Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 18.01.2010 il Tribunale di Tivoli in Palestrina rigettava il ricorso proposto da P.V. avverso l’ordine di demolizione di opere abusive emesso dal PM il 28.02.2009 in forza di sentenza irrevocabile rilevando che la predetta non era legittimata ad agire nel presupposto che si era verificata la fattispecie acquisitiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, per non avere ottemperato all’ordinanza di demolizione dell’8.06.2004.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputata eccependo la nullità dell’ordine di demolizione sia perchè notificato a persona diversa (non coincideva la data di nascita) sia perchè non erano state indicate le modalità d’esecuzione e denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso che l’opera abusiva fosse stata edificata in stato di necessità; che illegittimo era l’ordine di demolizione di un bene già acquisito al patrimonio comunale; che l’immobile era stato sottoposto a sequestro probatorio "mai convertito"; che la succinta motivazione era apparente.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Palesemente inconsistente è l’eccezione di nullità dell’ordine di demolizione per l’assoluta genericità del rilievo che, quand’anche provato, si risolverebbe in un mero errore sulla trascrizione del giorno di nascita dell’imputata.
Pure inammissibile è la seconda doglianza perchè il PM emette l’ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell’esecuzione delle modalità esecutive del relativo ordine.
Solo se sull’eseguibilità della demolizione sorgano controversie competente a deciderle è il giudice dell’esecuzione, ma nella specie non è stata mossa una specifica censura sul punto.
Rilevato poi che anche nel resto il ricorso non propone specifiche da cui possa enuclearsi motivi rilevanti in sede di legittimità, si osserva che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3, comporta l’automatica acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l’immobile stesso sia dissequestrato Cassazione Sezione 3^ n. 10395/2010 RV. 246347; n. 35785/2004; n. 14638/2005; n. 16283/2005; n. 4962/2008; n. 48031/2008, RV. 241768.
In tali pronunce è stato affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all’inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l’ulteriore adempimento della notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all’ente l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell’acquisizione.
Conseguentemente il manufatto abusivo dissequestrato, a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione comunale, andava restituito all’ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell’inutile decorso del termine di legge, donde la mancanza di legittimazione della condannata ad ottenerne la restituzione.
L’inammissibilità del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
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