Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46294 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 28.12.10 il GIP del Tribunale di Padova dichiarava inammissibile l’opposizione presentata ex art. 263 c.p.p., comma 5 da L.N.R., indagato in relazione ai delitti p. e p. ex artt. 644 e 648 c.p., contro il diniego opposto dal PM presso lo stesso Tribunale di restituirgli la somma di Euro 21.800,00 – in banconote – sequestratagli l'(OMISSIS) dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei CC. di Venezia nel corso di una perquisizione, sequestro poi formalizzato dal PM l’11.2.10 perchè le banconote in questione dovevano ritenersi pertinenti ai reati per cui si procedeva.

Riteneva a riguardo il GIP l’inammissibilità dell’opposizione in quanto destinata a contestare non già il fatto che il PM avesse rigettato l’istanza di dissequestro per essere venute meno le necessità di mantenere la misura, ma il fondamento stesso del decreto di sequestro a suo tempo già adottato, senza che risultasse essere stato utilizzato il rimedio previsto dall’art. 257 c.p.p., ossia il ricorso al Tribunale del riesame.

Ricorre il L.N. contro detto provvedimento, che chiede annullarsi per violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 5 e vizio di motivazione, non avendo il GIP considerato che in data 25.10.10 il Nucleo investigativo di Venezia aveva dato atto dell’impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione di una rapina avvenuta il 22.11.09, sicchè non potevano qualificarsi nè come corpo di reato nè come cosa ad esso pertinente; aggiunge altresì che risulta contraddittoria la motivazione in quanto, poco dopo aver disconosciuto che la difesa avesse evidenziato la necessità di valutare la permanenza o meno delle condizioni che avevano legittimato la misura reale, il GIP patavino ha rilevato, invece, che il difensore contesta che la somma in sequestro possa considerarsi corpo di reato o cosa pertinente al reato; pertanto – conclude il ricorrente – la motivazione così formulata da un lato riconosce che il difensore ha sollevato la questione circa l’impossibilità di stabilire la pertinenzialità della somma in sequestro al reato ascritto all’indagato e, dall’altro, nega che si sia contestata l’inutilità del vincolo a fini probatori.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza del GIP che, ex art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del PM di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. n. 9857 del 30.10.08, dep. 4.3.09), ma nell’impugnazione possono essere dedotte solo censure relative alla necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova; pertanto, l’ambito del controllo di legittimità è limitato alla verifica della congruenza della motivazione del provvedimento in relazione al permanere o meno di tale necessità, mentre le censure concernenti la legittimità e l’opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 17809 del 26.1.2011, dep. 6.5.2011).

Nel caso di specie l’odierno ricorrente insiste nel negare che la somma in sequestro sia qualificabile come corpo di reato o cosa ad esso pertinente e a tal fine apporta come elemento nuovo il fatto che le ultime indagini di p.g. avrebbero dato atto dell’impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione della rapina, id est sollecita una verifica demandata – in realtà – alla sede del riesame.

Nè gioverebbe all’odierno ricorrente ritenere come implicitamente destinato a contestare la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova il richiamo – che si legge in ricorso – all’esito negativo degli accertamenti di p.g. inerenti all’asserita impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione della rapina di cui sopra e, quindi, reputare che, in sostanza, il L.N. abbia inteso denunciare un vizio di motivazione rispetto alle reali argomentazioni svolte nell’istanza di dissequestro:

invero, anche in siffatta ipotesi osterebbe all’accoglimento del ricorso il principio per cui in materia di sequestro la motivazione è censurabile soltanto ove affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (il che non è nel caso in esame).

Quanto, poi, ad una ipotetica denuncia di totale mancanza di motivazione, sarebbe appena il caso di rilevare la non autosufficienza del ricorso (che avrebbe dovuto trascrivere l’istanza di dissequestro per consentire a questa S.C. di verificare se e in quali esatti termini fosse stata contestata la mera opportunità di mantenere la misura).

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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