto alibi lavorativo non verificato dal Tribunale del riesame. A fronte della dianzi descritta concludenza del quadro indiziario raggiunto nei confronti del ricorrente, l’assenza di suoi specifici legami e consuetudini con gli altri indagati è priva di valore, come deduce l’impugnato provvedimento del riesame. Così come priva di pregio è la doglianza sulla mancata verifica dell’alibi lavorativo, che avrebbe dovuto essere provato dallo stesso indagato e non certo dal Tribunale del riesame (che constata come le buste paga prodotte dalla difesa del prevenuto risalgono agli anni 2007/2008). Tribunale ex art. 309 c.p.p., non dispone di poteri istruttori o di indagine, dovendo limitare la propria decisione nell’ambito della valutazione delle risultanze processuali già acquisite in corso di indagini (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 27.4.2011, n. 21633, P.M. in proc. Valentini, rv. 250016).
4. Del pari manifestamente infondate e, per vero, singolari (laddove si lamenta una mancata rivisitazione da parte del Tribunale del riesame delle sentenze di condanna più recenti riportate dall’indagato) si mostrano tutte le censure afferenti alle esigenze cautelari. Lo specifico tema della regiudicanda cautelare è stato commendevolmente approfondito dai giudici del riesame, che hanno messo in luce la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione di condotte criminose specifiche del S. con argomenti coerenti e logici, aderenti al ricostruito vissuto giudiziario del ricorrente ("in più occasioni declinava generalità diverse dalle proprie… risulta dedito in via praticamente esclusiva alla commissione di reati contro il patrimonio…").
Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla Cancelleria gli adempimenti informativi connessi allo stato di detenzione carceraria dell’indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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