T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-01-2012, n. 287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 22 giugno 1998 e depositato il successivo 25 giugno l’Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 490 del 22 maggio 1998 del Direttore Generale della A.U.S.L. RM D, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza, in via definitiva, dall’elenco provvisorio dei soggetti accreditati.

Tale decisione è stata assunta sul rilievo che due soci dell’Istituto, i sig.ri A.S. e A.D.P., erano anche dipendenti dell’A.U.S.L. RM A ed avevano quindi violato le disposizioni, dettate dall’art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 in materia di incompatibilità.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 – Violazione e falsa applicazione art. 1, commi 5, 6, 19, 56 e art. 65 L. n. 662 del 1996 – Violazione e falsa applicazione della circolare dell’assessorato alla salvaguardia e cura della salute del Lazio n. 45 del 28 luglio 1997.

Il potere sanzionatorio previsto dall’art. 4, comma 7, L. n. 412 del 1991 si applica ai dipendenti che hanno violato la normativa in materia di incompatibilità, e non alle strutture private accreditate per un loro presunto comportamento illecito.

b) Eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione – Sviamento per irragionevolezza tra gli elementi di fatto e la decisione assunta.

La situazione di incompatibilità era antecedente al riconoscimento dell’accreditamento e non poteva dunque riverberare i propri effetti con riferimento ad un periodo successivo. I due soci avevano infatti ceduto le proprie quote il 10 febbraio e il 13 marzo 1997, mentre l’Istituto ha ricevuto l’accreditamento con delibera dell’USL RM D n. 241 del 25 marzo 1997.

Aggiungasi che illegittimamente la delibera impugnata non fa alcun riferimento a responsabilità imputabili all’Istituto. Presumibilmente si ritiene la ricorrente responsabile per omessa vigilanza, fattispecie questa non prevista dalla normativa di settore.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM D, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

5. Con ordinanza n. 1081 del 29 luglio 1998 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 10 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa la ricorrente impugna la deliberazione n. 490 del 22 maggio 1998 del Direttore Generale della A.U.S.L. RM D, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza, in via definitiva, dall’elenco provvisorio dei soggetti accreditati.

Tale decisione è stata assunta sul rilievo che due dipendenti dell’A.U.S.L. RM A con la qualifica di assistente tecnico – perito chimico, i sig.ri A.S. e A.D.P., nel periodo, rispettivamente, 30 settembre 1992 – 13 marzo 1997 e 30 marzo 1992 – 10 febbraio 1997, erano stati soci dell’Istituto. Avevano quindi reso falsa dichiarazione attestando che non sussistevano nei loro riguardi profili di incompatibilità, con ciò violando le disposizioni dettate nella materia de qua dall’art. 4, comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto.

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, secondo aliena, L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacita’ di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilita’ previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali".

Dal tenore letterale della norma si evince che la preclusione all’autorizzazione all’accreditamento è determinata dall’esistenza di una situazione di incompatibilità in atto.

In punto di fatto nel caso all’esame del Collegio tale situazione di incompatibilità era stata fatta cessare dai soggetti in essa coinvolti qualche giorno prima del rilascio dell’accreditamento: i due soci avevano infatti ceduto le proprie quote il 10 febbraio e il 13 marzo 1997, mentre l’Istituto aveva ricevuto l’accreditamento con delibera dell’USL RM D n. 241 del 25 marzo 1997. Dunque, alcuna situazione di incompatibilità era ravvisabile nel momento in cui l’istituto era stato dichiarato accreditato.

3. Per quanto invece attiene al pregresso comportamento dei due soci, spetta all’Azienda sanitaria valutare se esso comporta violazione dei doveri incombenti su di essi in quanto suoi dipendenti, con le connesse conseguenze sul piano disciplinare.

4. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti in causa costituite, in considerazione della peculiarità dei fatti oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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