Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 18-02-2013, n. 7925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 17 maggio 2012 la Corte d’appello di Milano riteneva di non essere competente a pronunziarsi su una serie di istanze, indicate nel rendiconto al 31 gennaio 2012 da parte del custode dei beni (immobili, conti correnti bancari ed altro), oggetto di sequestro preventivo disposto, nell’ambito del processo a carico di B. M. – persona sottoposta ad indagini in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata (art. 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7) – ai sensi del combinato disposto dell’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con decreti in data 7 e 14 gennaio 2009. Disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro, cui aveva fatto seguito la confisca a seguito della sentenza pronunziata il 23 dicembre 2011 dal Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Corte d’appello di Milano il 23 dicembre 2011.

Ad avviso della Corte la competenza a decidere sulle questioni concernenti la gestione dei beni spettava al giudice per le indagini preliminari quale giudice che aveva disposto l’originaria misura ablativa, secondo quanto statuito da questa Corte in un caso analogo (Sez. 1^, n. 3637 del 19 dicembre 2011).

2. Il 18 luglio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto sulla base delle seguenti considerazioni.

Il richiamo operato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies agli artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies è delimitato dal contenuto delle norme espressamente richiamate e non può essere interpretato come rinvio all’intera disciplina in tema di gestione e amministrazione dei beni confiscati nell’ambito di procedure di prevenzione. Il rinvio alla disciplina in materia di misure di prevenzione è circoscritto alla norme in tema di amministrazione, cioè di ordinaria e straordinaria gestione dei beni in sequestro, ma non assegna al giudice per le indagini preliminari il ruolo e le funzione del giudice delegato nè permette di ritenere istituita, in ragione di tale richiamo, una competenza ultra fase del giudice per le indagini preliminari.

A prescindere dal rilievo che quest’ultimo, è organo monocratico, mentre il giudice delegato opera quale articolazione dell’organo collegiale, è indubbio che le funzioni e le competenze del giudice per le indagini preliminari sono predeterminate dalla legge processuale, che delinea una competenza funzionale ad acta nella sola fase delle indagini preliminari.

Nel sistema processuale vigente la cautela reale è una fase incidentale di un procedimento principale di merito ed il suo mantenimento è strettamente correlato all’esito del giudizio di cognizione.

L’art. 321 c.p.p., comma 1, in simmetria con quanto disposto dall’art. 279 c.p.p. per le misure cautelari personali, attribuisce la competenza a provvedere in ordine all’adozione della misura reale al giudice competente a pronunciarsi sul merito, tant’è che il sequestro preventivo può essere disposto anche dal giudice dell’udienza preliminare o dal giudice del dibattimento. Adottando l’interpretazione prospettata dalla Corte d’appello di Milano in adesione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, si giungerebbe alla conclusione – paradossale sotto il profilo dell’art. 3 Cost. – che, se il sequestro è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, la competenza in orine alla amministrazione e gestione dei beni apparterebbe sempre al giudice per le indagini preliminari. Al contrario, se la misura reale è stata disposta nelle fasi successive, la competenza a provvedere sulla gestione e amministrazione dei beni spetterebbe al giudice procedente.

Inoltre, le questioni poste dall’amministrazione dei beni in sequestro non si esauriscono nell’ambito del sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies ma possono riguardare ipotesi di reato escluse dal catalogo contenuto nella suddetta norma. In tali situazioni, che pure implicano ai sensi dell’art. 104 bis disp att. c.p.p. la nomina di un amministratore giudiziario e che in nulla divergono, sul piano della concreta gestione, dal sequestro preventivo disposto D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies dovrebbe trovare applicazione la regola generale della competenza funzionale a provvedere del giudice procedente, chiamato a vigilare sull’amministrazione del compendio e ad interloquire nella misura necessaria con l’amministratore.

Un’interpretazione estensiva del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non è giustificata neppure dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e, anzi, si porrebbe in contrasto con la legge delega del suddetto testo unico (L. n. 136 del 2010) che ha espressamente limitato l’intervento legislativo all’armonizzazione della normativa penale, processuale ed amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata anche alla luce delle disposizioni adottate dall’Unione europea.

Un lettura complessiva e coordinata tanto della pregressa L. n. 575 del 1965 quanto del vigente D.Lgs. n. 159 del 2011 rende evidente che l’intento del legislatore non è stato quello di creare un’anomala e spuria figura di g.i.p. – giudice delegato, ma piuttosto di uniformare le regole di amministrazione e gestione dei beni sequestrati che i giudici delle diverse fasi processuali e dei vari gradi di giudizio si trovano ad applicare.

Alla luce di tali considerazioni l’equiparazione del giudice per le indagini preliminari al giudice delegato della prevenzione patrimoniale è un’opzione ermeneutica priva di solidi agganci interpretativi di tipo letterale e logico-sistematico.

