Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-11-2011) 05-12-2011, n. 45296 Revoca della costituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.M., R.M. ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste 2 febbraio 2011 (la quale, in riforma della sentenza 18 settembre 2007 del Tribunale di Gorizia, di proscioglimento dal reato di abusivo esercizio della professione di odontoiatra perchè il fatto non sussiste, appellata dalla parte civile) ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

Con un primo motivo di impugnazione viene prospettata inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 523 c.p.p. posto che l’appellante parte civile è rimasta assente nell’udienza di discussione in secondo grado e non ha rassegnato le sue conclusioni.

Il motivo è palesemente infondato attesa la consolidata giurisprudenza sul punto.

Infatti, deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d’appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all’esito di quest’ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poichè la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall’art. 82 c.p.p., comma 2, che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma (cass. pen. sez. 4, 24360/2008 Rv. 240942. Massime precedenti Conformi: N. 9731 del 1998 Rv. 212323, N. 25723 del 2003 Rv. 225576, N. 12959 del 2006 Rv. 234536, N. 38942 del 2006 Rv. 235486. Massime precedenti Vedi: N. 27347 del 2007 Rv. 237261).

In altri termini, poichè l’art. 82 c.p.p., comma 2, ha limitato i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione finale in fase di dibattimento di primo grado e di promuovimento dell’azione di danno in sede civile, non può attribuirsi alcuna rilevanza ai detti fini all’omessa comparizione della parte civile all’udienza od al suo allontanamento (cass. pen. sez. 4, 4380/1995 Rv. 201502).

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 581 c.p.p. non avendo la corte distrettuale argomentato sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, smentita dallo stesso suo consulente tecnico di parte.

Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione in ordine alla valutazione della deposizione della persona offesa, valorizzata dalla corte distrettuale senza sciogliere i dubbi presenti nella decisione di primo giudice e che avevano consentito il proscioglimento ex art. 530 cpv. c.p.p., nonchè contraria alla stressa dichiarazione del teste P. che ha dichiarato di non essersi mai sottoposto a cure presso lo studio del dr R..

Ritiene la Corte che tali due ultimi motivi di censura non superino la soglia dell’ammissibilità a fronte della corretta, ampia e logica motivazione dei giudici di merito, i quali hanno individuato i profili indiscutibili della colpevolezza degli accusati analizzando e prospettando le plurime fonti di tale ragionevole convincimento, in giustificata difformità rispetto alla decisione del primo giudice.

Invero le doglianze, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare valutazioni dei fatti e delle risultanze probatorie effettuate dalla corte distrettuale, la cui motivazione al riguardo, come sviluppata nella sentenza impugnata, è priva di carenze od invalidità qui apprezzabili.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili ed i ricorrente condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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