Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda con la quale G.F. aveva chiesto la condanna della Presidenza Consiglio dei Ministri al pagamento di un’equa riparazione per il danno sofferto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata di un processo svoltosi davanti al Tar del Lazio; giudizio iniziato il 2 novembre 1992 e conclusosi con sentenza del 21 dicembre 2006, depositata il 13 febbraio 2007. In accoglimento della domanda di riparazione la Corte d’appello ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di Euro 10.000,00 con interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per la cassazione di questo decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, e dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 2.
Premesso che il citato art. 3, comma 4, dispone che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della Camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato, stabilendo altresì che tra la data della notificazione e quella della Camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, la ricorrente rileva che, nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato, in quanto il ricorso è stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato il 18 maggio 2009, mentre il decreto di fissazione dell’udienza recava la data del 1 giugno 2009. Di qui la nullità del procedimento e del provvedimento che lo ha concluso, non avendo la Corte d’appello, in difetto di costituzione dell’amministrazione, disposto la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, e conseguente difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La citata L. n. 296, art. 1, comma 1224, rileva la ricorrente, ha disposto la sostituzione, nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, delle parole "del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti "negli altri casi è proposta nei confronti del ministro dell’economia e delle finanze". L’art. 1, comma 1225, poi, ha previsto che la citata disposizione si applichi ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, e cioè dopo il 1 gennaio 2007. Nel caso di specie, poichè il ricorso introduttivo è stato depositato il 25 maggio 2007, la legittimazione passiva avrebbe dovuto essere riconosciuta unicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
Con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 2056 cod. civ., rilevando che con provvedimento del 4 febbraio 1993 il Tar aveva accolto la domanda cautelare proposta dal G., consentendogli di riprendere servizio presso la scuola dalla quale era stato destituito. Osserva la ricorrente che in questo caso la pendenza del giudizio ha giovato al G., il quale ha potuto continuare a frequentare la scuola sino al definitivo accoglimento del ricorso con la sentenza conclusiva del giudizio. La Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di equa riparazione, non avrebbe quindi minimamente tenuto conto di tale circostanza, così incorrendo in violazione di legge, risultando del tutto insussistente la lesione dell’interesse alla sollecita definizione del giudizio presupposto.
Con il quarto motivo l’amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto al G. un indennizzo di Euro 1000,00 per anno di ritardo, laddove per i primi tre anni, non emergendo elementi concreti in grado di far apprezzare una peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’indennizzo dovuto è di Euro 750,00.
11 secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato in via prioritaria discendendo dal suo eventuale accoglimento la definizione dell’intero giudizio, è fondato.
Al momento del deposito del ricorso da parte del G. (25 maggio 2007) era, infatti, già entrato in vigore la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, il quale ha attribuito la legittimazione passiva nei giudizi di equa riparazione relativi a controversie pendenti, tra l’altro, dinanzi ai giudici amministrativi, al Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza Consiglio dei Ministri e dichiarare inammissibile la domanda. L’accertamento del difetto di legittimazione passiva compiuto in sede di legittimità comporta, quindi, che il decreto impugnato debba essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, perchè la causa non poteva essere iniziata nei confronti del soggetto evocato in giudizio.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame degli altri.
In conclusione, in accoglimento secondo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio e l’intimato deve essere condannato alla rifusione delle sole spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, non avendo in esso l’amministrazione svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012
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