Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 12-12-2011, n. 45987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 26 novembre 2010 il Giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Milano che aveva disposto nei confronti di M.G., ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis la misura amministrativa dell’obbligo di rientro nella propria abitazione entro le ore 22 e di non uscirne prima delle 6, nonchè il divieto di condurre veicoli a motore.

2. – Contro il provvedimento di convalida ha presentato ricorso per cassazione il difensore di M. che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha dedotto l’illegittimità del decreto perchè intervenuto prima delle 48 ore dalla notifica della misura emessa dal Questore, con conseguente limitazione del diritto di difesa dell’interessato.

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di adeguarsi, "è illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 15-bis prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato" (v. Sez. 6, 15 ottobre 2010, n. 39212, Palma; Sez. 4, 15 luglio 2010, n. 32065, Scanagatta; Sez. 6, 9 dicembre 2008, n. 3521, Sticco).

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e, conseguentemente, deve essere dichiarata l’inefficacia del decreto del questore di Milano del 17 novembre 2010.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara l’inefficacia del decreto del questore di Milano del 17 novembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *