Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 22 febbraio 2011 la corte di appello di Messina dichiarava inammissibile la richiesta di revisione formulata da C.G., ritenendo che la stessa riproducesse esattamente le argomentazioni già avanzate dal fratello C.S. in altra istanza di revisione presentata nello stesso procedimento e contro la stessa sentenza, nel quale anche quest’ultimo era stato condannato alla pena dell’ergastolo per le stesse imputazioni e cioè per gli omicidi commessi durante la cosiddetta strage di (OMISSIS). Per tale motivo l’ordinanza della Corte di appello era motivata integralmente con rinvio per relationem alla precedente ordinanza della stessa corte del 2 aprile 2008.
Con due distinti atti propongono ricorso per cassazione sia C. G., sia il suo difensore.
C.G. si lamenta dell’erronea valutazione delle prove e della loro manipolazione da parte dei pubblici ministeri del processo, nonchè delle numerose incongruità nelle deposizioni testimoniali, insistendo per l’ammissibilità della revisione.
Il difensore svolge un ricorso più tecnico, evidenziando la violazione degli artt. 629 e 634 c.p.p., nonchè il difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza di inammissibilità impugnata.
In particolare, lamenta la difesa che la Corte d’appello, motivando per relationem, non abbia allegato l’ordinanza precedente del 2 aprile 2008, nonostante la dichiarazione di allegazione contenuta nel provvedimento; sostiene che in tal caso la motivazione per relationem sia invalida e pertanto che il provvedimento debba essere annullato.
Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso in conformità con la difesa, rilevando che il ricorso alla motivazione per relationem non appare corretto in quanto il provvedimento precedente, cui si fa rinvio, non risulta allegato al provvedimento di inammissibilità, oggi impugnato, notificato al ricorrente.
Con successiva memoria del 16.09.2011 il difensore ha insistito per la ingiustizia della sentenza della quale si chiede la revisione, facendo presente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto le nuove prove proposte identiche a quelle già presentate in altro ricorso dal fratello del ricorrente e lamentando la mancata verifica della potenzialità dei nuovi elementi a porre in crisi la stabilità della cosa giudicata.
Motivi della decisione
Il ricorso presentato personalmente da C.G. solleva questioni che non meritano di essere prese in considerazione, in quanto generiche e senza che vi sia un riferimento specifico ai motivi di revisione di cui all’art. 630 c.p.p., sollecitando di fatto una diversa valutazione delle prove già assunte ed oggetto di valutazione nelle sentenze di condanna.
Il ricorso proposto dal difensore nell’interesse del suo assistito è invece fondato; la mancata allegazione del provvedimento cui si fa rinvio integrale costituisce violazione dell’obbligo di motivazione, dal momento che – non essendo il provvedimento nella disponibilità del ricorrente – egli non è in grado di conoscere i motivi per i quali il ricorso viene ritenuto inammissibile.
Il provvedimento deve dunque essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (Reggio Calabria). Il giudice di rinvio, nel formulare il proprio giudizio, si atterrà ai principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui "La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione" (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000) Rv. 216664;
massime successive conformi Sez. 3, Sentenza n. 2727 del 10/07/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 217008; Sez. 1, Sentenza n. 41375 del 12/09/2001 Cc. (dep. 17/11/2001) Rv. 220077; Sez. 1, Sentenza n. 15418 del 12/04/2002 Ud. (dep. 23/04/2002) Rv. 221941; Sez. 3, Sentenza n. 41529 del 05/11/2002 Cc. (dep. 12/12/2002) Rv. 223046;
Sez. 4, Sentenza n. 34913 del 25/06/2002 Cc. (dep. 17/10/2002) Rv.
223434; Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 27/11/2002 Ud. (dep. 17/01/2003) Rv. 223294; Sez. 5, Sentenza n. 39219 del 29/09/2003 Cc. (dep. 17/10/2003) Rv. 226786; Sez. U, Sentenza n. 45189 del 17/11/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 229246; Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 238674). Per tali motivi i ricorsi, unitariamente considerati, meritano accoglimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
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