Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Tandberg Telecom AS Italian Brandi – succursale in Italia della Casa madre Tandberg Telecom AS di diritto norvegese – presentò in data 12.4.2007 istanza di rimborso dell’IVA per l’importo di Euro 161.551,94 corrisposta su due fatture emesse nell’anno 2005 per prestazioni di servizi marketing e pubblicità erogati a favore della società madre, rilevando che in seguito alla sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE 23.3.2006 in causa C-210/04 ed ai chiarimenti forniti dalla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 81/E del 16.6.2006 l’imposta non era dovuta per le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera.

La Commissione tributaria provinciale adita sul silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso ha accolto il ricorso della contribuente.

La decisione di prime cure è stata confermata in grado di appello con sentenza 24.11.2009 n. 129 della Commissione tributaria della regione Lombardia alla stregua delle seguenti ragioni:

– l’Ufficio non ha formulato specifiche contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto al rimborso IVA;

– la succursale italiana aveva fornito prova documentale da cui si deduceva la inesistenza di proventi diversi da quelli correlati alle prestazioni rese alla Casa madre;

– quanto alla inconfigurabilità nella specie di un rapporto giuridico tra soggetti autonomi ed indipendenti (al quale l’art. 4, comma 4, della 6^ direttiva 77/388/CEE e l’art. 1 della 8^ direttiva 79/1072/CEE subordinavano l’applicazione dell’IVA) la società figlia aveva dimostrato di essere priva dei requisiti di autonomia necessari a sostenere i proprio il rischio di impresa, come emergeva dalla dichiarazione fiscale ai fin IVA per Tanno 2005 e dal registro delle fatture attive in cui gli unici proventi erano rappresentati dai corrispettivi versati dalla Casa madre in dipendenza delle due fatture in questione la mancata redazione della nota di variazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, non era preclusiva del diritto al rimborso della imposta indebitamente versata dalla succursale.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Agenzia delle Entrate.

Ha resistito con controricorso la società eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso.

La Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, (in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia 23.3.2006 in causa C-210/04 ed alla risoluzione Ag. Entrate n. 81/2006) dell’art. 5 del modello OCSE della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali; artt. 2, 4 e 9 6^ Direttiva n. 77/388/CEE del 17.5.1977, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. Con il secondo motivo la Agenzia denuncia la omessa motivazione su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la CTR avrebbe omesso qualsiasi indagine in ordine alla sussistenza dei requisiti materiali che consentivano di riconoscere la qualifica di "stabile organizzazione" alla succursale italiana, essendosi limitati i Giudici ad affermare la mera inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 5 Convenzione OCSE concernente la fiscalità diretta.

3. Con il terzo motivo la Agenzia censura la sentenza nella parte in cui ha fatto scorretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, ritenendo che la omessa redazione della nota di variazione in diminuzione dell’imponibile fatturato, non precludesse l’esercizio del diritto al rimborso della imposta indebitamente versata, quando invece la norma prescriveva un onere cui subordinava – così sembra intendersi il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 2939/2007 – la presentazione delle istanze di rimborso.

4. La società resistente ha eccepito in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso ed ha controdedotto nel merito sostenendo che la succursale italiana possedeva tutti i requisiti per essere identificata come "stabile organizzazione" della società madre norvegese, e che la legittimazione al rimborso derivava dall’aver la succursale emesso le fatture oggetto della istanza di rimborso, e dall’avere accertato i Giudici di merito la sussistenza delle condizioni (sostanziale unitarietà organizzativa dei due enti;

assenza in capo alla succursale di capacità gestionali tali da sopportare in proprio il rischio di impresa economico e finanziario) individuate dalla Corte di Lussemburgo per ritenere non imponibile la operazione di prestazione di servizi intrasocietaria. Inoltre doveva ritenersi infondato il motivo con il quale si censurava la violazione del D.P.R. 1972, art. 26, alla stregua della prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità (Corte n. 2274/2006;

25057/2008; 2564/2010 citate dalla resistente).

