Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-07-2012, n. 11547 Licenziamento Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4.5/28.6.2010 la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società XXX p.a. a B. G., di cui quest’ultimo era stato dipendente.
Osservava in sintesi la Corte territoriale che i fatti posti dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento (e precisamente, di avere "concorso nell’organizzare le anomale assenze dal servizio verificatesi nel corso del mese di dicembre 2007") non trovavano che parziali conferme nel materiale istruttorio e, soprattutto, non costituivano affatto indizi gravi, precisi e concordanti di una partecipazione attiva del lavoratore all’organizzazione di una forma di astensione dal lavoro attuata utilizzando strumentalmente le assenze per malattia.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società XXX p.a. (società incorporante la XXX spa) affidandolo a tre motivi.
Resiste con controricorso B.G..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, dell’art. 1418 c.c., e segg., e del R.D. n. 148 del 1931 e relativo regolamento all. A, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di ricondurre la fattispecie, anche in una prospettiva "meramente qualificatoria", nell’ambito del R.D. n. 148 del 1931, e, quindi, nel caso di illegittimità della sanzione, nell’ambito dei principi in tema di nullità degli atti negoziali, e non della tutela reintegratoria, godendo il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione di uno status speciale e di una apposita disciplina, distinta tanto da quella del lavoro privato, che dal lavoro pubblico.
Con il secondo motivo, prospettando violazione di norme di diritto (R.D. n. 148 del 1931, art. 38, e segg., e relativo regolamento All.
A) oltre che vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), la società ricorrente si duole che i giudici di appello avevano omesso di valutare i fatti addebitati al dipendente alla luce della normativa speciale applicabile al rapporto di lavoro, e, quindi, sussumendo le condotte addebitate nell’ambito della fattispecie della destituzione prevista dall’art. 45 del R.D. cit..
Con l’ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente lamenta ancora violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D. n. 148 del 1931, art. 38, e segg., all’art. 2219 c.c. e agli artt. 1175 e 1375 c.c.) e vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che la Corte torinese aveva mancato di considerare come l’effettivo verificarsi di tutti gli episodi addebitati, unitamente al picco di assenze per causa di malattia verificatosi nel mese di dicembre del 2007 e alla circostanza che solo l’intimato fosse a conoscenza degli specifici episodi di assenteismo portati a conoscenza dell’azienda dimostrassero il ruolo ricoperto dal medesimo nell’organizzazione dell’agitazione sindacale, del tutto speculare alla influenza della sua posizione sindacale.
2. Il primo motivo (ancorchè ammissibile, risultando dalla stessa sentenza impugnata che già nella fase di merito venne prospettata la "violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 41, e segg.") è infondato.
Giova, al riguardo, rammentare come, ancor prima dell’abrogazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 58, comma 2 (Regolamento, all. A), nella parte in cui prevedeva che avverso le decisioni del Consiglio di disciplina era ammesso ricorso a Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ad opera del D.Lgs. n. 104 del 2010 (All. 4, art. 4, comma 1, punto 6), le Sezioni Unite di questa Corte non avevano mancato di osservare come la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, "vistosamente sbiadita da numerosi interventi normativi", appariva "ormai in tutta la sua anomalia proprio sul terreno della giurisdizione poichè la competenza del giudice amministrativo a decidere delle controversie relative a quei rapporti di lavoro trarrebbe la sua ragione proprio in quella specialità che, invece, è ormai venuta del tutto meno" (SU n. 460 del 2005).
Nel patrocinare, quindi, l’implicita abrogazione dell’art. 58 "per incompatibilità con il sistema complessivo" e, con esso, della persistente giurisdizione amministrativa prefigurata da tale norma, aveva, altresì, rilevato la Corte che "l’estensione della giurisdizione ordinaria alle controversie concernenti tutti i momenti e gli aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, oltre a restituire piena coerenza al sistema, soddisfa(va) anche l’esigenza di certezza del diritto rimuovendo spazi di ambiguità nei casi – non infrequenti – in cui è in discussione la natura stessa (disciplinare o meno) del provvedimento impugnato, ovvero il petitum (annullamento del provvedimento, in via principale, ovvero in via incidentale, quale premessa per il riconoscimento di crediti retributivi o risarcitori….").
Chiarito, pertanto, come la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, difficilmente predicabile in termini generali, non ha, comunque, ormai alcuna influenza in tema di giurisdizione, in considerazione della integrale devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie, non appare, al tempo stesso, sostenibile che lo statuto dell’invalidità del licenziamento possa essere rinvenuto in fonti e discipline diverse da quelle poste dall’art. 18 dello Statuto. Venuta, infatti, meno, nella materia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed i conseguenti specifici poteri di annullamento allo stesso riservati dalla legge, non vi è più alcuna ragione che si frapponga alla applicazione della disciplina comune, quale è quella prevista dall’art. 18.
