Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 05-12-2011, n. 45043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15/11/2010 (dep. in data 13/2/2011), la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Genova, in data 26/13/2009, appellata da F. C. e V.G., dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambe gli imputati per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così modificata l’imputazione di cui al capo 1) per difetto di querela, confermava nel resto l’impugnata sentenza che aveva condannato F.C. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 688,00 di multa, per il reato di estorsione di cui al capo 11, e V.G. alla pena di anni 5, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed Euro 1.168,00 di multa per i reati di estorsione ed usura di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12) e 13). La Corte condannava, altresì gli imputati alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte civile D. M..

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

F.C. propone quattro motivi di ricorso con i quali deduce.

1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto;

2) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2;

3) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

4) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

Con riferimento al primo motivo il ricorrente si duole che la Corte non abbia fatto una corretta interpretazione della prova fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, M.P., che ha reso versioni sostanzialmente difformi alla P.G. ed al Gup. Quindi il ricorrente riporta specifici brani della deposizione del M. innanzi al Gup, in cui il teste esclude di aver subito delle minacce, ed eccepisce che la lettura di tale dato probatorio è del tutto incompatibile con l’interpretazione apoditticamente adottata dalla sentenza impugnata.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ripropone delle questioni già sollevate con i motivi d’appello, dolendosi della risposta della Corte. Infine con il quarto motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.M., non essendo costui la persona offesa del reato contestato al capo 11.

V.G..

Propone due motivi di ricorso:

1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., comma 2, nonchè contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione;

2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. nonchè contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione quanto alla determinazione della pena.

In relazione al primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia applicato con coerenza i principi che governano la formazione della prova indiziaria secondo le indicazioni nomofilattiche della Corte di Cassazione.

In particolare il ricorrente eccepisce che l’affermazione di responsabilità per i reati contestati in danno di M.R. (di cui ai capi 2 e 10 dell’imputazione) sarebbe fondata su mere presunzioni disancorate dai principi relativi alla formazione della prova indiziaria. Al riguardo richiama i contenuti delle intercettazioni telefoniche, specificamente indicate nell’atto d’appello, dai quali emergerebbe che il V. abbia prestato 1.000 Euro al M. e che dopo ben nove mesi questi non li aveva ancora restituiti, restando così sgretolata sia l’accusa di usura che quella di estorsione. Si duole, inoltre, delle conclusioni a cui è giunta la Corte territoriale in relazione all’imputazione di estorsione di cui al capo 3), opponendo che gli indizi che si possono ricavare dalle intercettazioni telefoniche sono tutt’altro che univoci e concordanti. Il ricorrente contesta inoltre la gravità e concordanza del quadro indiziario per gli ulteriori reati di estorsione di cui al capo 4), al capo 5), al capo 11), al capo 12) ed al capo 13).

Motivi della decisione

F.C..

Per quanto riguarda il primo motivo, le censure sollevate, richiamando specifici passi della deposizione del teste M., sostanzialmente deducono il travisamento della prova. Secondo l’insegnamento di questa Corte:

"In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/39/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

Nel caso di specie deve escludersi che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. La Corte ha preso in considerazione la deposizione resa dal M. al Gup, osservando che il M., come altre parti lese nel presente procedimento, aveva reso delle dichiarazioni palesemente ispirate al desiderio di non aggravare la posizione degli imputati, ed ha specificamente motivato in ordine al carattere "globalmente intimidatorio" del comportamento dei due imputati, osservando che la parte lesa non poteva non percepire la caratura delinquenziale dei suoi interlocutori (fot. 34). Non c’è stato, pertanto, alcun travisamento della prova, ma una lettura delle emergenze processuali differente da quella invocata dalla difesa ricorrente.

Pertanto il motivo è inammissibile in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

E’ infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente ripropone la contestazione già sollevata con i motivi d’appello sulla sussistenza dell’aggravante del concorso di più persone riunite. Sul punto questa Sezione, con la sentenza n. 24367 del 2010, ha osservato che:

"Quanto alla censura relativa alla sussistenza dell’aggravante di più persone riunite, questo Collegio è consapevole che secondo un indirizzo giurisprudenziale non è necessaria la contestuale presenza di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma soltanto che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano di più persone. In particolare è stato rilevato che: "in tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35054 del 19,06/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 245146).

Tuttavia il Collegio ritiene più convincente, in quanto più aderente al dettato normativo, l’opposto orientamento, fatto proprio da questa Sezione, secondo cui:

"In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25614 del 2204/2009 Ud.

(dep. 1^06/2009) Rv. 244149). La sola circostanza di percepire che la minaccia promani da più persone integra – eventualmente – il concorso di più persone del reato, ma non la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24367 del 11/6/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247865).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato atto (fol. 44) che in occasione dell’incontro di Via Tortona erano presenti entrambi gli imputati. Si è verificata, pertanto, la condizione della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si è realizzata la minaccia ed una parte dell’azione. Di conseguenza non può sorgere alcun dubbio sulla sussistenza dell’aggravante in parola.

Parimenti infondato è il terzo motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti in materia di stupefacenti – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione, avendo la Corte preso in considerazione che la partecipazione del prevenuto alle udienze non costituisce di per sè un comportamento utilmente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Per quanto riguarda il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile D.M., la censura è fondata, ma è evidente che nel caso di specie siamo in presenza di un mero errore materiale che può essere corretto dal giudice dell’impugnazione, ex art. 130 cod. proc. pen..

Il dispositivo con il quale sono stati condannati "gli imputati" a risarcire il danno nei confronti della parte civile costituita è frutto di un evidente errore materiale per le seguenti ragioni:

a) dalla contestazione risulta che F.C. risponde di un solo reato (contestato al capo 11) commesso in danno di M. P., mentre i reati in danno di D., indicati nei capi 12) e 13) risultano contestati e commessi dal solo V.;

b) la costituzione di parte civile di D. è stata effettuata soltanto nei confronti del V.;

c) nella motivazione la Corte pone espressamente (e solo) a carico del V. il pagamento delle spese di parte civile.

Di conseguenza deve disporsi, ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è statuito"condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.", deve leggersi ed intendersi: "condanna altresì l’imputato V. alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.".

V.G..

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di ricorso in punto di violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria e di vizio della motivazione, le censure sollevate risultano inammissibili.

Il motivo costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Dalla sentenza impugnata non emerge alcuna violazione delle regole che governano la formazione della prova indiziaria. In particolare per quanto riguarda i reati contestati in danno di M.R. (di cui ai capi 2 e 10 dell’imputazione), il ricorrente ripropone le stesse contestazioni dedotte con i motivi d’appello a cui la Corte ha dato esauriente risposta (fol. 13 e 14), con motivazione priva di vizi logico-giuridici, come tale incontestabile in questa sede. Ad uguali conclusioni si deve pervenire per gli altri episodi contestati al V.. Per quanto riguarda le questioni sollevate dal ricorrente, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne1 tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Quanto al secondo motivo in punto dosimetria della pena, le censure del ricorrente appaiono infondate, in quanto la Corte ha specificamente indicato le ragioni di rigetto del motivo di gravame sull’eccessività della pena, con una motivazione priva di contraddizioni o di vizi logico-giuridici.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 130 c.p.p. corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che ove è statuito"condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D. M.", deve leggersi ed intendersi: "condanna altresì l’imputato V. alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio riguardante la parte civile D.M.".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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