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi essendo il primo meramente esplicativo del secondo.

5.1 Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l’applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata.

Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che concerne l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa (cfr. Corte Cass. 3^ sez. 26.9.2005 n. 18782).

Ed infatti il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni.

Ne consegue che avendo la ricorrente dedotto il vizio motivazionale della sentenza -illustrando il fatto controverso – esclusivamente sotto il profilo della omessa esplicitazione del criterio logico seguilo per riconoscere il carattere di "stabile organizzazione" alla succursale italiana della società di diritto norvegese ne segue che il modello di verifica della legittimità dell’attività svolta dai Giudici di merito non è quello inerente la errata rilevazione od applicazione degli effetti della norma giuridica (nella specie delle norme nazionali che definiscono in materia IVA i soggetti passivi di imposta in relazione alla nozione di "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero: D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3; art. 17, commi 1 e 4; art. 38 ter: ovvero di soggetto che abbia istituito nel Paese in cui non è residente un "centro di attività stabile": art. 4 paragr.

1, 9 paragr. 1 Dir. 77/388/CEE ed art. 1 paragr. 1 Dir. 79/1072/CEE) ma quello della errata rilevazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, venendo quindi interamente a risolversi lo svolgimento del primo motivo, a dispetto della qualificazione operata dalla parte in rubrica, nella mera individuazione dei parametri di riferimento che il Giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare nel giudizio di sussunzione della fattispecie concretamente rilevata nello schema normativo astratto descrittivo della "stabile organizzazionè, operazione che – secondo la ricorrente – nella specie è difettata non avendo detti Giudici fornito alcuna rappresentazione dell’"iter" logico seguito per accertare la natura di stabile organizzazione della succursale italiana, venendo pertanto a risolversi il primo motivo nella esposizione delle stesse ragioni a sostegno del vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo di ricorso.

Ne consegue che la eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per errore nella indicazione del vizio di legittimità denunciato deve essere rigettata.

5.2 La tesi svolta dalla Agenzia ricorrente nella complessa esposizione argomentativa può riassumersi nei seguenti passaggi logici:

– il criterio interpretativo in materia IVA enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia 23.3.2006 in causa C-210/04 ed accolto nella risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 81/2006 è fondato sulla esclusione dalla assoggettabilità ad imposta delle prestazioni di servizio rese alla propria succursale dalla Casa madre non residente nel territorio dello Stato membro ove è insediata detta articolazione organizzativa qualora quest’ultima – se pure costituita come "centro di attività stabile" dotato di poteri rappresentativi negoziali idonei a vincolare nei rapporti obbligatori la Casa madre – tuttavia non presenti caratteristiche tali da configurarsi anche come "un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte" e cioè non eserciti una attività economica ‘"in modo indipendentè" rispetto alla società madre, sopportando in proprio il rischio economico di tale attività;

– la succursale della società di diritto norvegese, costituita in Italia, non può essere considerata "stabile organizzazione" in quanto si limita a svolgere attività meramente preparatorie ed ausiliarie a favore della società non residente (alla stregua tanto delle indicazioni fornite in materia di fiscalità diretta dall’art. 5 Conv. OCSE – non direttamente applicabile in materia IVA. ma utilizzabile come criterio interpretativo – quanto delle stesse afferma/ioni della contribuente – ricorso introduttivo in primo grado – secondo cui la succursale prestava esclusivamente servizi di pubblicità e marketing in favore della Casa madre) e dunque, non costituendo centro di imputazione di diritti ed obblighi tributari (diversamente dalla "stabile organizzazione" D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17), non può considerasi soggetto legittimato a chiedere il rimborso d’imposta, tale dovendo ritenersi esclusivamente la società madre non residente;

