Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" al rimborso delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale versate in relazione all’atto con cui il Comune di Calolziocorte aveva costituito gratuitamente un diritto di superficie a favore della detta Azienda Ospedaliera su un terreno di proprietà comunale, da destinare alla costruzione di un poliambulatorio.
Ad avviso del giudice a quo, nella specie è applicabile il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, comma 4, (secondo il quale "gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali"), poichè l’animus demandi consiste nella coscienza del donante di compiere una elargizione patrimoniale ad altri in assenza di vincolo giuridico e non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione dei beni al donatario.
Inoltre, gli enti pubblici come i Comuni hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse: nella fattispecie ciò è dimostrato dal fatto che nell’atto è prevista la possibilità di risoluzione della donazione se l’area non sarà stata utilizzata per la costruzione del poliambulatorio, così configurandosi una tipica donazione modale.
2. L’Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, "in combinato disposto con il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 1, artt. 952 e ss., 769 e ss., 1362 e ss. cod. civ., nonchè art. 2697 cod. civ. e art. 57 Cost.".
La ricorrente premette che la controversia concerne la qualificazione del contratto intercorso tra le parti e si incentra nella distinzione, che il giudice a quo avrebbe in sostanza ignorato, tra la nozione di "donazione" e quella, più ampia, di "atto traslativo a titolo gratuito", caratterizzandosi la prima per la presenza dell’essenziale requisito dello spirito di liberalità (animus demandi); tale differenza tra atto a titolo gratuito e donazione rileva anche ai fini tributari, come è dimostrato dalla diversa e più ristretta formulazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 (il quale fa riferimento ai trasferimenti per "donazione") rispetto a quella del previgente D.P.R. n. 637 del 1972, art. 1 (che si riferiva in genere ai trasferimenti "a titolo gratuito").
Ciò posto, la ricorrente sostiene che la qualificazione in termini di donazione operata dal giudice (con conseguente applicazione della norma agevolativa di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, citato art. 5, comma 4) è errata, poichè, in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale – in particolare, dell’art. 1363 cod. civ., il quale impone il criterio della interpretazione complessiva delle clausole negoziali -, non ha tenuto conto dell’art. 8 del contratto, che prevede la possibilità del mancato rinnovo dell’atto di costituzione del diritto di superficie alla scadenza di 99 anni dalla stipula del medesimo (e quindi la natura temporanea della costituzione stessa, ex art. 953 cod. civ.), con conseguente accentramento in capo al Comune del diritto di superficie e dell’eventuale immobile ivi costruito (in base al principio di accessorietà), con possibile utilizzazione dello stesso per finalità estranee a quelle tutelate dalla norma di agevolazione.
Con il secondo motivo, è denunciata l’insufficienza della motivazione della sentenza, ritenuta inidonea a palesare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione in ordine alla qualificazione del contratto come donazione anzichè come negozio traslativo gratuito non donativo.
2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.
Il giudice di merito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha ben tenuto presente la distinzione tra atti traslativi a titolo gratuito e donazioni, tant’è che proprio su questo punto ha rigettato l’appello dell’Ufficio, definendo la nozione di animus donandi ed affermando l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici come i Comuni, con la precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (e tale tesi non è oggetto di censura in questa sede).
La questione, poi, sulla quale si incentra in definitiva il ricorso, della interpretazione della clausola contrattuale che, ad avviso della ricorrente, escluderebbe, nella specie, la configurabilità di una donazione, si rivela inammissibile.
Il contenuto di detta clausola, infatti, è indicato nel ricorso in termini – possibilità di mancato rinnovo dell’atto di costituzione del diritto di superficie allo scadere di 99 anni dalla stipula, con conseguente accentramento in capo al Comune del diritto di superficie e del diritto di proprietà dell’eventuale immobile edificato sul terreno – del tutto difformi da quanto accertato nella sentenza impugnata, nella quale si fa riferimento alla previsione – ben diversa – di "possibilità di risoluzione della donazione se l’area non fosse stata utilizzata per la costruzione del poliambulatorio" (clausola interpretabile, in astratto, o quale modus apposto alla donazione, come ha ritenuto il giudice a quo, o anche come condizione risolutiva del contratto medesimo: cfr. Cass,, Sez. un., n. 5702 del 2012). E ciò senza che nel ricorso non solo sia riportato il contenuto testuale della clausola in discussione, ma, ancor prima, senza che sia oggetto di contestazione specifica l’accertamento di tale contenuto operato dal giudice, incentrandosi la censura solo sugli effetti, ai fini della qualificazione del negozio, da ricondurre alla previsione contrattuale così come intesa dalla ricorrente.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012
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