Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11663 Licenziamento disciplinare per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Nola rigettava la domanda proposta con vari ricorsi da S.A. e altri sette lavoratori, dipendenti della Alenia Aeronautica s.p.a. con mansioni di operai montatori di 5 livello e inviati in trasferta nel periodo dal 14 maggio al 26 luglio 2003 insieme ad altri colleghi presso la base militare di (OMISSIS), di impugnativa dei licenziamenti per giusta causa intimati loro in data 12.9.2003 a seguito della contestazione disciplinare di avere richiesto, per il periodo dal 14 maggio al 30 giugno 2003 per il pernottamento presso l’Hotel Residence (OMISSIS) un rimborso spese superiore ai prezzi per notte praticati dall’albergo e comunque effettivamente pagati, facendosi rilasciare una ricevuta maggiorata rispetto al prezzo corrisposto e corrispondente alla somma richiesta in rimborso alla azienda.

Contro tale sentenza proponevano distinti appelli poi riuniti dalla Corte d’appello di Napoli: 1) S.A., B. A., Ru.Al. e Po.Um.; 2) C. E.; 3) D.R.M. e P.R.; 4) R. R..

Il giudice di secondo grado rigettava le impugnazioni per le seguenti ragioni, per quanto ancora rileva.

Riguardo alla tempestività del licenziamento, dopo l’esposizione dei principi ritenuti applicabili in materia, osservava che, essendosi le indagini concluse a seguito del pernottamento del, poi sentito come testimone, sig. D.F. presso l’albergo in questione il 24 luglio 2003, doveva ritenersi congrua, sotto il profilo della tempestività, la comunicazione della contestazione disciplinare avvenuta il successivo 1.9.2003, il tempo intercorso essendo quello in cui ragionevolmente la società aveva proceduto alle indagini concernenti un cospicuo numero di dipendenti, mediante la verifica dei dati contabili, e aveva proceduto ad una ponderata e responsabile valutazione dei fatti, che avevano una loro complessità e richiedevano una valutazione unitaria.

In materia di accertamento dei fatti la Corte d’appello dava rilievo alla deposizione del teste D. e al contenuto della lettera in data 25.7.2003 inviata dalla direzione dell’albergo alla società Alenia.

Il primo aveva riferito di essere giunto il 24.7.2003 all’albergo e di avere usufruito di una camera matrimoniale non essendo disponibili camere singole e di avere corrisposto il prezzo di Euro 70,00 per il pernottamento con prima colazione. Qualificatosi come funzionario della Società Alenia e chiesti chiarimenti circa il superiore prezzo di Euro 93,00 al giorno risultante dalle fatture rilasciate ai dipendenti Alenia che lì alloggiavano, l’impiegata addetta alla "reception", successivamente identificata per Ci.Ga., gli aveva riferito circa l’esistenza di un accordo tra i titolari dell’albergo con i dipendenti Alenia, in base al quale, a fronte di una fatturazione per Euro 93,00 per ogni giornata, i lavoratori avrebbero pagato Euro 46,50 in caso di effettivo pernottamento ed Euro 18,50 in caso di non pernottamento. La stessa circostanza era stata ammessa, dopo una serie di iniziali resistenze, dal responsabile della gestione alberghiera, F.R., il quale, dopo consultazioni con alcune persone presenti nel suo ufficio, aveva consegnato una dichiarazione in data 25.7.2003 e inviata per fax alla società Alenia.

In tale lettera, che – secondo quanto riferito dal D. – era stata preparata dal F., che l’aveva fatta firmare da uno dei titolari dell’albergo, si affermava che l’importo fatturato di Euro 93,00 per ogni notte era stato imposto dai dipendenti dell’Alenia all’addetta alla "reception"; che tale impiegata si era giustificata affermando che il pagamento del corrispettivo era stato concordato con acconto settimanale pari circa al 50% del prezzo pattuito e saldo a fine stagione; che una verifica interna aveva consentito di rilevare che tale accordo non era reale e ciò aveva portato all’allontanamento della collaboratrice; gli importi finora non versati risultavano dalla contabilità ancora impagati e ciò testimoniava la buona fede dell’azienda alberghiera e l’esistenza di un accordo tra i dipendenti dell’Alenia e la loro collaboratrice;

l’albergo non avrebbe richiesto conguagli alla Soc. Alenia, poichè il prezzo fino ad allora riscosso era quello che avrebbe applicato ad un’azienda convenzionata.

Secondo la Corte d’appello tali dichiarazioni erano idonee a confermare gli addebiti disciplinari, in quanto rese da soggetto legato all’Alenia da vincolo di collaborazione esterna e privo interesse a ledere l’immagine dei lavoratori o ispirato da ostilità nei confronti dei medesimi.

