Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 07-12-2011, n. 45673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.Z. ricorre avverso la sentenza emessa ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. in data 18 novembre 2010 dal gup di Verona, di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolimetrico, fatto del 23 settembre 2009.

Sostiene che sono illegittimi i provvedimenti di sequestro e di successiva confisca dell’auto disposta dal giudice con la predetta sentenza, in quanto si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, tanto più a seguito delle modifiche introdotte con la L. n. 120 del 2010, che hanno comportato la qualificazione sia del sequestro che della confisca quali provvedimenti amministrativi da adottarsi dal Prefetto, come stabilito dall’art. 224 ter. La previsione contenuta nell’art. 186 secondo cui "con la sentenza di condanna o di applicazione della pena … è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, …" sarebbe solo una locuzione impropria che contrasta con il potere del Prefetto di disporre la restituzione del veicolo nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento (art. 224 u.c.).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia, tenendo presente che si farà riferimento alla disciplina dettata dall’art. 186 C.d.S., per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che ad essa fa esplicito richiamo l’art. 186, comma 7, nel prevedere il reato di cui al presente procedimento. Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 186 C.d.S., dalla L. n. 120 del 2010, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. 4^ 4.11.2010 n. 45023 rv. 248858); ed ha altresì precisato (sez. 4^ 24.11.2010 n. 170 rv. 249289) che il mutamento di natura, a seguito della L. n. 120 del 2010, della confisca prevista dall’art. 186 cod. strada in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicchè la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il Collegio condivide tali affermazioni per le ragioni di seguito esposte.

Come già questa Corte ha avuto modo di osservare, la ennesima legge di riforma del codice della strada n. 120 del 2010 ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativo il sequestro del veicolo e, di conseguenza, non potendosi concettualmente ammettere una diversa natura dei due provvedimenti, la successiva confisca. Il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 cod. pen., comma 2, (in ciò adeguandosi anche al recente intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 196 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità parziale di un tale rinvio e ha qualificato la confisca quale sanzione accessoria) ed ha previsto, con il richiamo all’art. 224 bis, che il sequestro avvenga secondo le disposizioni di cui all’art. 213, che regolano appunto un sequestro amministrativo.

Per effetto di tali interventi, non privi di contraddittorietà, si è creata una inedita situazione in cui delle fattispecie di natura penale sono assistite da un provvedimento cautelare e ablativo di natura amministrativa; situazione tanto più singolare se si considera che, secondo l’espresso disposto del novellato art. 186 "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.", disposizione che attribuisce espressamente ai giudice penale il potere di applicare la confisca amministrativa. A tale riguardo deve precisarsi che non può condividersi l’affermazione del ricorrente secondo cui tale previsione sarebbe solo una locuzione impropria, frutto di cattivo coordinamento, dal momento che la previsione è formulata "nel contesto di una disposizione frutto di numerose modifiche e proprio prima della novellata previsione secondo cui ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter, per cui appare ragionevole ritenere che si sia voluto mantenerla. Dunque anche a seguito della nuova legge il provvedimento di confisca deve essere adottato dal giudice penale, non diversamente, peraltro, da quanto già avveniva ed avviene per la sospensione della patente.

1.2 Resta da precisare, poichè l’illecito risale ad epoca precedente l’entrata i vigore della nuova legge, quale sia la sorte del sequestro allora disposto, in mancanza di disposizione transitorie dettate dalla L. n. 120 del 2010.

Questa Corte al riguardo ha già osservato che la nuova disciplina non ha comportato una depenalizzazione dell’illecito (che, come si è visto, è rimasto illecito penale), ma la depenalizzazione, per così dire, solo della sanzione accessoria della confisca; si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente di natura penale ma non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p..

Non può dirsi se la nuova disciplina sia più favorevole della precedente atteso che da un lato la sanzione penale è stata, come si è detto rafforzata, e dall’altro la sanzione accessoria della confisca è degradata da penale ad amministrativa. In ogni caso si tratta di una problematica che non assume importanza dirimente atteso che, come si è detto, non si è di fronte ad una depenalizzazione, ma ad una più complessa e articolata modifica normativa.

Ha riguardo al complessivo trattamento sanzionatorio, come ha ritenuto il Gip di Verona. In ogni caso si tratta di una problematica che non appare dirimente per affermare al perdurante efficacia del sequestro, atteso che, come si è detto, non si è di fronte ad una depenalizzazione del reato, ma ad una più complessa e articolata modifica normativa di amministrazione della sola misura cautelare reale.

In siffatto contesto, tenuto conto che la competenza si determina in base al principio tempus regit actum, è evidente che al momento della adozione del provvedimento cautelare, il giudice penale era pacificamente competente ad adottare il sequestro a fini di confisca.

Sequestro la cui efficacia, in assenza di espressa disposizione contraria, deve ragionevolmente ritenersi che perduri fino a che il giudice penale, come anche la nuova legge prevede, applicherà la confisca.

2. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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