Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 05-12-2011, n. 45038 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10/1/2011, la Corte di appello di Ancona, previa qualificazione del fatto di cui al capo A) come rapina impropria, anzichè furto, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, emessa in data 7/12/2005 a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato G.A. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati di furto di un’autovettura (riqualificato come rapina), resistenza e lesioni personali.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando quattro motivi di gravame con il quali deduce:

1) Inosservanza di norme processuali e della legge penale in relazione all’art. 129 c.p.p.. In proposito eccepisce che, a norma dell’art. 129 c.p.p., la Corte avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato perchè, essendo state escluse le aggravanti, il reato di furto contestato al capo A) risultava non punibile per difetto di querela;

2) Violazione di norme processuali e della legge penale in relazione all’art. 420 ter c.p.p.. Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza 7/12/2005 con la quale era stata dichiarata la contumacia dell’imputato in primo grado, sebbene costui fosse impedito a comparire per sopravvenuto stato di detenzione;

3) Violazione di norme processuali e della legge penale in relazione agli artt. 521 e 597 c.p.p.. In proposito eccepisce che la Corte d’appello non poteva procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, in assenza di una preventiva contestazione all’imputato, per violazione della garanzia del contraddittorio, come configurata a seguito delle pronunzie relative al caso D.;

4) Errata applicazione della legge penale in relazione agli art. 337, 582 e 628 c.p., non essendo configurabili nella fattispecie gli estremi della condotta per il delitto di resistenza a p.u.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo in punto di nullità dell’ordinanza 7/12/2005 che ne ha dichiarato la contumacia in primo grado.

La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di nullità dell’ordinanza, ha richiamato l’art. 127 cod. proc. pen. che disciplina i procedimenti in camera di consiglio, osservando che non è motivo di nullità del giudizio la mancata presenza fisica dell’imputato che non abbia tempestivamente comunicato l’impedimento assoluto a comparire. In particolare la Corte ha rilevato che l’imputato, tratto in arresto 9 giorni prima dell’udienza, avrebbe dovuto comunicare l’impedimento a comparire nel termine di cinque giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen..

Tale motivazione risulta palesemente errata in punto di diritto.

Questa Sezione, (con la sentenza n. 40443/2008, Rv. 241873) ha avuto modo di osservare che:

"nell’assetto originario del rito speciale, caratterizzato dal rinvio alle norme sull’udienza preliminare per la regolazione del contraddittorio, l’istituto della contumacia e la disciplina dell’assenza non rilevavano nel giudizio abbreviato, così come non rilevavano appunto nell’udienza preliminare. Con la riforma attuata mediante la legge Carotti, ed in particolare con l’introduzione dell’art. 420 bis c.p.p. e segg. nel corpo delle norme sull’udienza preliminare, il legislatore ha letteralmente spostato dalla sede dibattimentale a quella preliminare l’intera e complessa disciplina del contraddittorio, regolando tra l’altro l’eventuale rinnovazione degli avvisi in favore dell’imputato, la dichiarazione di sua contumacia, le conseguenze della sua assenza dopo la costituzione delle parti.

Oggi dunque il rinvio dell’art. 441 c.p.p., comma 1 alle disposizioni previste per l’udienza preliminare comporta che siano applicabili, anche nel giudizio abbreviato, le nuove norme sul contraddittorio (Cass. 11.10.2000, Matranga; Cass. 2.10.2001, Morelli; Cass. 183.2003, Massimilla ed altri)" (in senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 26671 del 26/05/2009 Ud. (dep. 30/06/2009) Rv. 244508).

Di conseguenza trovano applicazione, anche nel giudizio abbreviato i principi di diritto relativi al giudizio in contumacia, così come elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno statuito che:

"nell’ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Il processo contumaciale si caratterizza, quindi, come situazione eccezionalmente derogatoria alla regola generale, che in tanto può legittimamente determinarsi in quanto il giudice accerti la sussistenza di quegli elementi costitutivi suindicati. Ne consegue, tra l’altro, che le relative norme sono di stretta interpretazione e non possono diversamente trovare analogica applicazione in situazioni non normativamente prefigurate. (…) "Il giudizio in absentia, per poter esplicare appieno i suoi effetti processuali, impone che venga preservato il diritto dell’imputato ad essere presente in udienza, salvo un suo espresso o non equivoco atto di rinuncia in tal senso".

Di conseguenza le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio di diritto:

"Dall’esame delle norme interne e pattizie testè richiamate, anche alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza intema ed Europea, si deve, dunque, inferire che il sistema, in sostanza, è improntato al principio – che va qui affermato ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p. – che:

a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’art. 420 quinquies c.p.p.. b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione.

E dunque, la accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia, non sortisce, evidentemente, alcun effetto abdicativo, ed in mancanza di un atto di tal genere la dichiarazione di contumacia è illegittimamente resa" (Cass. Sez. U. Sentenza n. 37483 del 26/09/2006 Ud. (dep. 14/11/2006) Rv. 234600).

Gli stessi principi sono stati ribaditi, con riferimento al giudizio camerale d’appello, da un ultimo arresto delle Sezioni Unite (Sentenza n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 247835) che hanno escluso la richiesta di comparizione dell’imputato debba rispettare il termine di cinque giorni indicato dall’art. 127 cod. proc. pen., comma 2, essendo sufficiente che la stessa sia presentata tempestivamente. Nel caso di specie non può escludersi – a priori – la tempestività della richiesta – essendo stato l’imputato tratto in arresto nove giorni prima per altra causa. Il giudice del merito era stato reso edotto del legittimo impedimento dell’imputato a comparire e della mancanza di una dichiarazione di volontà di procedersi in sua assenza; ed a quel punto, a quel momento, avrebbe dovuto ritenere la insussistenza di condizioni legittimatrici della dichiarazione di contumacia, perciò illegittimamente resa.

Il giudice dell’appello, a sua volta, avrebbe dovuto rilevare quella nullità, verificatasi nel giudizio di primo grado e, dichiaratala con sentenza, rinviare, gli atti al giudice che procedeva quando si era verificata quella nullità, ai sensi dell’art. 604 c.p.p., comma 4.

Deve quindi, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata e di quella primo grado, resa il 7 dicembre 2005 dal Tribunale di Macerata, con ramo a quest’ultimo per nuovo giudizio, restando così assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annuita la sentenza impugnata e quella di primo grado, resa il 7 dicembre 2005 dal Tribunale di Macerata, con rinvio al tribunale dorata per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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