Da ultimo osserva che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, estende la disciplina della prevenzione anche ai casi di provvedimenti di sequestro e confisca di beni adottati in relazione a reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e che, per tale specifica categoria, la disposizione prevede che l’A.G. sia coadiuvata nella amministrazione e custodia, fino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, dall’Agenzia nazionale che, dopo il rinvio a giudizio, amministra i suddetti beni. Nel caso in esame, pur vertendosi in processo di criminalità organizzata, l’Agenzia nazionale non è stata interessata.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Tale conflitto deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

3. Le argomentate e pregevoli considerazioni svolte dal giudice che ha sollevato il conflitto muovono da una non condivisibile interpretazione logico-sistematica del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e delle disposizioni di legge da esso richiamate.

4. Il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 2 bis stabilisce l’applicabilità della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, artt. 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, qualora venga disposta la confisca di beni per uno dei delitti tassativamente indicati nella norma stessa (artt. 314, 315, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325 c.p.).

Il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 2 quater estende l’applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 2 bis anche al caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta per ulteriori tipologie di reati, anch’esse specificamente elencate (artt. 629, 630, 648 – esclusa la fattispecie di cui al comma 2 -, 648 bis, 648 ter c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – esclusa l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 5).

L’art. 12 sexies, comma 4 bis amplia, a sua volta, la sfera di operatività delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati nell’ambito di procedure di prevenzione, contenute nella L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, artt. 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies stabilendo espressamente che esse trovino attuazione anche nei casi di sequestro e confisca previsti dall’art. 12 sexies, commi da 1 a 4 nonchè nelle ipotesi di misure ablative disposte nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata (art. 51 c.p.p., comma 3 bis).

5. La L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, artt. 2 sexies e 2 nonies prevedono – rispettivamente per il sequestro e la confisca – che il provvedimento con il quale il giudice dispone la misura ablativa comporti la nomina di un amministratore (per le aziende un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratore giudiziari) incaricato di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni stessi.

Da entrambe le disposizioni emerge, quindi, univocamente che l’adozione della misura patrimoniale determina l’immediata insorgenza di una sub-procedura destinata all’esame e alla soluzione dei profili squisitamente gestionali nell’ambito della quale il referente giudizio, nominato contestualmente all’emissione della misura patrimoniale, rimane immutato anche in caso di proposizione di mezzi di impugnazione avverso il decreto adottato nell’ambito della procedura principale.

6. L’espresso rinvio contenuto nel D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 2 bis e 2 quater alla L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, art. 2 nonies consente di affermare, anche in forza del richiamo contenuto in quest’ultima disposizione all’art. 2 sexies, che l’adozione della misura ablativa, sia essa cautelare o definitiva, determina l’insorgenza di un procedimento accessorio rispetto a quello principale in cui sono stati disposti il sequestro o la confisca.

Il procedimento principale è regolato dalle norme del codice di rito in tema di presupposti applicativi della misura reale, di modifica o revoca della stessa, nonchè di competenza funzionale all’adozione dei relativi provvedimenti.

Il procedimento accessorio concerne, al contrario, unicamente le questioni gestionali inerenti ai beni oggetto della disposta misura, alla cui trattazione sono deputati specifici referenti professionali e giudiziali le cui attribuzioni, come si evince dal combinato disposto del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 2 ter, 2 quater, 4 bis e L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, artt. 2 nonies e 2 sexies sono correlate all’adozione del provvedimento emesso nel procedimento principale e sono contraddistinte da sostanziale continuità a prescindere dalle vicende del procedimento principale.

Tale soluzione interpretativa appare coerente con il complessivo impianto normativo, caratterizzato da una significativa osmosi tra norme processuali e regolamentazione legislativa delle diverse tipologie di procedure afferenti le misure di prevenzione patrimoniali, e al contempo, appare rispettosa delle disposizioni dettate dal codice di rito in tema di competenza funzionale del giudice in ordine all’adozione, modifica, revoca delle misure reali.

7. Nel caso in esame, il sequestro preventivo, originariamente disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies per il delitto di cui all’art. 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ha determinato l’automatica insorgenza di un procedimento accessorio riguardante i profili gestionali le cui problematiche giuridiche sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria che per prima ebbe a disporre la misura reale e ciò a prescindere dalle vicende del procedimento principale e dal successivo esperimento delle impugnazioni disciplinate dal codice di rito (Sez. 1^, n. 3637 del 19 dicembre 2011; Sez. 1^, n. 26925 del 19 giugno 2012; Sez. 1^, n. 45611 del 7 novembre 2012).

In coerenza con i principi sinora illustrati, quindi, deve essere dichiarata la competenza giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con conseguente trasmissione allo stesso degli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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