Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46278

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 13/12/2005, dichiarava D.C.E.E. colpevole di falso e truffa per aver dichiarato, nella dichiarazione auto – certificativa, un reddito familiare inferiore a quello effettivo, ottenendo indebitamente prestazioni sanitarie gratuite e condannata, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 200 di multa, con i doppi benefici di legge.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/2/2010, in riforma della sentenza appellata dell’imputata, la assolveva perchè il fatto non costituisce reato per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli lamentando l’erronea applicazione della legge penale ritenendo trattarsi non di un errore di fatto, quale causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, ma di errore di diritto, dovendo essere vagliato sotto il profilo della scusabilità o evitabilità dell’errore, ai sensi dell’art. 5 c.p..
Il difensore produceva memoria difensiva illustrativa volta a puntualizzare i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha rilevato, con motivazione non illogica, che la D.C., nel dichiarare il proprio reddito, non essendo pratica in materia fiscale, aveva dichiarato solo quello personale e non quello familiare, non considerando il reddito del proprio figlio convivente, di circa quarantanni, prossimo a sposarsi che non contribuiva alle esigenze del nucleo familiare, ritenendo mancare, sotto il profilo dell’errore nella dichiarazione, l’elemento soggettivo, cioè il dolo nel rendere false dichiarazioni, avendo peraltro indicato correttamente nella stessa dichiarazione il proprio reddito personale costituito da una pensione al minimo, pur risultando dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza un reddito pari a zero.
Non viene quindi prospettata dai giudici di merito, in via principale, alcuno errore di diritto.
La Corte di merito ha ritenuto mancare la consapevolezza, da parte della D.C., di occultare il reddito del figlio al fine di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione medesima e di conseguire illecitamente il beneficio dell’esenzione del pagamento del ticket sanitario, ritenendo, in via prioritaria, mancare l’elemento psicologico del reato, prospettando, solamente in via subordinata, un possibile errore, peraltro di fatto, dell’imputata.
Tale valutazione non è illogica, mentre le argomentazioni del ricorrente Procuratore Generale ipotizzano una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile nel ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *