Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 13-12-2011, n. 46234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Almeno S. Salvatore, con sentenza del 4 ottobre 2010, dichiarava non doversi procedere contro L.S. in ordine al reato di ingiuria contestatogli per morte del reo e contro L.F. per il reato di ingiuria in danno di M.P. per remissione tacita della querela, non essendo la parte offesa comparsa all’udienza, pur essendo stata avvertita che la mancata comparizione sarebbe stata ritenuta una remissione tacita.

Con atto di ricorso contro la sola L.F. il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia deduceva la violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 152 c.p., comma 2, non potendo la mancata comparizione della parte lesa-querelante, comportamento processualmente legittimo, essere considerata atto extraprocessuale incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica sono fondati.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 (SS.UU. penali, 30 ottobre 2008, PM contro Viele Carmela), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno, infatti, affermato che non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l’avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione tacita.

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l’istituto della remissione della querela. Infatti il querelante non ha alcun obbligo di comparire e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte offesa querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che, come tale, non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela. E’ appena il caso di osservare che la sentenza impugnata è stata emessa dopo il richiamato arresto delle Sezioni Unite ed il giudice di pace non ha ritenuto di indicare le ragioni che consigliavano di non seguire l’orientamento segnalato. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla posizione di L.F., con rinvio al Giudice di pace di Almeno S. Salvatore per il giudizio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di L.F., con rinvio al Giudice di pace di Almeno S. Salvatore per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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