Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-12-2011, n. 46517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.Q. propone ricorso per cassazione contro il decreto del giudice di pace di Voghera del 25 settembre 2009 con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico di G.P.. Lamenta il ricorrente che a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero il 24 gennaio 2009, il giudice di pace emetteva un provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione, ordinando al pubblico ministero di autorizzare la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell’indagata (atto emesso il 3 aprile 2009); ciò nonostante, con successivo decreto in data 25 settembre 2009, il giudice di pace emetteva decreto di archiviazione, senza che la persona offesa ricevese alcuna comunicazione. Deduce il ricorrente la violazione della L. n. 274 del 2000, art. 17, la quale non prevede la revoca dell’ordinanza di citazione a giudizio. Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso in conformità con il ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza (rectius: decreto) impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dalla persona offesa: è insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, seguito da numerose pronunce conformi a sezioni semplici, che "La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo. (cfr. Cassazione penale sez. un. 16 dicembre 1998 n. 24, Messina. In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa).

Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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