Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-06-2011) 06-12-2011, n. 45396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 11/5/10 ex art. 666 c.p.p., comma 2 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di P.S. intesa ad ottenere la detenzione domiciliare, rilevando che il detenuto si trovava nella posizione giuridica (incompatibile colla richiesta) di ricorrente per altro reato (e quindi di detenuto anche per altro titolo).

Impugnava dal carcere di Prato (con atto indirizzato al Tribunale di Sorveglianza) il detenuto personalmente, non risultandogli di essere ricorrente per altro reato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non essendo lo stesso sufficientemente comprensibile.

Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, in quanto emesso de plano senza specificare gli estremi della posizione di incompatibilità del soggetto con la domanda e senza, quindi, che risulti la manifesta infondatezza per la dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa. Gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso (in contraddittorio) al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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