Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 29-11-1997 C.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo P.R., V. C. e B.E., assumendo che con contratto preliminare stipulato il 21-3-1995 la V. e la B., rappresentate in forza di procura dal P., gli avevano promesso in vendita un immobile da consegnare il 30-4-1996. L’attore sosteneva di non avere ancora ricevuto la consegna, pur avendo pagato l’intero prezzo, e di avere scoperto l’esistenza di due ipoteche. Egli, pertanto, chiedeva l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., e la condanna dei convenuti al risarcimento danni, ovvero, in alternativa, una riduzione del prezzo.
Nel costituirsi con unica comparsa, i convenuti sostenevano di non avere mai ricevuto il prezzo pattuito e deducevano che la procura rilasciata al P. dalla V. e dalla B. non era valida, disconoscendo la firma delle due donne che figuravano quali promittenti venditrici.
A seguito di tale eccezione, il C. modificava la propria domanda, chiedendo la condanna del P., quale falsius procurator, al risarcimento dei danni, sofferti per aver confidato nella validità della procura, danni che quantificava in L. 159.000.000, pari al prezzo corrisposto.
Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emessa in data 24-2-2000 il giudice istruttore, su richiesta dell’attore, condannava il P. al pagamento della predetta somma.
Con sentenza del 28-1-2002 il Tribunale, preso atto della rinuncia dell’attore alla domanda ex art. 2932 c.c., dichiarava cessata la materia del contendere; rilevava che il P. era stato già condannato al risarcimento dei danni con ordinanza che aveva acquisito efficacia di sentenza per rinuncia espressa dall’interessato ex art. 184 quater c.c., u.c.; rigettava la richiesta delle convenute di condanna del C. ex art. 96 c.p.c.; condannava la V. e la B. al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore.
Avverso la predetta decisione proponevano appello la V. e la B..
Con sentenza depositata il 27-9-2004 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel rilevare che anche le convenute, al pari del promissario acquirente, erano rimaste vittime della falsità del P. e dovevano, pertanto, considerarsi in buona fede, dichiarava interamente compensate le spese del giudizio di primo grado, emettendo analoga pronuncia di compensazione anche per le spese di secondo grado.
Con ordinanza ex art. 287 c.p.c., pronunciata il 22-12-2004 e notificata il 7-3-2005, la Corte di Appello di Brescia, su istanza del C., ad integrazione del dispositivo della predetta sentenza, ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal C..
La B. e a V. hanno impugnato per cassazione la sentenza del 27-9-2004 e la successiva ordinanza di correzione, sulla base di quattro motivi.
Il C. non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza le ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1) Con i primi tre motivi le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 91 c.p.c., e vizi di motivazione, in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.
Con il quarto motivo vengono dedotti vizi di motivazione e la violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di condanna dell’attore per responsabilità aggravata.
2) li ricorso è inammissibile, essendo stato proposto con atto fatto notificare a mezzo posta il 24-4-2006, ben oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (27/9/2004), prescritto a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c..
Non potrebbe, in contrario, invocarsi (e, in realtà, nulla al riguardo hanno dedotto le ricorrenti) il disposto dell’art. 288 c.p.c., u.c., a mente del quale "le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nei termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione".
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’impugnazione delle sentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, prevista dal citato art. 288 c.p.c., comma 4, è preordinata esclusivamente ad accertare se, mediante il surrettizio ricorso allo strumento correttivo, sia stato inammissibilmente emendato un errore di giudizio, realizzando in tal modo una illegittima modificazione del contenuto concettuale del provvedimento corretto (tra le tante v. Cass. 21-5-2008 n. 12841;
Cass.. 14-3-2007 n. 5950; Cass. 20-4-2006 n. 9311; Cass. Sez. Un. 12/3/2004 n. 5165). Il rimedio in questione, pertanto, essendo diretto esclusivamente a verificare che la correzione non sia stata illegittimamente utilizzata per incidere sul contenuto concettuale del provvedimento corretto, non può essere esperito per censurare vizi che non attengono alle parti corrette di una sentenza.
Nella specie, i motivi di ricorso non riguardano le parti della sentenza corrette con l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia del 22-12-2004, con la quale è stata disposta la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dall’attore, ma concernono la pronuncia di compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda di condanna del C. per responsabilità aggravata, proposta dalle convenute.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tali autonomi capi della sentenza di appello entro l’ordinario termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c., non essendo i motivi di gravame da esse proposti diretti al controllo della legittimità della correzione disposta ex artt. 287 e 288 c.p.c., dalla Corte di Appello.
Poichè le intimate non hanno svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
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