Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con sentenza del 9.5.2008 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del P.M. del Tribunale di Salerno, in data 16.6.2006, con la quale S.M. era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa a termini e condizioni di legge) di mesi 2 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione, assolveva la S. dai reati di cui ai capi b), c) e d) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il rimanente reato di cui al capo a) in mesi uno di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda e confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorre per cassazione S.M., denunciando con il primo motivo la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 525 c.p.p. per avere uno dei componenti del Collegio (il dr. B.) partecipato alla deliberazione della sentenza, ma non all’assunzione della prova.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccepita non corrispondenza tra fatto contestato e sentenza.
Con il terzo motivo la violazione di legge e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’abuso edilizio.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, risultando il manufatto oggetto di concessione in sanatoria tacitamente assentita.
Con il quinto motivo eccepisce la intervenuta prescrizione del reato.
Con il sesto motivo, infine, deduce la omessa motivazione in ordine alla richiesta contenuta nei motivi di appello di concessione del beneficio della non menzione.
2) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Effettivamente il dr. B. non era componente del collegio che all’udienza del 28.3.2008 provvide alla rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, mentre era componente del collegio che all’udienza del 9.5.2008 deliberò la sentenza.
Palese, pertanto, è la violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 3.
Si imporrebbe allora l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
Nel frattempo è, però, maturata la prescrizione.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone, invero, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (cfr. Cass. sez. un. n. 17179 del 27. 2.2002; conf. Cass. Sez. 3 n. 26064 del 9.6.2005).
Essendo stato il reato accertato in data 25.9.2004 e non essendovi prova della continuazione dei lavori oltre tale data, il temine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole, di cui al previgente art. 157 c.p., è maturato fin dal 25.3.2009.
Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p. Le sezioni unite, con la sentenza n. (OMISSIS) del 28.5.2009, hanno riaffermato il principio che "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento e di approfondimento. Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.).
I giudici di marito, ed in particolare quello di primo grado, hanno ampiamente argomentato in ordine, alla sussistenza dell’abuso edilizio contestato.
Va emessa pertanto immediata declaratoria di estinzione del residuo reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione.
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