Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l’esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 4-8-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell’organizzazione di Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale", ed in particolare l’articolo 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee" (legge comunitaria per il 1991) e in
particolare l’articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del
menzionato articolo, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati
dall’impiego di agenti biologici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante
"Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva
90/219/CE, concernente l’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e, in particolare, l’articolo 14, comma 7,
lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) e’
organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione
operante in materia di impiego confinato dei microrganismi
geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
"Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione
deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in
particolare, l’articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale
per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene
attribuita la funzione di organo consultivo – unitamente al Consiglio
superiore di sanita’ – della Commissione interministeriale di
valutazione in materia di emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta’ industriale,ai sensi dell’articolo 19 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e – in particolare – l’articolo 170-bis,
comma 1, nel quale il Comitato e’ individuato quale organo consultivo
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione
della brevettabilita’ delle invenzioni biotecnologiche;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della
Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il
Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’
approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita’
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di
Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al
Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di
accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta’ personale, e,
in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i
quali il Comitato e’ stato individuato quale organo di garanzia per
"l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed
esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che
lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le
procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste,
nonche’ ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del
servizio";
Visto l’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del
19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilita’ della
normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, vale a
dire la Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, la Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha,
conclusivamente, ritenuto che "mentre e’ ammissibile che gli
organismi in esame possano costituire l’oggetto di interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la
durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare
compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi
l’applicazione ai medesimi dell’articolo 68 comma 1 e 2 del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione
delle commissioni, al piu’ tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita’ (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle
attivita’ ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);
Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha,
altresi’, ricondotto l’istituzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra 1’Italia e la Santa
Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la
bioetica, all’adempimento di obblighi internazionali;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso
nell’Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di
regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni,
comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari
esteri, ha ritenuto che e’ da escludere in radice la possibilita’ di
soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi
internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l’intervento
finirebbe per alterare l’assetto dei rapporti concordati
bilateralmente;
Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita e’ stato istituito in
adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni,
gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative
di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;
Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di
competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello
scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato, quindi, che l’inserimento nel sopra citato articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84,
non fosse gia’ all’epoca dovuto poiche’ il presente organismo era da
ritenersi sottratto all’operativita’ dell’articolo 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in
adempimento di obblighi comunitari e internazionali;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all’articolo 3, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84,
la lettera a) in cui e’ menzionato il Comitato Nazionale per la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall’articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza
Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632;
Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) e’ soppressa.
2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai
sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
Art. 2
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al
presente decreto e’ ridotta in misura tale da assicurare, unitamente
alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa
complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l’anno 2010
la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo
corrente tra l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al citato articolo 68, comma 3, ed il 31 dicembre
2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 114
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/