Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5 aprile 2006 la Corte di Appello di Torino, per quanto rileva in questa sede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 12 luglio 2004, ha condannato la R.S.X. s.r.l. al pagamento in favore di M.G. della somma di Euro 17.215,23, oltre accessori, a titolo di compenso del risultato conseguito dalla R.S.X. liquidato equitativamente ex art. 2225 cod. civ.. In particolare la Corte territoriale ha riferito un terzo della complessiva somma rivendicata dal M. al risultato conseguito dalla R.S.X. per il lavoro parasubordinato svolto per i contratti FCI e VIMAR. La R.S.X. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con unico motivo articolato su più punti.
Resiste con controricorso il M..
Motivi della decisione
La ricorrente lamenta violazione di legge ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento all’art. 2225 cod. civ. e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli obiettivi minimi di fatturato elencati dal M. corrispondessero a verità e che gli obiettivi fossero stati raggiunti. Inoltre la stessa Corte d’Appello avrebbe considerato, ai fini della liquidazione equitativa del compenso, solo il numero di ore lavorative del M. senza considerare anche il risultato ottenuto come imposto dall’art. 2225 cod. civ.. La ricorrente ha poi considerato che il medesimo art. 2225 cod. civ., presuppone comunque l’esistenza di un valido contratto di lavoro autonomo, mentre nel caso in esame, manca del tutto un valido contratto di agenzia ex art. 1742 cod. civ., sottoscritto dalle parti.
Il ricorso è infondato. Le contestazioni attinenti la misura del compenso riconosciuto al M. concernono il merito della controversia ed implicano un accertamento di fatto riservato al giudice del merito. La sentenza impugnata ha congruamente motivato la liquidazione equitativa operata dal primo giudice tenendo conto delle ore lavorate e del risultato conseguito, circostanze di fatto non rivisitabili in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta mancanza di un contratto scritto, osserva il collegio che non risulta un corrispondente motivo di gravame in appello: a fronte dell’omessa pronuncia sul punto da parte della corte territoriale la ricorrente avrebbe avuto l’onere di riportare nel ricorso il motivo di appello che assume non essere stato esaminato, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012
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