Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45923 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione S.G., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 28.4.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Modica l’11.12.2007, per il reato di truffa aggravata.

Deduce la difesa il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale della sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di truffa. Non sarebbero ravvisabili nella specie, gli estremi della truffa contrattuale, dovendo essere attribuita al fatto una rilevanza soltanto civilistica. Analoghi profili di censura la difesa svolge con riferimento all’aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, che dovrebbe essere esclusa nella specie anche in considerazione della capacità economica del danneggiato.

L’ultimo motivo attiene alla dedotta inosservanza degli artt. 159 e 160 c.p.p. in relazione alle notificazione della citazione del ricorrente per il giudizio di appello, eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p.. senza la rinnovazione delle ricerche del ricorrente, imposte dalla sua situazione di irreperibilità.

Il ricorso è fondato quanto alla questione logicamente prioritaria della nullità del giudizio di appello conseguente alla nullità della citazione del ricorrente per la stessa fase processuale. Dalla consultazione del fascicolo processuale consentita dalla natura della questione, risulta infatti che la citazione non fu preceduta dall’emissione di nuovo decreto di irreperibilità preceduto da nuove ricerche, essendosi ormai esaurita l’efficacia di quello precedente, limitata al giudizio di primo grado.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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