Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-07-2012, n. 11163 Passaggio ad altra amministrazione Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, pubblicata il 19 maggio 2008, che ha respinto il suo appello contro la decisione di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso.
Il M. era dipendente delle Ferrovie dello Stato e, in base a procedura di mobilità, ai sensi della L. n. 554 del 1988, passò alle dipendenze del Ministero dei trasporti. Ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, egli aveva diritto a percepire dal Ministero, ove più favorevole, l’intero trattamento economico percepito alle dipendenze delle Ferrovie, mediante l’attribuzione di un assegno "ad personam". Chiese inutilmente che in tale trattamento venisse considerato anche l’equivalente economico delle "concessioni di viaggio" e convenne in giudizio il Ministero. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda.
La Corte, in particolare, ha affermato che il mantenimento delle prerogative in questione è subordinato alla sussistenza di due requisiti: la maturazione dei requisiti di anzianità per il diritto alla pensione di anzianità; il passaggio senza soluzione di continuità. Non avendo il ricorrente provato il requisito della anzianità a fini pensionistici, la Corte ha confermato la decisione di rigetto della domanda.
Il ricorso del M. denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1985, art. 21; L. n. 41 del 1986, art. 10, comma 15; D.M. 28 febbraio 1986; D.M. 15 aprile 1987, art. 8; D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; art. 2099 c.c.; artt. 4, 12, 14 e 15 preleggi.
Il Ministero ha notificato e depositato un controricorso.
La questione prospettata dal ricorrente è stata oggetto di decisione in senso negativo di questa Corte. In particolare, nella sentenza 21 luglio 2010, n. 17094 si è affermato il seguente principio di diritto: "Con riferimento al trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a norma del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, i dipendenti transitati in mobilità conservano il diritto alle "concessioni di viaggio" solo se siano transitati senza soluzione di continuità verso altra amministrazione dello Stato e abbiano, al momento del transito, già maturato il diritto a pensione; in tali casi, l’anzianità di servizio effettivo di venti anni è requisito indispensabile per la maturazione del diritto a pensione, atteso che il passaggio volontario ad altra amministrazione dello Stato, non determinando soluzioni di continuità nell’unico rapporto di impiego, non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 219 (tutte riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro) e che, pertanto, non è sufficiente, per la maturazione del diritto, l’anzianità di servizio decennale prevista dal comma 5, dell’art. 219 citato". (La Corte richiama come precedenti: Cass. 3 dicembre 1997 n. 12286, Cass. 6 marzo 1999 n. 1916, Cass. 22 maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819 e Cass. 18 aprile 2002 n. 5590)".
Il M. non contesta il fatto di non possedere il requisito pensionistico su indicato, ma sostiene che la sua situazione sia diversa da quella considerata dai precedenti giurisprudenziali per il fatto che egli ha chiesto non le concessioni di viaggio in natura, ma il "controvalore" delle concessioni di viaggio. Tale diversità non è però idonea a mutare il quadro dei requisiti su indicato, che rimane identico anche nel caso in cui la prestazione venga richiesta in termini di controvalore, pena la introduzione nel sistema normativo di una contraddizione che risulterebbe inspiegabile e che comunque è priva di fondamento.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

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