Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..
Con il ricorso in esame il ricorrente – premesso di avere partecipato, in qualità di VFP1, al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in ferma quadriennale – impugna il giudizio reso dalla commissione di non idoneità "a seguito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla commissione) ed avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti nell’Arma quali carabinieri effettivi".
Come seguono le censure articolate in ricorso:
a)la motivazione si basa esclusivamente su considerazioni squisitamente soggettive, disancorate da qualsiasi dato oggettivo;
b)la commissione si è radicalmente dissociata dalle conclusioni cui sono pervenuti i primi esaminatori senza spiegarne le ragioni;
c)il giudizio è contraddittorio con gli esiti della scheda di valutazione e della relazione psicologica;
d)il giudizio sembra ispirato da ben altri parametri che nulla hanno a che vedere con l’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi che il candidato deve possedere.
L’amministrazione ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione inerente i fatti di causa.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce illogicità ed incongruenza della motivazione. A suo dire, la commissione avrebbe basato il proprio giudizio su considerazioni astratte e/o soggettive.
La documentazione versata in giudizio fa ragione sulla infondatezza del rilievo censorio.
Risulta in atti, che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 52117 CC datata 16/4/2010.
La valutazione del candidato è avvenuta dunque, a quanto consta dalla versata documentazione, in linea con il protocollo tecnico e metodologico di riferimento, tenuto conto della specificità dell’accertamento teso a valutare il possesso dei requisiti previsti dal "profilo attitudinale" per aspiranti al ruolo di Appuntati e Carabinieri effettivi, contemplato dall’art.53, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995, n. 198.
Esclusa la violazione delle norme tecniche, il giudizio che ne è conseguito s’appalesa immune da travisamento dei fatti nonché da vizi di ragionevolezza risultando, allo scrutinio della versata documentazione, lo scontato esito non illogico, rispetto ai risultati dei test, né implausibile, rispetto alle visite mediche, delle risultanze istruttorie.
Neppure dalla relazione psicologica si evince una motivazione contrastante con il giudizio reso dalla commissione ove considerate le conclusioni dello psicologo che individua, tra le criticità da approfondire e verificare da parte della commissione i seguenti elementi personologici: adattabilita’, assertivita" e motivazione.
Come ben chiarito dall’amministrazione, con argomentazioni peraltro rinvenibili nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, le attività espletate dall’Ufficiale Psicologo e dall’Ufficiale Perito Selettore Attitudinale, costituiscono atti preparatori del procedimento, che sono prodromici alla formazione della decisione finale adottata dalla Commissione Attitudinale e rispetto ad essa si trovano in posizione di sussidiarietà ed ausiliarietà.
Più in particolare, va osservato che sussiste una netta differenza metodologica e funzionale tra i giudizi espressi dagli ufficiali in questione: lo Psicologo redige la sua relazione esc1usivamente sulla base delle risultanze dei test cognitivi, di personalità e sul questionario informativo; tale attività – come precisa l’amministrazione – "è finalizzata a formare una "ipotesi" che deve essere verificata, in prima battuta, nel corso del colloquio con l’Ufficiale Perito Selettore e, successivamente, durante il colloquio con la Commissione Attitudinale". Compito dell’Ufficiale Perito Selettore è quello, innanzitutto, di sondare quegli elementi che l’Ufficiale Psicologo ha sottolineato nella sua relazione, "potendo esprimere le valutazioni di competenza sulla base di un incontro face to face".
Ciò spiega perché lo psicologo, nel delineare gli aspetti di personalità, indica gli "Elementi da verificare, tra gli altri, durante il colloquio”, ovverosia quegli aspetti comportamentali, attitudinali e relazionali non altrimenti verificabili. Ne consegue, che sia la Relazione Psicologica che la Scheda redatta dall’Ufficiale Perito Selettore rappresentano due distinti momenti di raccolta di notizie sul conto del candidato, da cui trarre gli elementi attitudinali e motivazionali ricercati.
Esauritasi la fase istruttoria, la Commissione adotta il provvedimento collegiale finale con il quale può anche discostarsi dai pareri espressi in fase istruttoria in quanto non vincolanti (seppure obbligatori) indicandone le ragioni. Ed è sufficiente che la commissione riscontri carente anche uno solo dei requisiti attitudinali previsti dalle norme tecniche affinché ne tragga – come nella fattispecie è accaduto – un giudizio di non idoneità.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
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