Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 5/11/2009, dichiarava, tra gli altri imputati, R.P. colpevole dei reati di rapina aggravata consumata e tentata ai danni di istituti bancari, porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di un coltello a serramanico e sequestro di persona e, con la continuazione, concesse la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione e Euro 3000 di multa.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 2/11/2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall’imputato, riduceva la pena ad anni sette di reclusione e Euro 3000 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di sequestro di persona che avrebbe dovuto essere ritenuto una semplice modalità di esecuzione della rapina, non potendosi configurare come reato autonomo e concorrente per essersi la privazione della libertà personale verificata e protratta per il tempo necessario per la consumazione della rapina perfezionatasi dopo la prolungata attesa per l’apertura delle due casseforti, con l’impossessamento del denaro ivi contenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591, lett. c) in relazione all’art. 581 cod. proc. pen., lett. c) perchè le doglianze (sono le stesse affrontate esaurientemente dal Giudice di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Relativamente alla censura relativa all’assorbimento del reato di sequestro di persona nell’ipotesi aggravata del delitto di rapina, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dal Collegio, ritiene che la privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina(e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina. (Sez. 3, Sentenza n. 37880 del 22/06/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 230040; Sez. 2, Sentenza n. 29445 del 21/05/2003 Ud.

(dep. 14/07/2003) Rv. 226746).

Al fine di accertare se sia o meno in presenza di tale ultima fattispecie occorre verificare se la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina. Nella fattispecie ricorrono le predette condizioni in quanto, come ben evidenziato dalla Corte, i rapinatori non si sono limitati a rinchiudere nel bagno gli impiegati per il tempo strettamente necessario alla rapina, rappresentato dall’apertura delle casse "temporizzate", ma hanno intimato loro di restare chiusi nel bagno anche dopo che essi si erano allontanati tanto che le persone rinchiuse hanno dovuto, per uscire, scassinare le porte. Tale ulteriore privazione della libertà non era direttamente connessa con la rapina, già effettuata, ma era dettata dal bisogno di assicurarsi l’impunità e si è protratta per un tempo comunque sufficiente alla configurazione del reato di sequestro di persona.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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