Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-06-2012) 15-02-2013, n. 7586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– 1 – M.G. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Catania, dell’8 luglio 2011, con la quale è stata respinta la domanda, dallo stesso avanzata, di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta a seguito di provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nell’ambito di un procedimento penale che lo ha visto imputato del delitto di corruzione. Accusa dalla quale, dopo l’iniziale condanna in primo grado, è stato in seguito assolto.

I giudici della riparazione sono pervenuti alla decisione di rigetto, avendo ravvisato una condotta ostativa, nei termini intesi dall’art. 314 cod. proc. pen., all’accoglimento dell’istanza nella "pregnanza e solidità del quadro indiziario, quale emergente nel provvedimento restrittivo, nell’ordinanza confermativa del tribunale del riesame e nella sentenza di primo grado, e nella condotta processuale del M., specificamente, nelle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio, ritenute mendaci e reticenti dal tribunale del riesame. Nel provvedimento impugnato, infine, è stato rilevato che la stessa sentenza assolutoria aveva segnalato un comportamento irregolare dell’imputato.

-2- Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, il vizio di motivazione dell’ordinanza reiettiva in punto di ritenuta sussistenza di comportamenti del richiedente caratterizzati da dolo colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo.

-3- L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiede dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

-1- Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, all’adozione del provvedimento restrittivo, deve manifestarsi con comportamenti concreti, precisamente individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se essi abbiano rilevanza penale, bensì solo se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di custodia cautelare.

A tal fine egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, al fine di stabilire se tale condotta abbia, o meno, determinato, ovvero anche contribuito alla formazione di un quadro indiziario che ha provocato l’adozione o la conferma del provvedimento restrittivo. Di guisa che non ha diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare sofferta chi, con il proprio comportamento, anteriore o successivo alla privazione della libertà personale (o, in generale, a quello della legale conoscenza di un procedimento penale a suo carico), abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Viceversa, l’indennizzo deve essere accordato a chi, ingiustamente sottoposto a provvedimento restrittivo, non sia stato colto in comportamenti di tal genere.

Ovviamente, nell’un caso e nell’altro, il giudice deve valutare attentamente la condotta del soggetto, indicare i comportamenti esaminati e dare congrua e coerente, sotto il profilo logico, motivazione delle ragioni per le quali egli ha ritenuto che essi debbano, ovvero non debbano, ritenersi quali fattori condizionanti e sinergici rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo.

Condotte di tal genere possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

-2- Orbene, nel caso di specie la corte distrettuale non si è attenuta a tali principi, nel senso che non ha indicato, o ha indicato in maniera generica, quali concreti comportamenti, caratterizzati da colpa grave o dolo, ostativi all’accoglimento dell’istanza riparatoria, abbia posto in essere il M.; nè ha precisato quale significativo contributo tali comportamenti abbiano dato alla formazione del quadro indiziario che ha provocato l’adozione, o anche solo la conferma, dell’ordinanza restrittiva.

La stessa corte ha, invero, genericamente richiamato il provvedimento cautelare e quello dei giudici del riesame, oltre che dei giudici di primo grado, che avevano attestato la "pregnanza" del quadro probatorio acquisito a carico del M., senza considerare che oggetto d’indagine nel giudizio di riparazione non è tanto la ricostruzione, pur utile e talvolta necessaria, del quadro indiziario che ha determinato l’adozione del provvedimento cautelare, bensì la verifica della sussistenza di eventuali condotte, dolose o gravemente colpose, poste in essere dal richiedente, tali da avere anche solo contribuito alla costituzione di detto quadro.

Di quel contesto indiziario, peraltro, nulla è stato esplicitato dalla corte territoriale; così come non sono stati indicati i comportamenti del richiedente, dolosi o gravemente colposi, che avrebbero contribuito a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo, nè l’apporto causale che a detto provvedimento quei comportamenti avrebbero fornito.

Unica concreta indicazione in tal senso è rappresentata dalla condotta processuale del M., in relazione alla quale, tuttavia, deve osservarsi che se è vero che essa, persino quando rappresenti il legittimo esercizio della facoltà di non rispondere, può essere oggetto di valutazione da parte del giudice della riparazione, è anche vero che tale valutazione non può prescindere dal completo esame, non solo degli elementi indiziari posti a base del provvedimento restrittivo, ma anche dell’incidenza che una consapevole e completa collaborazione dell’imputato, avrebbe potuto avere in termini di contrasto dell’ipotesi accusatoria o anche solo di ridimensionamento della stessa.

Esame del tutto omesso, nel caso di specie, dal giudice della riparazione, che si è limitato a ricordare che le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di interrogatorio erano state ritenute mendaci e reticenti dal tribunale del riesame. Mentre nulla è stato chiarito circa il "comportamento irregolare" dell’imputato segnalato nella sentenza assolutoria.

-3- L’ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati da questa Corte, di guisa che essa deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania, che provvederà al regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *