Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Friuli-Venezia-Giulia respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 349 del 2007, proposto dalla signora M.E. avverso la nota n. 13612 del 17 maggio 2007, con la quale l’Università degli Studi di Udine le aveva comunicato la mancata ammissione agli esami finali del corso speciale presso la Facoltà di scienza della formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. c-bis), D.L. 7 aprile 2004, n. 1997, convertito dalla L. 4 giugno 2004, n. 143, per il mancato superamento dell’esame curriculare nella disciplina "fondamenti e didattica della storia".
L’adito T.a.r. respingeva, segnatamente, le censure di eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di motivazione, nonché di violazione, sotto vari profili, della disciplina regolamentare degli esami in questione, contenuta nel "manifesto degli studi" e nel regolamento didattico dell’ateneo, dedotti dalla ricorrente a sostegno del ricorso.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo parte delle censure di primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Le Amministrazioni appellate si costituivano con comparsa di stile, resistendo.
4. All’udienza pubblica del 22 novembre 2011 la causa veniva assegnata a sentenza.
5. L’appello è infondato.
5.1. Giova premettere, in linea di fatto, che l’originaria ricorrente, dopo un primo esito negativo della prova scritta nella disciplina "fondamenti e didattica della storia" tenutasi il 28 ottobre 2006, non è riuscita a superare l’esame, questa volta svoltosi in forma orale, neanche nella seduta del 13 dicembre 2006 (senza che, peraltro, l’esito negativo fosse stato registrato, onde offrirle un’altra possibilità di sostenere la prova, tenuto conto che in base all’art. 6 del "manifesto degli studi" dell’ateneo le prove d’esame potevano essere ripetute una sola volta).
Convocata quindi per il giorno 13 febbraio 2007, la ricorrente non si presentava, giustificando l’assenza con la documentata impossibilità di sostituzione nel servizio presso la scuola di appartenenza. Convocata infine per il giorno 27 aprile 2007, ella non riusciva neppure questa volta a conseguire un giudizio positivo, con ciò vedendosi precluso definitivamente l’accesso agli esame finali del corso di abilitazione.
5.2. Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio che il T.a.r. correttamente ha disatteso il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la disparità di trattamento determinata dalla circostanza che la prova affrontata (e superata) da altro candidato il 13 febbraio 2007, vertente su sei domande generiche con un tempo a disposizione di un’ora, era connotata da un grado di difficoltà alquanto inferiore rispetto alla prova affrontata dall’istante il 27 aprile 2007, vertente su trenta domande a risposta multipla con un tempo a disposizione di soli trenta minuti. Inoltre l’odierna deducente, ad ulteriore accentuazione della denunziata disparità di trattamento, aveva dedotto che la prova d’esame era stata fissata nel periodo delle concomitanti sessioni d’esame di chimica, fisica, scienze, di due esami di laboratorio e di presentazione della tesi finale.
Orbene, con riferimento a quest’ultimo profilo va rilevato che la fissazione della prova al 27 aprile 2007 era riconducibile alla mancata presentazione dell’istante alla precedente prova del 13 febbraio 2007, e che tale assenza, seppur giustificata da esigenze di servizio, resta pure sempre imputabile alla sfera di responsabilità della stessa istante e non certo dell’Amministrazione, la quale aveva offerto alla ricorrente una terza possibilità di recupero, in deroga alla disciplina regolamentare, riservandole un trattamento in melius rispetto alle previsioni regolamentari (v. sopra sub 5.1.).
Quanto invece al primo profilo della censura in esame, la diversa metodologia di conduzione dell’esame (un minor numero di domande generiche da affrontare in un arco temporale maggiore rispetto a un maggior numero di domande a risposta multipla da risolvere in un arco temporale minore) non è minimamente significativa del grado di difficoltà della prova d’esame. Costituendo entrambe le metodologie strumenti idonei di verifica della preparazione dei candidati, la diversità del metodo applicato non costituisce affatto indice di una disparità di trattamento nei termini prospettati dall’odierna appellante.
5.3. Parimenti consona alla natura della disciplina oggetto della prova de qua ("fondamenti e didattica della storia") appare la nomina, quale commissario d’esame, del prof. Tilatti Andrea, docente di storia ed esperto in storia medievale ed ecclesiastica, e dunque di certo a conoscenza delle materie storiografiche in una prospettiva didattica, sicché a ragione è stato disatteso il denunziato vizio di eccesso di potere sotto il profilo in questione, peraltro dedotto tardivamente (come pure puntualmente rilevato nell’impugnata sentenza).
5.4. A ragione sono state inoltre disattese le censure d’illegittimità per violazione della disciplina regolamentare delle prove d’esame in oggetto, in quanto:
– il mancato rispetto del termine di preavviso di quindici giorni (ex art. 121, comma 8, del regolamento didattico dell’ateneo) per la data del 27 aprile 2007, anche se in ipotesi ritenuto comprovato (la comunicazione dell’Università risulta datata al 4 aprile 2007, mentre l’istante assume di esserne venuta a conoscenza solo il 20 aprile 2007), nel caso di specie non può assumere natura invalidante, avendo l’Amministrazione in ogni caso provveduto al tempestivo invio della comunicazione, tenuto conto che la nuova data era stata fissata per esigenze riconducibili all’assenza della ricorrente alla sessione precedente, peraltro su istanza inoltrata dalla medesima solo il 21 marzo 2007 (v. doc. 14 del fasc. di parte ricorrente, mentre l’istanza del 10 febbraio 2007, prodotto sub doc. 13, ha ad oggetto la richiesta di posticipazione dell’esame del 13 febbraio 2007 al giorno successivo del 14 febbraio), sicché, in considerazione della ristrettezza dei termini (infatti, secondo previsione regolamentare l’esame in ogni caso doveva essere concluso entro il mese di aprile) e in applicazione del principio di leale collaborazione che deve improntare la condotta di tutte le parti (pubblica e privata) del rapporto di diritto amministrativo, il lamentato ricevimento della comunicazione oltre il termine di preavviso va ricondotto a forza maggiore, per gli effetti della citata disposizione regolamentare (che testualmente recita: "La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per un grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’Albo della struttura didattica 15 giorni prima della data prevista dal calendario, salvo i casi di forza maggiore"), a prescindere dal rilievo che detta norma non esige affatto la comunicazione individuale al singolo candidato, richiedendo per contro la sola pubblicazione sull’albo della struttura didattica;
– l’asserito mancato svolgimento pubblico dell’esame (in violazione dell’art. 121, comma 6, del regolamento didattico) non può essere desunto dalla circostanza meramente contingente della mancata presenza in concreto di pubblico all’esame, mentre risulta del tutto sfornita di prova l’eventuale impedimento a persone terze di accedere allo studio del titolare della disciplina, nel quale si era svolto l’esame, con conseguente corretta reiezione anche della censura de qua da parte del T.a.r.
5.5. Nei motivi d’appello non risulta, invece, specificamente censurata la statuizione di rigetto dei motivi di carenza di motivazione del giudizio negativo riportato dalla ricorrente nelle prove d’esame e di violazione del diritto a discutere con il presidente della commissione gli elaborati delle prove scritte, talché ogni relativa questione esula dal devolutum.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Considerato l’esito del giudizio, le spese del grado come liquidate in parte dispositiva vanno poste a carico dell’appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8646 del 2009), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 300,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
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