Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.-. Il difensore di M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 17.5.11, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto dal GIP di Napoli in data 9-2-2011 per i reati di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (clan Polverino) e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di in grave quadro indiziario a carico di M.C. in riferimento ai reati contestatigli.
In particolare, il ricorrente denuncia che le uniche risultanze a carico del predetto sarebbero costituite dalle dichiarazioni di V.D., che sarebbero in realtà destituite di fondamento.
Inoltre dalle indagini difensive esperite sarebbe emerso che il M. aveva passato il mese di agosto del 2008 in Ischia, che al medesimo M. non era in alcun modo riconducibile nè la proprietà di una imbarcazione denominata "(OMISSIS)" nè alcuna cointeressenza nella società "MPF Gioielli s.a.s.", che erano stati unicamente motivi familiari a determinare il breve viaggio in (OMISSIS) dell’indagato unitamente al figlio G. nel (OMISSIS).
Dei citati risultati delle indagini difensive il Tribunale non avrebbe tenuto alcun conto, così come non avrebbe neanche preso in considerazione la documentazione medica esibita, che attesterebbe uno stato di salute del M. (e del figlio) del tutto incompatibili con la sua asserita partecipazione a sodalizi criminosi. Infine le contestazioni a carico del M. sarebbero una ingiustificata duplicazione della proposizione accusatoria.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le odierne censure sono già state esaminate e respinte, con congrua motivazione, dal Tribunale di Napoli, che ha precisato che le indagini espletate avevano consentito di accertare non soltanto la esistenza della associazione camorristica denominata clan Polverino, ma anche la partecipazione di M.C. a detto sodalizio (e a quello, ad esso collegato, dedito al narcotraffico). In particolare il grave quadro indiziario a carico del ricorrente era fondato sulle circostanziate e attendibili dichiarazioni del collaborante V. D. (per altro riscontrate da quelle di altro collaboratore, R.A.), sulle conversazioni tra presenti intercettate di univoco significato e sulla disponibilità da parte del medesimo, nell’autunno-inverno 2008/2009, di una autovettura Porche Cayenne, formalmente intestata a tale D.A., nominativo fittizio utilizzato, durante la sua latitanza in Spagna, dal capoclan P.G. in un documento falso.
Come si vede, il Tribunale ha fornito adeguata risposta a tutte le questioni poste dalla difesa e ha spiegato con argomentazioni logiche e coerenti (oltre che rispondenti alle risultanze delle indagini) da quali elementi si traeva il grave quadro indiziario a carico dell’indagato per i reati a lui ascritti. A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato a prospettare rilievi di segno contrario e a contestare in modo del tutto assertivo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, proponendo ricostruzioni alternative dei fatti. In definitiva, il tessuto motivazionale dell’ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
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