– la sentenza della CTR lombarda ha incentrato la propria decisione sull’elemento della mancanza di indipendenza economica tra la Casa madre e la succursale, limitandosi a riportare che la filiale italiana era stata istituita per atto notarile in seguito a delibera del CdA di Tandberg Telecom AS in data 26.3.2004 e che nell’anno 2005 aveva emesso due sole fatture "aventi ad oggetto le attività di promozione svolte in Italia, evidentemente per conto della predetta Tandberg Telecom AS, assoggettandone i corrispettivi all’IVA del 20% e assolvendo la imposta dovuta…" pretermettendo ogni valutazione – e motivazione – sulla effettiva ricorrenza in concreto degli elementi individuatori della "stabile organizzazione" ed inoltre ritenendo erroneamente irrilevanti i criteri definitori dettati dall’art. 5 del modello di Convezione OCSE in merito a tale figura organizzativa.

La censura così come esposta è sufficiente a ritenere raggiunto il livello di autosufficienza richiesto per il vaglio di ammissibilità dall’art. 366 c.p.c., non essendo affatto tenuta la parte ricorrente – come sembra invece ipotizzare la resistente – anche a descrivere e confutare punto per punto le contrapposte difese svolte nei gradi di merito dal contribuente, essendo invece necessaria e sufficiente la specifica e puntuale indicazione dei momenti argomentativi della sentenza che si intendono impugnare, la esposizione della critica mossa in relazione ai vizi di legittimità che si ritiene inficino i singoli punti della motivazione della sentenza, la individuazione della corretta "regula juris" applicabile al rapporto ovvero della risultanza probatoria determinante pretermessa od inesattamente valutata dal Giudici di merito.

5.3 La censura è fondata.

In materia di rimborso dell’IVA indebitamente corrisposta da parte del soggetto passivo comunitario non residente nello Stato membro ovvero da parte di una stabile organizzazione nel Paese membro di tale soggetto non residente, questa Corte ha enunciato i seguenti principi ai quali il Collegio intende aderire:

– dal complesso della disciplina dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell’art. 17, comma 4, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell’esercizio abituale di un’attività commerciale – richiesto dall’art. 4 del decreto medesimo – e quello territoriale della stabilità in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi e i diritti relativi alle operazioni effettuate da o nei confronti della "stabile organizzazione" non possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari. dal soggetto non residente, direttamente o tramite un suo rappresentante fiscale. La "stabile organizzazione" nello Stato, infatti, in quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell’imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive. costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili a soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate l’imposta dovuta o l’eccedenza da computare in detrazione nell’anno successivo e formulata l’eventuale richiesta di rimborso (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 6.4.2004 n. 6799);

– al fine di individuare il concetto di "stabile organizzazione" nello Stato di un soggetto domiciliato e residente all’estero, al quale si richiama il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 3, occorre fare riferimento non alle convenzioni internazionali in materia di imposte sui redditi, bensì alla disciplina comunitaria uniforme in materia di IVA dettata dalla direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, il cui art. 9, n. 1, contiene il richiamo alla nozione di "centro di attività stabile", da intendere come una struttura organizzata di mezzi e di persone alle dipendenze del soggetto non residente. Tale concetto di stabile organizzazione non è incompatibile con la personalità giuridica di cui la stessa sia eventualmente fornita, poichè l’autonoma soggettività giuridica non assume rilievo quanto all’imputazione dei rapporti fiscali, per cui non è possibile dubitare dell’attribuibilità ad una società, ai fini dell’IVA, de ruolo – palese od occulto – di stabile organizzazione materiale di soggetto non residente, soltanto in ragione della sua personalità giuridica (Corte Cass. n. 6799/2004 cit.);

– la nozione di "stabile organizzazione" di una società straniera in Italia va desunta dall’art. 5 del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dall’art. 9 della sesta direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per l’individuazione di un "centro di attività stabile", il quale, così come definito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE’ sez.VI sentenza 17/7/1997, in causa C-190/95, ARO Lease BV c/Inspecteur der Belasting Grote Ondernemingen te Amsterdam, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di "know how"). La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall’art. 5 del modello di convenzione OCSE, anche da elementi indiziali, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (cfr.

