Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c.,in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
L’art.2052 c.c. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito e il comportamento della minore in tenera età che si era introdotta in un giardino attraverso un cancello facilmente apribile non poteva considerarsi caso fortuito.
2. Come secondo motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la incapacità a testimoniare della teste b. , moglie del V. in regime di comunione di beni, persona indicata da Ba.Am. come custode del cane al momento dell’evento e quindi responsabile dell’accaduto.
3.Come terzo e quarto motivo di ricorso nella denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto un fatto decisivo del giudizio individuato: il motivo 3 nell’aver ritenuto le lesioni riportate dalla minore come conseguenza dell’omessa vigilanza del padre, condotta individuata come causa autonoma dell’evento; il motivo 4 nella prevedibilità per il proprietario del cane che la piccola potesse introdursi nel giardino.
4. Il primo motivo è fondato.
– La responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimità ( da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010).
5. È erronea in diritto l’individuazione come caso fortuito dell’ingresso della minore nel giardino, sul rilievo che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello.
Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva idonea chiusura,tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l’ingresso di estranei.
In tale fattispecie l’introduzione di una bambina, come del resto di qualunque altra persona estranea,non presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso fortuito ex art.2052 c.c..
6. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
7. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la decisione del primo giudice di rigetto dell’eccezione di incapacità a testimoniare della teste b. non ha formato oggetto di impugnazione in appello.
8.La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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