Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 30 novembre 2010, la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 20 novembre 2007, con cui l’imputata era stata condannata, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 648, comma 2, e art. 61 c.p., n. 7), commesso il (OMISSIS).
2. – Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento senza rinvio, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, dovendosi applicare, a fronte della pena edittale massima di sei anni di reclusione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, il termine di sette anni e mezzo, spirato il 28 aprile 2009.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la pena edittale dalla quale partire per effettuare il calcolo della prescrizione non è quella di sei anni, prevista, per la fattispecie attenuata di ricettazione, dall’art. 648 c.p., comma 2, ma quella di otto anni, prevista per la fattispecie base dal primo comma dello stesso articolo. Va, infatti, rilevato che, a norma dell’art. 157 c.p., comma 2, ai fini del calcolo, deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti.
Ne deriva che, nel caso in esame, il termine prescrizionale base è di otto anni, corrispondenti al massimo della pena edittale stabilita per la fattispecie base di ricettazione, aumentati a 10 anni, ai sensi dell’art. 160 c.p., in conseguenza degli effetti interruttivi verificatisi, con la conseguenza che detto termine non è ancora spirato, perchè scadrà il 28 ottobre 2011. 4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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