T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 51 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugna gli atti con i quali il Ministero ha disposto, dal 27.1.2011, la disattivazione dell’impianto operante sul canale 54 UHF, sito in Torre de Busi, di cui la stessa si avvaleva per la diffusione dei programmi dell’impresa televisiva Più Blù Lombardia.

La detta disattivazione è stata disposta in conseguenza dell’assegnazione alla ricorrente della frequenza ch 68 UHF, tuttavia parimenti assegnata anche a Unitedcom S.r.l. e I.M.C. S.r.l., con determinazione direttoriale del 21.10.2010.

Riferisce la ricorrente che l’utilizzo della medesima frequenza da parte di più operatori genererebbe gravi interferenze e che ha impugnato la precitata determinazione al T.A.R. Lazio (R.G. 9226/2010).

Attesa la vista interferenza sulla frequenza 68 UHF, la ricorrente ha impugnato l’ordine di disattivazione, che le precluderebbe lo svolgimento della propria attività.

Con ordinanza cautelare n. 476/2011 il Collegio, tenuto conto della detta connessione per pregiudizialità con il ricorso pendente al T.A.R Lazio, ha sospeso la determinazione impugnata.

Nelle more di svolgimento del presente giudizio, è sopravenuta la sentenza n. 8612 dell’8.11.2011 del T.A.R. Lazio, che ha annullato le determinazioni ministeriali di assegnazione a IMC e Unitedcom dei diritti d’uso della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale corrispondente al canale 68 UHF, accertando il diritto della ricorrente ad ottenere dal Ministero l’assegnazione di frequenze libere ed idonee a garantire la conservazione dell’area di servizio nei termini preesistenti.

Conseguentemente, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

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