T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 13-01-2011, n. 85

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato riconosciuto al figlio degli odierni ricorrenti, disabile con necessità di assistenza continua, iscritto per l’anno scolastico 2009/2010, alla classe 1/C, presso l’Istituto Comprensivo Statale "G.L. Radice" di Massa di Somma (NA) un sostegno per sole 12,5 ore settimanali.

I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con vari motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili (essenzialmente, in base alla considerazione secondo cui la vigente normativa prevederebbe, in tal caso, un numero di ore di sostegno pari all’orario effettivo di frequenza), chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Essi hanno inoltre chiesto la declaratoria del diritto dell’alunno disabile all’assegnazione di un numero di ore di sostengo pari all’intera frequenza scolastica anche per gli anni futuri ed infine hanno formulato specifica istanza di risarcimento dei danni subìti per il ritardo nell’attribuzione del sostegno scolastico.

2. Si sono costituite in giudizio, con controricorso di forma, le intimate amministrazioni statali, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.

3. Con ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, questa Sezione ha disposto il riesame dei provvedimenti impugnati, all’esito del quale l’intimata amministrazione ha assegnato al minore ulteriori ore 22,50 di sostegno, per un totale di 35 ore settimanali.

4. Alla pubblica udienza del 22/12/2010, il procuratore dei ricorrenti ha insistito per le altre due domande svolte in ricorso (assegnazione per anni futuri e risarcimento danni).

5. In relazione alla prima domanda (concernente l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010), il ricorso in esame è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dai ricorrenti con l’atto introduttivo del presente giudizio in relazione all’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2009/2010 è stato integralmente soddisfatto in corso di causa e quindi è ormai inesorabilmente venuto meno.

6. Deve invece essere respinta la domanda riguardante il riconoscimento del diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza anche per gli anni scolastici futuri, in quanto la quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può essere fatta a priori in questa sede (opererà difatti, al riguardo, il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., nei termini in precedenza indicato, che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno: cfr., ex plurimis, TAR Campania, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054).

7. Deve parimenti essere respinta la domanda risarcitoria, in quanto generica e comunque non sorretta da alcuna prova in ordine alla colpa della P.A. ed all’entità del danno (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972).

8. Il presente gravame deve quindi, in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e nella residua parte respinto.

7. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e nella residua parte lo respinge.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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