Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
V.B. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi e memoria, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 800,00 (pari ad Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole) a titolo di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Toscana con ricorso del 26 agosto 1998 e definito con sentenza dell’ luglio 2003.
Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
Con i tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorrente deduce, sotto vari profili, che l’importo liquidalo a titolo di equo indennizzo nella misura di Euro 400,00 per ogni anno di durata non ragionevole è inferiore ai parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso è fondato, in quanto la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 400,00 per anno di ritardo è irragionevolmente inferiore a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU, come interpretati e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo;
cfr. Cass. 2010/17922). Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura sollevati dal ricorrente.
Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Premesso che il processo di cui trattasi è durato cinque anni, come accertato dalla Corte di appello, sicchè, detratti tre anni di durata ragionevole del processo svoltosi in primo grado (Cass. 2008/14), esso ha avuto una durata non ragionevole di due anni, l’equo indennizzo va determinalo in Euro 1.500,00 (pari ad Euro 750,00 per ciascuno dei due anni di durata non ragionevole, Cass. 2009/21840; 2010/17922).
Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.
Le spese processuali del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidale come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 775,00, di cui Euro 280 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, e di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00, di cui Euro 420,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012
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