Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 15-02-2013, n. 7543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 17 gennaio 2011 il Tribunale di Castrovillari, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Cassano allo Ionio, ha riconosciuto P.A. ed M. E. responsabili, in concorso fra loro, dei delitti di ingiuria, minaccia e lesione personale ai danni di G.P.; ha quindi tenuto ferma la loro condanna alla pena di Euro 350,00 di multa ciascuno, nonchè, in solido, al risarcimento del danni in favore della parte civile.

1.1. Ha ritenuto il giudicante che la responsabilità degli imputati fosse provata dalle deposizioni della persona offesa e della teste F.C., nonchè dalle sommarie informazioni testimoniali rese da B.F. e dall’annotazione di p.g. redatta dai carabinieri di (OMISSIS): atti, questi ultimi, acquisiti al dibattimento col consenso di tutte le parti. Ma inoltre giudicato che non ricorressero gli estremi per l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen., in mancanza di elementi dimostrativi dell’esistenza dei relativi presupposti, sotto il duplice profilo della ritorsione e della provocazione.

2. Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del comune difensore, deducendo censure riconducibili a otto motivi.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che, in primo grado, il giudice di pace abbia omesso di esperire il prescritto tentativo di conciliazione.

2.2. Col secondo motivo denunciano, quale violazione di legge, la mancata assunzione – sia in primo grado, sia in appello – dei testi M.A., M.M. e S.G., sebbene fossero stati tempestivamente indicati e ammessi dal giudice di pace.

2.3. Col terzo motivo gli imputati lamentano che non si sia fatto luogo al proprio esame, nonostante espressa richiesta.

2.4. Col quarto motivo denunciano l’omessa applicazione dell’art. 62, comma 2 (recte: comma 1, n. 2) del codice penale, con riferimento a una fattispecie nella quale sussistevano, nell’ottica del gravame, tutti i requisiti di legge per il riconoscimento dell’attenuante.

2.5. Col quinto motivo lamentano che si sia pervenuti all’affermazione di responsabilità penale, sebbene la contraddittorietà ed insufficienza degli elementi indiziari comportasse l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

2.6. Col sesto motivo denunciano la mancata applicazione, quanto all’ingiuria, delle esimenti di cui all’art. 599 c.p.p., commi 1 e 2, pur sussistendo la reciprocità delle offese e la provocazione;

lamentano l’inosservanza dei criteri di valutazione delle prove;

contestano l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; deducono la carenza di prova in ordine al delitto di lesione personale, contestando l’idoneità degli atti a creare uno stato di pericolo per il bene protetto dalla norma incriminatrice.

2.7. Col settimo motivo deducono il concorso dei presupposti per l’applicabilità della scriminante della legittima difesa.

2.8. Con l’ottavo motivo denunciano carenza di motivazione in ordine alla modulazione della pena.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza per adesione del difensore degli imputati all’astensione dalle attività di udienza, proclamata dall’Ordine degli avvocati di Rossano.

Trattasi, invero, di astensione deliberata in sede locale e finalizzata ad esprimere una protesta riferita a una problematica esclusivamente locale: onde l’adesione ad essa non può giustificare la mancata partecipazione del difensore a un’udienza celebrata in altra sede.

2. Passando alla disamina dei ricorsi dei due imputati, confluiti nell’atto di impugnazione congiunto, ne va rilevata l’infondatezza per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, il precetto canonizzato nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 4, – a tenore del quale "il giudice … promuove la conciliazione tra le parti" – non esclude la discrezionalità del giudice, il quale può omettere il tentativo di conciliazione quando esso non gli appaia utilmente praticabile (Sez. 1, n. 22723 del 29/03/2007, Carrassi, Rv.

236782; Sez. 5, n. 4002/05 del 06/12/2004, Cardone, Rv. 231290; Sez. 5, n. 48295 del 12/11/2004, Pisello, Rv. 231092); il che può accadere quando, come nel caso di specie, l’imputato sia rimasto contumace e la persona offesa non sia comparsa in udienza.

2.2. L’omessa assunzione dei testi M.A., M. M. e S.G., sebbene indicati dalla difesa e ammessi, non può essere qui denunciata come violazione di norma processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per esservi stata acquiescenza allorquando, alla chiusura del dibattimento di primo grado, il giudice ha disposto la discussione senza opposizione da parte della difesa (v. art. 182 c.p.p., comma 2); nè può essere denunciata quale mancata acquisizione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mancando il presupposto della decisività:

basti, in proposito, richiamarsi al principio già ripetutamente enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui deve trattarsi di un elemento probatorio atto a determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, il che non ricorre quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre -confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (v. da ultimo Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009).

2.3. A confutazione del terzo motivo valga osservare che – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179) – il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più che in ogni momento l’imputato ha la facoltà di rendere le sue spontanee dichiarazioni.

2.4. L’attenuante della provocazione, che – se riconosciuta sussistente – in rapporto all’imputazione di ingiuria avrebbe anche assunto la valenza di esimente ex art. 599 cod. pen., è stata motivatamente esclusa dal Tribunale sul rilievo per cui non è emerso dall’istruttoria dibattimentale alcun elemento utile a dimostrarne i presupposti fattuali; ed invero, per quanto accertato dal giudice di merito, nel giorno del fatto le rivendicazioni economiche degli imputati non incontrarono alcun rifiuto da parte del marito della persona offesa, il quale invece rispose con toni civili che si sarebbe recato personalmente a Rossano Calabro per risolvere la questione. Tale ricostruzione dell’episodio, basata sulla valutazione delle risultanze probatorie, attiene al giudizio sul fatto e non può essere sindacata in sede di legittimità.

2.5. Alla stregua della motivazione addotta nella sentenza impugnata, il convincimento raggiunto dal Tribunale non è connotato da alcuna incertezza in ordine alla valutazione del materiale probatorio, nel quale non si è ravvisato alcun elemento di contraddittorietà; non ha ragion d’essere, pertanto, la richiesta di applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

2.6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce la reiterazione – anche in termini di riproduzione testuale – delle corrispondenti censure articolate nei motivi di appello: censure che in massima parte hanno trovato adeguata risposta nella motivazione della sentenza impugnata e che, nelle parti restanti, non richiedevano espressa confutazione in quanto generiche (l’asserita carenza di prova), manifestamente infondate (il richiamo ai requisiti di idoneità e univocità degli atti, che attengono all’ipotesi del tentativo, estranea alla fattispecie), ovvero implicitamente disattese perchè incompatibili con la ricostruzione in fatto recepita dal Tribunale.

2.7. La scriminante della legittima difesa non è stata invocata nei motivi di appello, onde la relativa deduzione è preclusa in questa sede ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Del resto la ricostruzione del fatto cui il giudice di merito ha acceduto è totalmente incompatibile con l’applicazione dell’art. 52 cod. pen..

2.8. La pena applicata non richiedeva espressa motivazione, in quanto attestata su una misura non superiore al minimo di legge, ed anzi al di sotto di esso (v. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. b)): vizio, quest’ultimo non rilevabile in questa sede in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

3. al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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