Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11276 pposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 14.10.1993 G.C. – i terreni del quale, siti in Genova, per mq. 10.186 erano stati sottoposti a procedura espropriativa per la realizzazione di un PdZ di EEP, procedura conclusa con decreto 3.4.1996 – propose opposizione alla stima L. n. 865 del 1971, ex art. 19 innanzi alla Corte di Genova lamentando l’inadeguatezza della indennità. Costituitosi il Comune, la controversia vide esperita una prima consulenza e quindi, intervenute pronunzie della Corte Costituzionale sul D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis convertito in L. n. 359 del 1992, un supplemento di indagine.

All’esito, la Corte adita, con sentenza 18.01.2005 respinse l’opposizione. La Corte in motivazione ebbe ad affermare che la emissione in corso di causa del decreto di esproprio rendeva proponibile la opposizione alla stima, che contrariamente alla opinione dell’opponente,per la quale lo strumento urbanistico da valorizzare ai fini del computo dell’indice di edificabilità era quello del PRG 14.10.1959 (perchè vigente all’atto dell’inserimento dei terreni nel PEEP de 1965), doveva affermarsi l’applicazione dello strumento sopravvenuto alla imposizione del vincolo e vigente all’epoca di emissione del decreto di esproprio, che infatti la giurisprudenza di legittimità imponeva di far capo nella individuazione dello strumento urbanistico al momento di emissione del decreto di esproprio ed escludendo l’incidenza del vincolo espropriativo, che quindi andava esclusa dalle valutazioni ogni variante che fosse apportata allo strumento al fine di realizzare l’opera, in tal caso dette varianti essendo le fonti immediate dei vincolo espropriativo, nel mentre andavano considerate le varianti intervenute dopo l’apposizione del vincolo che avessero natura conformativa, quali quelle operanti una nuova zonizzazione del territorio e non certo quelle operanti una mera localizzazione, che nella specie avevano carattere conformativo tanto il Piano di coordinamento del 1990 quanto la variante di salvaguardia dei 1996, con la conseguenza per la quale dette modificazioni avevano ricondotto le aree dell’opponente nell’ambito di quelle non edificabili e valevano pertanto, esclusa la configurabilità di un tertium genus, ad avvalorare la piena congruità della indennità offerta, anche alla luce dei calcoli del CTU che aveva indicato un’importo spettante pari a somma addirittura inferiore.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso il 3.3.2006 cui si è opposto il Comune nel controricorso del 12.4.2006.

Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i difensori hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione

Nel ricorso, a sostegno della denunzia di violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, dell’art. 1 prot.

add. CEDU, art. 42 Cost., si rammenta che solo con la delibera di adozione della variante di salvaguardia del 14.12.1995, e quindi adottata alla vigilia dell’esproprio (3.4.1996), il Comune aveva riclassificato i terreni G. in zona agricola ZE. Su tale premessa si critica la opinione della Corte di Genova di non correlare la considerazione della natura del fondo alla stregua degli strumenti vigenti alla data di apposizione del vincolo (nella specie il PEEP approvato nel 1965), in tal senso consigliando una corretta lettura dell’art. 5 bis D.L. 333 del 1992. In particolare, e come precisato dalla Corte Cost. nella sent. 442 del 1993, se era pensabile che la destinazione edificatoria sopravvenuta al di dell’esproprio dovesse essere utilizzata a favore dell’espropriato, non poteva ammettersi che, dopo trenta anni, una sopravvenuta classificazione non edificatoria avesse a incidere negativamente sull’espropriato stesso, mai le vicende successive all’epoca di apposizione del vincolo potendo andare a detrimento del proprietario.

In ogni caso pertanto, ad avviso del ricorrente, la delibera 14.12.1995 di inclusione delle aree in ZE agricola non poteva essere applicata, anche per non adottare una interpretazione che finiva per confliggere con la ferma giurisprudenza della CEDU. La censura è infondata sol che si rammenti il principio posto da questa Corte (Cass. 10570 del 2003, 3146 e 13199 del 2006 e 19924 del 2007) al quale il Collegio intende dare pieno seguito, per il quale l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, prescinde dall’incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell’area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, è stato apposto il vincolo espropriattvo. Si deve invero escludere che il regime urbanistico possa essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale e quindi "astratta", o ad una condizione pre-urbanistica, dovendosi invece affermare che la natura del suolo va desunta dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale, o dalle successive varianti alla data della espropriazione, sempre che ad essa disciplina possano riconoscersi i caratteri di generalità ed astrattezza atti ad escludere il carattere espropriattvo del vincolo. E tale ineluttabile applicazione del regime urbanistico generale vigente alla data del decreto di esproprio, se consente al proprietario di beneficiare delle sopravvenute qualificazioni della zona in termini di edificabilità, specularmente lo grava – come considerato dalla Corte di Genova – della sopravvenuta qualificazione di segno opposto, senza che siffatta sopravvenienza ove, come nella specie, seguita ad un trentennale vigore di una qualificazione edificatoria, abbia elementi di irragionevolezza.

Da un canto, infatti, la protrazione del vincolo era – notoriamente – comportamento qualificabile come dannoso e l’inerzia del proprietario non giustificabile, posto che al medesimo, a fronte di reiterazioni ingiustificate era data l’alternativa tra la domanda di indennizzo (S.U. 12185 del 2007 e Cass. 4879 del 2011) e l’adozione di iniziative sollecitatorie o costitutive in mora nei confronti dell’Amministrazione comunale (Cass. 8384 del 2008).

Dall’altro canto, il quadro normativo che, come appresso si dirà, è stato determinato dal succedersi delle sentenze 348 del 2007 e 181 del 2011 della Corte Costituzionale, unificante tutti gli indennizzi sotto il criterio del valore effettivo dei suoli, consente di escludere che il vigente quadro delle regole di indennizzabilità possa qualificare come inaccettabile la sopra rammentata modificazione della natura dopo trenta anni dalla apposizione del vincolo.

Se le censure sono dunque prive di fondamento, avendo la Corte di Genova applicato i principii sopra rammentati, nondimeno, e come anche di recente ribadito (ex multis Cass. 2998 e 2774 del 2012, 9763 del 2011, 25567 del 2010), la presenza di censure sulla liquidazione dell’indennità, sia con riguardo al criterio (e nella specie è proprio il criterio in discussione, discusso essendo lo strumento classificatorio dei suoli applicabile), sia in relazione al quantum dell’indennizzo, rende contestata da parte dell’espropriato detta statuizione e consente, provvedendo sul ricorso, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo emergente dopo la sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale (per le espropriazioni anteriori alla entrata in vigore della nuova disciplina ex D.P.R. n. 327 del 2001 ancora il valore venale pieno di cui all’art. 39 della legge 2359 del 1865), come più volte ribadito da questa Corte (Cass. 25718, 21386, 19938 del 2011).

Pertanto, cassata la sentenza, il giudice del rinvio dovrà determinare l’indennizzo alla stregua del seguente principio:

Al fine di determinare la giusta indennità per i terreni non edificabili deve essere applicata la regola già elaborata dalla Cassazione per l’occupazione espropriativa, la quale, applicata al caso di specie, "impone di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, pertanto consentendo pure al proprietario G. interessato dalla espropriazione rituale, di dimostrare, se del caso attraverso indagini tecniche, che il valore agricolo correlato alla Delib. n. 264 del 1995 di inserimento in ZE sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà, e, quindi,che il suo fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà,abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc), utilizzazioni beninteso assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative".

Competerà al giudice del rinvio, da ultimo, regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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