Corte Cass. 5^ sez. 28.7.2006 n. 17206; id. 5^ sez. 15.2.2008 n. 3889: id. 5 sez. 21.4.2011 n. 9166), o ancora dalla circostanza che la società non residente si avvalga di molteplici società od imprese residenti ove queste non percepiscano dai committenti/cessionari corrispettivi per l’esercizio della attività svolta ma regolino "internamente" i rispettivi rapporti con la società non residente in base alla attività svolta così da risultare -se pure formalmente distinte – economicamente integrate in una struttura unitaria strumentale alla attuazione degli scopi commerciali della Casa madre non residente (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 7.10.2011 n 20597).

Tanto premesso, la risposta fornita dalla Commissione tributaria della regione Lombardia allo specifico motivo di gravame proposto dall’Ufficio finanziario concernente la insussistenza in capo alta succursale italiana di Tandberg Telecom AS dei requisiti della "stabile organizzazione" non appare conferente sul piano logico essendosi limitato il Giudice territoriale a rilevare che Tatto pubblico istitutivo della sede secondaria era stato redatto a seguito di delibera del CdA della Casa madre – della quale, tuttavia, la motivazione non da conto degli elementi organizzativi rilevanti ai tini che ne occupa – e che alla succursale era stata attribuita partita IVA in concreto utilizzata per la emissione delle due fatture concernenti prestazioni di servizi (attività promozionale) rese in Italia, venendo peraltro subito dopo ad escludere in base a tali elementi – unitamente al fatto che dalla dichiarazione fiscale dell’anno 2005 non si evidenziavano proventi della succursale diversiva quelli oggetto delle fatture per le quali veniva chiesto il rimborso di imposta – che la succursale italiana agisse come "ente indipendente dalla società madre", accertamento sicuramente rilevante ai fini del riconoscimento della non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni di servizi intrasocietarie, ma del tutto distinto e diverso da quello della sussistenza dei requisiti della "stabile organizzazione"’. Bd infatti se. da un lato, può aversi una ‘"stabile organizzazione" anche nel caso in cui non si ravvisi tale spiccata autonomia gestionale ed indipendenza economica tra i due enti (cfr. Corte giustizia sent. 23.3.2006 in causa C-210/04 Agenzia Entrate d FCE Bank ple, paragr. 41), sicchè i servizi resi alla Casa madre dalla stabile organizzazione, non inquadrabili in "un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni", non sono assoggettabili ad IVA (diversamente dalle prestazioni, invece, erogate a favore di terzi dalla medesima ‘"stabile organizzazione" per le quali non è dubbio – ex art. 9 punto 1 Direttiva n. 388/77/CEE – che detta struttura organizzativa assuma la qualità di soggetto passivo di imposta: cfr. sent. Corte giustizia C-210/04, paragr. 34 e 38); dall’altro bene può realizzarsi anche la ipotesi in cui la entità organizzativa che esegua le prestazioni di servizi in favore della Casa madre non presenti i requisiti materiali ed economici minimi per assurgere a "centro stabile di attività" nel Paese membro diverso da quello di residenza della Casa madre (rimanendo in tal caso escluso "tout court" che tale entità possa assumere la qualità di soggetto passivo IVA). Con l’ulteriore corollario, determinante ai fini della risoluzione della presente controversia, per cui se – ai fini del riconoscimento della non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni erogate a favore della Casa madre- la succursale italiana non è stata riconosciuta come entità organizzativamente "autonoma ed indipendente" dalla società non residente, la stessa succursale, tuttavia, per essere legittimata a richiedere il rimborso di imposta in luogo della Casa madre, deve possedere i requisiti minimi per costituire una ‘"stabile organizzazionè" – ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 – ovvero, come prevede la VI direttiva n. 388/77/CEE e la 8^ direttiva n. 79/1072/CEE, per caratterizzarsi come "un centro stabile di attività" (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 8.3.2004 n. 4639; id.

