Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria rumena di P.G.S., richiesto con mandato d’arresto europeo del 21.3.2011 per l’esecuzione della sentenza definitiva del 19.2.2010 emessa dal Tribunale di Corabia, con cui è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali, per avere, in concorso con altro imputato, colpito con oggetto contundente Pe.Al., causandogli una malattia di oltre cento giorni.
2. – Ha proposto ricorso per cassazione il P., deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 704 c.p.p., comma 2, per l’omessa trasmissione della sentenza di condanna, che andava allegata al MAE per la decisione sulla richiesta di consegna;
– violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del suo radicamento in Italia, dove esercita attività lavorativa nel settore edile, come dimostrato dalla documentazione prodotta;
– vizio di motivazione, per non avere la Corte disposto la sospensione della procedura per accertare la sua posizione giuridica e la presenza stabile sul territorio italiano.
3. – I motivi proposti sono manifestamente infondati.
3.1. – Con riferimento al primo motivo, si osserva che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene legittima la decisione di consegna in forza di una MAE esecutivo anche se non risulti allegata la sentenza di condanna che ha dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione stessa (Sez. 6, 3 aprile 2009, n. 15223, Burlacu; Sez. F., 13 agosto 2009, n. 33389, Duroi;
Sez. F., 1 settembre 2009, n. 33600, Paraschivu).
Nella specie, il MAE contiene tutte le informazioni necessarie per la decisione, con riferimento alla imputazione, alle modalità e all’epoca del fatto, alle norme penali violate, allo svolgimento del processo, alla definitività della condanna, sicchè deve ritenersi che l’omessa allegazione della sentenza non abbia minimamente influito negativamente sulla decisione assunta dalla Corte d’appello.
3.2. – In relazione al secondo motivo, si rileva che non risulta alcun radicamento del P. in Italia, dal momento che non risulta che abbia avuto alcun rapporto di lavoro nel nostro Paese e la dichiarazione di N.N.A., prodotta in atti, ha ad oggetto un semplice impegno futuro ad assumere l’imputato, circostanza inidonea a provare il radicamento.
3.3. – Infine, riguardo al terzo motivo si rileva che nella specie non ricorrevano i presupposti per sospendere la procedura: infatti, i giudici sassaresi hanno escluso la sussistenza di ogni ipotesi di radicamento in Italia e hanno motivatamente respinto la richiesta di sospensione ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24. 4. – Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
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