Ed, al riguardo, va ribadito, in conformità all’interpretazione, risalente e accreditata, che di tale norma ha offerto sia il giudice delle leggi, che questa Corte di legittimità, che si tratta di precetto "nè speciale, nè eccezionale, ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio" (cfrr. Corte Cost. n. 338/1988;
Corte Cost. n. 17/1987) e, quindi, a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina (v. ad es. già Cass. n. 4938/1994).
Appare del tutto incoerente con tali linee interpretative che possa, quindi, invocarsi la disciplina della nullità degli atti negoziali per descrivere, nel caso, gli effetti dell’illegittimità del recesso, laddove, invece, sono proprio le esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti, che hanno ispirato l’intervento della giurisprudenza e, infine, anche del legislatore, oltre che l’identità di ratio che manifestano le corrispondenti fattispecie, a ricondurre la disciplina del licenziamento degli autoferrotranvieri alla regolamentazione comune della L. n. 300 del 1970, art. 18.
E, del resto, non si comprende quale concreto interesse, divergente da quello affermato nella sentenza impugnata, potrebbe nel caso discendere dal riferimento "ai tradizionali principi generali codicistici in materia di nullità", se si considera che tanto il regime della nullità ex art. 1418 c.c., che quello della tutela reale sono accomunati dall’inidoneità dell’atto di recesso a risolvere il rapporto di lavoro.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
Basti, al riguardo, osservare che, anche per tal parte, la censura appare priva di decisività, dal momento che non trova alcuna concreta specificazione l’interesse che sorregge l’affermazione che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le condotte addebitate riconducendole nell’alveo del R.D. n. 148 del 1931, art. 45, e cioè nell’ambito della fattispecie della destituzione, ed in particolare la incidenza di tale fattispecie sulle mancanze addebitate e sul giudizio di ingiustificatezza operato dai giudici di merito.
4. Non meritevole di accoglimento è anche l’ultimo motivo.
La Corte territoriale ha, con adeguata motivazione, esaminato i singoli episodi contestati (che darebbero riscontro, ad avviso della società ricorrente, al "concorso (del B.) nell’organizzare le anomale assenze dal servizio verificatesi nel corso del mese di dicembre 2007) e, ponendoli a raffronto con gli esiti dell’istruttoria, ha, con plausibile argomentazione, osservato, fra l’altro, (a) che nessuno dei testi, nel riferire delle informazioni fornite dal lavoratore ai propri superiori circa le assenze dal servizio che si sarebbero verificate in caso di esito negativo delle trattative sindacali sul premio di risultato, ha fatto riferimento "a modalità – in ipotesi, anche solo lontanamente aggressive, intimidatorie o ricattatorie…"; (b) che non era affatto singolare che il lavoratore, dato il suo passato di sindacalista, "potesse apprendere dai lavoratori informazioni e notizie circa iniziative sindacali o para-sindacali di cui la direzione aziendale non aveva conoscenza e, in genere, potesse avere il polso della situazione e delle intenzioni del personale in maniera più pronta e più efficace dei suoi superiori"; (c) che era da ritenersi inverosimile che il B. fosse il reale organizzatore dell’assenteismo dei dipendenti, dal momento che sarebbe stato "un maldestro organizzatore di lotte sindacali colui il quale denuncia alla direzione aziendale, prima ancora dell’attuazione della protesta, gli autori materiali della condotta da lui stesso promossa o organizzata"; (d) che nessun intento di agevolare gli effetti dell’astensione del personale, compromettendo l’efficienza del servizio, era da ravvisare nel contrasto insorto a proposito della sostituzione dell’agente D., essendo pacifico che il comportamento del B. non era stato finalizzato a lasciare il turno scoperto.
Corretta, alla luce di tali rilevi, ed in ogni caso, esente da manifesti vizi logici e ricostruttivi, appare, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la Corte piemontese, e precisamente che i fatti posti dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non costituiscono affatto indizi gravi, precisi e concordanti di una partecipazione attiva del lavoratore all’organizzazione di una forma di astensione dal lavoro attuata utilizzando strumentalmente le assenze per malattia.
Trattasi di valutazione di merito, che individua le fonti di convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile la decisione, e, pertanto, non risulta sindacabile in sede di legittimità.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 60,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012

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