5^ sez. 13.4.2005 n. 7703; id. 5^ sez. 10.3.2008 n. 6310 che in proposito rileva come "il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 ter, prevede il diritto dei soggetti domiciliai e residenti negli Stati membri della CEE al rimborso dell’imposta soltanto nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominalo ai sensi dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.P.R."). Rimane, pertanto, inficiata da illogicità la statuizione del Giudice territoriale secondo cui Tart. 5 del modello di Convenzione OCSE sulla doppia imposizione fiscale (che non ha valore normativo: Corte Cass. n. 3889/2008 cit.) sarebbe inapplicabile in quanto avente ad oggetto la fiscalità diretta. Premesso che dalla disposizione convenzionale emergono indicazioni del tutto sovrapponibili ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per la definizione della nozione "centro di attività stabile" in materia di tributi indiretti armonizzati, e che questa Corte, come già riferito, ha più volte ritenuto utilizzabili i criteri dettati dal citato art. 5 ai fini della individuazione degli elementi indiziali rilevanti per l’accertamento della esistenza di una "stabile organizzazione", rileva il Collegio come proprio detto accertamento sia difettato, non avendo i Giudici territoriali indicato le specifiche circostanze fattuali prese in esame ed emergenti dalle risultanze istruttorie, nè avendo fornito alcuna argomentazione giustificativa a sostegno del carattere di stabile organizzazione riconosciuto alla succursale italiana della società non residente Tandberg Telecom AS. 5.4 La motivazione della sentenza impugnata si presenta, pertanto, del tutto carente sul piano motivazionale in ordine al richiesto accertamento in fatto, e deve in conseguenza essere cassata con rinvio ad altro Giudice che provvederà al nuovo esame del materiale probatorio acquisito e ad emendare i vizi logici riscontrati.

6. Con il terzo motivo la Agenzia censura la sentenza nella parte in cui avrebbe fatto scorretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, affermando che la omessa redazione della nota di variazione in diminuzione dell’imponibile fatturato, non fosse preclusiva dell’esercizio del diritto al rimborso della imposta indebitamente versata, quando invece, secondo la ricorrente, la norma prescrive un preciso onere di redigere preventivamente la nota variazione anche se in diminuzione, apportando le modifiche sui registri obbligatori, al quale rimane subordinata – così sembra intendersi il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 2939/2007- la presentazione della istanza di rimborso.

Il motivo è infondato.

Premesso che la pronuncia di questa Corte n. 2939/2007 richiamata dalla ricorrente attiene (per quanto concerne la questione del rimborso: la sentenza infatti esaminava anche la differente ipotesi della detraibilità dell’IVA versata in eccesso) non alla regolarità della procedura di variazione D.P.R n. 633 del 1972, ex art. 26, quanto all’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa di rimborso che gravava sul soggetto istante (nel caso esaminato dalla Corte, come è dato evincere dalla lettura della motivazione, il rimborso rimaneva precluso poichè difettava la stessa prova della pretesa a fronte dell’accertato superamento dei limiti di esenzione – c.d. plafond – per le cessioni alla esportazione), il Collegio intende ribadire l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il diritto al rimborso dell’IVA, versata e non dovuta, non è condizionato alla previa redazione della nota di variazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, atteso che, la mancata attivazione, nel prescritto termine annuale, della speciale procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, fa venir meno solo il diritto a recuperare il credito mediante detrazione, e non preclude al contribuente l’esercizio dell’azione di restituzione della maggiore imposta, indebitamente versata, presentando istanza di rimborso (cfr.

Corte Cass. 1^ sez. 12.12.1996 n. 11083; id. 5^ sez. 13.3.2000 n. 2868; id. 5^ sez. 6.2.2004 n. 2274; id. 5^ sez. 9.3.2005 n. 5094; id.

5^ sez. 21.4.2006 n. 9437. Vedi Corte Cass. 5^ sez. 16.4.2007 n. 8965).

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, quanto ai primi due motivi unitariamente intesi (infondato il terzo motivo), e la sentenza impugnata, in conseguenza, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia per nuovo esame e liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *