Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-10-2011) 07-12-2011, n. 45693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27.09.2010 la Corte d’Appello di Torino, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava in anni 4 di reclusione la pena inflitta nel giudizio abbreviato di primo grado a C. F. quale colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv. e art. 609 bis c.p., comma 1, n. 1; art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1; art. 609 quater c.p., comma 1, per avere, con violenza e minacce, costretto il nipote Ca.Al., nato il (OMISSIS), a compiere e a subire atti sessuali (rapporti sessuali anali e orali, masturbazione) (in (OMISSIS)).

La Corte territoriale confermava l’affermazione di responsabilità e le statuizioni in favore del Ca. costituitosi parte civile facendo proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Attribuiva credibilità alla persona offesa, capace di testimoniare sebbene affetta da lieve ritardo mentale, le cui dichiarazioni, rese nell’incidente probatorio, erano, sul nucleo essenziale dei fatti, coerenti, dettagliate e persistenti e pure confortate dalla parziale ammissione dell’imputato di avere consumato rapporti sessuali col nipote su esplicite richieste di costui e a partire dall’anno 2005.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che non aveva qualificato i fatti quali rapporti omosessuali consensuali e che aveva fondato la conferma dell’affermazione di responsabilità sull’abuso dell’inferiorità psichica del Ca. (emersa a seguito dell’espletata perizia, ma non contestata ali1 imputato).

Vano era lo sforzo dei giudici dell’appello di estendere l’arco temporale della commissione dei fatti e di ritenere provate la violenza e le minacce perchè dalla trascrizione delle dichiarazioni rese da Ca. nell’incidente probatorio si ricava che lo stesso è incorso in contraddizioni, confusioni e reticenze che minano in radice l’accusa, donde la maggiore attendibilità della versione dell’imputato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:

– la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove sia sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggetti va (ex pluribus. Cassazione Sezione m n. 30422/2005; n. 3348/2004; Sezione 4 n. 16860/2004);

– la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore, parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esteme (Cassazione Sezione 3, n. 35397/2007, Tranchida, RV 237539; n. 8962/1997, RV. 208447);

– nel caso di accuse provenienti da minori, il giudice ha l’obbligo, al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti a un processo di auto o etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia – di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dall’immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (Cassazione Sezione 1 n. 3102/1984, RV. 163510).

I giudici del merito, nella fattispecie in esame, si sono attenuti agli anzidetti principi, poichè hanno sottoposto a un controllo adeguato le dichiarazioni accusatorie, provenienti da un quindicenne al momento della denuncia, la cui capacità di comprendere e riferire i fatti è stata acciaiata con una consulenza specialistica, ed hanno verificato, motivando adeguatamente, la totale assenza di fattori inquinanti o di atteggiamenti intrusivi che possano avere influito negativamente sulla credibilità del dichiarante.

Hanno, poi, valutato il contenuto delle dichiarazioni del Ca., evidenziando la genesi occasionale delle rivelazioni dei fatti; la plausibile descrizione dei fatti percepiti come sopraffazione e tali da arrecare acquiescenza nei confronti dell’autore; la ragionevole struttura logica dei racconti; le caratteristiche peculiari di spontaneità e coerenza degli stessi.

In tale contesto valutativo nessuna emergenza deponeva a favore dell’ipotesi che l’accusa fosse ricollegabile a motivi psicologici connessi alla struttura della personalità oppure all’altra ipotesi che la consistenza degli abusi fosse stata enfatizzata anticipando il tempo del loro reale compimento ovvero, ancora, dell’ipotesi che la sussistenza delle violenze e delle minacce fosse frutto di mere illazioni.

In sede di merito, contrariamente al dedotto, i giudici hanno esaminato gli elementi disponibili e considerato le obiezioni formulate dalla difesa, sostanzialmente incentrate sulla labilità dell’assunto accusatorio che sarebbe privo di seri elementi di sostegno, con esaurienti e convincenti risposte.

Le censure del P., quindi, infondatamente sminuiscono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un logico apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

In conclusione, non è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione poichè questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, allorquando l’iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice ha valutato gli elementi probatori in difformità alla ricostruzione dei fatti proposta dalla parte, alla quale non è consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.

Per il rigetto del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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