Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 3 marzo 2011 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da O.Y.I. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Crotone in data 16 febbraio 2011, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato, in concorso con altri, del reato di favoreggiamento a fini di profitto dell’immigrazione clandestina (art. 110 cod. pen., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 lett. a), b) e c)).
2. Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto ascrittogli, indizi costituiti dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro, dalle dichiarazioni rese, alla presenza dell’interprete e del difensore d’ufficio, dai soggetti trasportati clandestinamente in Italia, che ne avevano altresì operato il riconoscimento fotografico, individuandolo come la persona che aveva governato l’imbarcazione durante la loro navigazione in Italia; d’altra parte lo stesso indiziato aveva ammesso i fatti nel corso dell’udienza di convalida.
Ha altresì ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata, avendo tenuto conto delle modalità dei fatti, tali da denotare la pericolosità del soggetto ed avendo formulato una prognosi cautelare sfavorevole di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie, si da escludere la possibilità di applicargli una misura meno afflittiva, quale la detenzione domiciliare, che gli avrebbe consentito margini di movimento e di libertà tali da non garantire la cessazione dell’attività criminosa.
3. Avverso detta ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione O.Y.Y., deducendo inosservanza di norme processuali in quanto, pur essendo egli di nazionalità turca, l’interprete nominatogli nel corso dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame non aveva alcuna conoscenza della lingua turca, essendo un interprete di lingua araba, lingua quest’ultima da lui non conosciuta, con la conseguenza che gli era stata preclusa ogni possibilità di potersi difendere ed intervenire.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da O.Y.I. è infondato.
Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23, n. 1 ter.
2. Con esso il ricorrente lamenta che, in sede di udienza innanzi al Tribunale del riesame, pur essendo cittadino turco, sarebbe stato assistito da un interprete di lingua araba, lingua da lui non conosciuta, si che era da intendere come avere partecipato a detta udienza senza l’assistenza di un interprete.
3. La censura è tardiva ed irrilevante nella presente sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana, in violazione dell’art. 143 c.p.p., da luogo ad una nullità che, pur essendo di ordine generale, non è tuttavia assoluta, in quanto rientra fra quelle a regime intermedio; essa pertanto doveva essere eccepita dalla parte o prima del compimento dell’atto, se era presente, ovvero immediatamente dopo (cfr. Cass. 4^ 4.12.06 n. 2635, rv. 235893; Cass. Sez. 1 n. 21669 dell’I 1/03/2009 dep. il 26/05/2009, Ciucan, Rv. 243794).
4. Ora, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è stato presente all’udienza svoltasi innanzi al Tribunale del riesame senza che abbia mai formulato, in quella sede, la relativa eccezione; risulta, inoltre, che il Tribunale ha dato atto che l’indagato parlava principalmente la lingua turca, ma capiva altresì la lingua araba.
5. Il ricorso proposto da O.Y.I. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
6. Dovrà essere infine provveduto all’adempimento, di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.