Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Sezione distaccata di Bolzano della Corte d’appello di Trento con sentenza del 6.10.2011 ha disposto la consegna del cittadino della Moldavia K.K. all’autorità giudiziaria austriaca, in relazione al mandato di arresto europeo emesso 1’11.8.2011 dalla Pretura di Innsbruck per concorso nel delitto di furto continuato con scasso, commesso nel periodo (OMISSIS).
2. Ricorre nell’interesse del K. il difensore, con ricorso depositato in data 21.10.2011, con tre motivi:
– mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla consegna, perchè gli elementi probatori riferiti dall’autorità richiedente sarebbero lacunosi e comunque tali da non consentire alcuna valutazione;
violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, omesso interrogatorio e violazione dell’art. 294 c.p.p., perchè dal verbale di identificazione personale del 13.8.2011 risulterebbe che l’arrestato non è stato sottoposto ad interrogatorio sui fatti;
– omessa motivazione sulle ragioni della consegna.
2.1 Va rilevato che dagli atti (comunicazione fg. 151) il K. risulta essere stato già consegnato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua tardività (il che è assorbente rispetto ad altre concorrenti ragioni afferenti il contenuto dei motivi).
I dati documentali apparentemente contraddittori (la sentenza è stata deliberata all’udienza del 6 dicembre, il verbale parla di pubblicazione mediante lettura e traduzione all’imputato presente del dispositivo che viene allegato, allegato al verbale vi è tuttavia solo il testo integrale della sentenza, che nella sua intestazione reca come data di deposito lo stesso giorno 6 ottobre; la sentenza reca l’annotazione di cancelleria del passaggio in giudicato il giorno 18 ottobre; la stessa sentenza risulta tuttavia notificata al difensore il giorno 12 ottobre ed all’interessato il giorno 19 ottobre) sono stati spiegati dalla nota del presidente della corte, che ha confermato e precisato esser stata data lettura all’intera sentenza all’esito dell’udienza, da qui l’annotarne del giudicato in data 18 ottobre, le notifiche disposte dalla Cancelleria costituendo iniziativa "impropria".
Ora, rilevato che alla luce di quanto riferito in precedenza deve escludersi che dagli atti risultasse positivamente, e tuttora risulti, che il deposito della motivazione non sia stato contestuale alla pubblicazione del dispositivo, la nota richiamata non costituisce atto che edifica un opposto inequivoco contenuto del verbale, bensì mero atto di interpretazione delle distonie evidenziate.
Ne consegue che allo stato deve concludersi che, deliberata e comunicata in udienza il contenuto integrale della sentenza, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei dieci giorni che decorrevano dalla medesima udienza.
Le successive notificazioni allo stato non sono idonee ad attestare per sè una diversa conclusione, dovendo essere ricondotte a disguido di Cancelleria.
Consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.