Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10808 Obblighi del contribuente Rimborso Riscossione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. GE CAPITAL FINANCE, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che con "atto notarile del 30 dicembre 2003" la "CONTEL srl in liquidazione" aveva ceduto "alla s.p.a., GE CAPITAL FINANCE" "l’IVA risultante a credito dalla dichiarazione" della prima "relativa all’anno 2003" (per la quale "il modello di rimborso 2004" era stato presentato "in data primo marzo 2004") -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 74/40/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 25 maggio 2010) che aveva disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (196/23/08) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, previa riunione, aveva rigettato il ricorso della "CONTEL srl in liquidazione" avverso il "provvedimento di diniego del rimborso del credito IVA per l’anno 2003" ed accolto quello della società intimata, che aveva impugnato "il silenzio rifiuto formatosi su una propria istanza".

La s.p.a. GE CAPITAL FINANCE instava per il rigetto dell’impugnazione e depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p.1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio affermando che "il diritto al rimborso del credito IVA spetta alla GE Capital Finance spa" perchè:

– quel "credito… è civilisticamente sorto a seguito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2003";

– "la cessione del credito… avvenuta il 30 dicembre 2003 è civilisticamente perfetta ed atta a trasferire le ragioni di credito in capo al cessionario";

– "la comunicazione della cessione… notificata all’Agenzia… e la presentazione della dichiarazione e del mod. VR da parte della cedente,.. costituiscono meri adempimenti formali necessari per rendere tale cessione efficace anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria";

– "Il D.M. Finanze 26 febbraio 1992, art. 5, comma 1, dispone correttamente che il rimborso può essere eseguito al liquidatore semprechè il credito d’imposta sia evidenziato nel bilancio finale di liquidazione": "questo non è il caso in esame in quanto il credito IVA deve essere rimborsato al cessionario, visto che, dopo gli adempimenti formali posti in essere dal cedente, è lui solo il creditore anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria".

p.2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa – assunto che "il credito IVA sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" – denunzia "violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5" affermando:

– "è pacifico che il credito sia stato ceduto anteriormente alla sua esposizione nella dichiarazione (esposizione che poi non vi è stata) e alla richiesta di rimborso attraverso il modello VR" per cui "la cessione intervenuta… aveva ad oggetto un credito futuro";

– "una situazione di credito in capo al cessionario nei confronti del ceduto" può "costituirsi solo se e quando il credito venga ad esistenza (… Cass. 19 giugno 2001 n. 8333)": "nella circostanza il credito non è mai venuto ad esistenza in quanto la… cedente non lo ha esposto in dichiarazione" ("la stessa cessionaria alla pag. 5…

del ricorso introduttivo… afferma che il credito IVA non poteva materialmente essere indicato nel bilancio finale di liquidazione…

perchè era stato ceduto il 30 dicembre 2003 e il bilancio finale è del 31 dicembre 2003") e "neanche nel bilancio finale di liquidazione";

– la possibilità (prevista dal "DM 26 febbraio 1992, art. 5") di "eseguire il rimborso al liquidatore… semprechè il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale" conferma che "l’effetto derivante da un’eventuale cessione è contemporaneo all’insorgenza del credito e postula la sua venuta ad esistenza attraverso l’esposizione nel bilancio finale di liquidazione".

p.3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – il cui unico motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile perchè il richiamo alla norma dettata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, (di cui l’Agenzia denunzia la "violazione o falsa applicazione") non introduce nessun nuovo elemento fattuale di valutazione ma, se anche non effettuata in precedenza, integra soltanto la indicazione della disposizione ritenuta, dalla parte che la ha dedotta, effettiva regolatrice della fattispecie concreta – deve essere respinto.

In via preliminare va evidenziata l’infondatezza giuridica (a) dell’assunto dell’Agenzia secondo cui "il credito IVA sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" e, di conseguenza, b) del corollario che ne trae la ricorrente "una situazione di credito in capo al cessionario nei confronti del ceduto" può "costituirsi solo se e quando il credito venga ad esistenza (… Cass. 19 giugno 2001 n. 8333)".

In tema di IVA (come di qualsiasi altra imposta), infatti (Cass., trib., 19 ottobre 2007 n. 21944), "la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario" (inteso, per "obbligo tributario" il complesso dei reciproci rapporti, attivi e passivi, tra contribuente ed ente impositore in relazione a quel tributo), "nè produce effetti assimilabili a quelli di una confessione" (la "dichiarazione", precisamente, "rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta"): quella "fonte", infatti, per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, è data unicamente dal coinvolgimento del contribuente in una delle "operazioni imponibili" considerate dalla norma ("cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni"; "importazioni da chiunque effettuate").

Per (ulteriore) pacìfico principio, ancora (Cass., trib. 22 settembre 2011 n. 19326, che richiama "Cass. 16477/2004, 433/2008, 7172/2009"), "il contribuente", nonostante "l’omessa presentazione della dichiarazione annuale" IVA, "ricorrendone i presupposti", può sempre "esercitare il diritto al rimborso" atteso che l’omissione detta "esclude" soltanto "la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta… attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo" (cfr., ex multis, la richiamata Cass., trib., 25 marzo 2009 n. 7172:

"l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta… attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo…. tale riguardo al contribuendo pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso").

Dalle osservazioni che precedono discende che un credito d’imposta IVA non sorge affatto "al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale" e, di conseguenza (nonchè a maggior ragione), come intuitivo, che la sussistenza di quel credito (del quale qui non è contestata la effettività della "fonte" innanzi indicata) in capo al contribuente non può essere negata per la sola ragione che il credito non sia stato indicato nella dichiarazione annuale perchè ceduto a terzi prima del "momento" (erroneamente) individuato dall’amministrazione (analogamente, per il caso di "credito" IVA ceduto a terzi ma non "esposto in bilancio", cfr. Cass., trib., 17 febbraio 2006 n. 3530).

p.4. Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza l’Agenzia, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 12.100,00 (dodicimilacento/00), di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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