La Corte – che riteneva legittima l’attività di controllo svolta nella specie, in quanto diretta alla verifica dell’eventuale realizzazione da parte dei lavoratori di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa – a proposito dell’accertamento del fatto osservava altresì che:

– i lavoratori avevano fatto valere fatture di Euro 93,00 per notte sin dal maggio 2003, che non poteva considerarsi periodo di alta stagione;

– le ammissioni di F.R. confluite nella lettera del 25.7.2003 derivavano da approfonditi controlli interni effettuati da un’azienda che certamente non aveva interesse ad esporsi per fatti che coinvolgevano commissioni di irregolarità da parte sua;

– lo svolgimento dei fatti e il contenuto della documentazione rendeva del tutto improbabile che al momento degli accertamenti compiuti e sollecitati dal D. presso l’albergo non fosse stato ben chiaro che era in questione la posizione dei dipendenti dell’Alenia, sicchè non potevano considerarsi attendibili le successive affermazioni del F. secondo cui la discrepanza tra fatturazione e pagamenti aveva in realtà riguardato i dipendenti di un’altra azienda, l’OAN, ai quali tra l’altro si sarebbero allontanati dall’albergo già nel maggio;

– neanche poteva assumere rilievo la lettera sottoscritta dal F. in data 1.10.2003, e quindi successiva al licenziamento, in cui pur accreditandosi la tesi di un equivoco riguardo al periodo dei fatti e ai soggetti interessati, era affermato che il corrispettivo indicato nelle fatture era stato corrisposto dai lavoratori solo successivamente al 25.7.2003;

– doveva considerarsi che nessun elemento di prova aveva contraddetto il fatto che all’epoca degli accertamenti compiuti dal D. non risultava pagato il prezzo indicato nelle ricevute fiscali esibite all’azienda.

Infine la Corte, quanto alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, faceva riferimento al principio secondo cui, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo da porre in dubbio la concreta correttezza dell’adempimento.

Ha anche rilevato che i comportamenti lesivi della fiducia possono avere rilievo ai fini della sussistenza di una giusta causa anche a prescindere dalla verificazione di un danno effettivo per il datore di lavoro.

Riguardo alla specie riteneva sussistente la proporzionalità della sanzione, rilevando che era stata posta in essere una condotta, strettamente inerente alla mansioni di operai trasferisti a cui i lavoratori erano addetti, contraria agli interessi del datore di lavoro e caratterizzata da gravità e disvalore ambientale in relazione alla posizione lavorativa rivestita, incidendo irrimediabilmente sull’affidabilità del lavoratore sotto il profilo del perseguimento in ogni situazione degli interessi della società.

La Corte escludeva poi che fosse dimostrata la sussistenza di un’illegittima discriminazione nei confronti degli appellanti per il fatto che tre dei lavoratori inizialmente licenziati erano stati poi posti in mobilità e due lavoratori non erano stati licenziati. Era mancata infatti la prova di ragioni politiche, religiose o sindacali a base dei licenziamenti, sicchè in sostanza la doglianza si basava su una lamentata disparità di trattamento, situazione non ravvisabile a causa della eterogeneità delle situazioni soggettive e comunque non idonea di per sè a radicare una pretesa del lavoratore.

Con distinti ricorsi per cassazione impugnano la sentenza d’appello da un lato R.R., con tre motivi di censura, e, dall’altro, P.R., D.R.M., Ru.Al., Po.Um. e B.A., con cinque motivi.

La Alenia Aeronautica s.p.a, resiste con distinti controricorsi, illustrati da successive memorie.
Motivi della decisione

1. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

2.1. Il R. con il primo motivo deduce vizi di motivazione relativamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata in merito alla tempestività della contestazione.

Si lamenta che la Corte abbia trascurato il periodo intercorrente tra il 14.5.2003 (inizio della trasferta), il 19 e il 30 giugno 2003 (date di conclusione del primo e del secondo sub-periodo dei tre in cui la direzione di Alenia aveva suddiviso la trasferta), tenuto anche presente che l’Alenia aveva ammesso di essersi immediatamente e direttamente avveduta di uno forchetta ingiustificata tra il prezzo già richiesto a rimborso nelle date 23.5.2003, 30.5.2003, 17.6.2003 e 20.6.2003 e quanto risultante da Internet e dai rapporti epistolari con l’Hotel le Palme (Euro 55,00 e 60,00, al giorno), e di aver stabilito la regola che in caso di trasferta con prezzo superiore ad Euro a 70,00 si sarebbero effettuati dei controlli.

2.2. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto deve rilevarsi in linea di principio che non sarebbe giustificato dare rilievo, ai fini della tempestività della contestazione, a una fase in cui l’azienda, lungi da avere acquisito la conoscenza compiuta di un comportamento scorretto da parte dei lavoratori, sarebbe stata a conoscenza solamente di elementi che avrebbero potuto rendere opportuni ulteriori accertamenti. Deve peraltro rilevarsi che nello stesso motivo non vi è un riferimento specifico agli elementi di prova relativi all’epoca del conseguimento delle informazioni in questione e in effetti il riscontro con la documentazione richiamata (allegati della memoria di costituzione nella fase cautelare evidenzia da esse riguarda la seconda metà del luglio 2003).

3.1. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2119 c.c. in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e vizi di motivazione.

Si lamenta che sia dato esclusivo rilievo alla situazione di fatto come esistente al momento dell’accertamento dei fatti oggetto dell’incolpazione da parte dell’azienda, senza prendere in considerazione il fatto che, come risultava dalla quietanza in data 30.7.2003, il lavoratore aveva a quella data saldato gli interi importi indicati nelle fatture, fatto che poteva essere rilevante o per escludere l’effettiva esistenza di un accordo fraudolento, o quanto meno per evidenziare che prima della contestazione e del licenziamento il lavoratore si era pentito dell’iniziale intendimento.

3.2. Anche questo motivo è infondato. In realtà la Corte d’appello ha preso in considerazione la circostanza relativa all’asserito pagamento da parte dei lavoratori del saldo delle fatture successivamente al 25.7.2003, e, come si vedrà anche successivamente, ha valutato come importante elemento di riscontro della versione dei fatti emergente dalla deposizione del D’Enrico, e ritenuta oggettivamente fondata dalla Corte stessa, la circostanza che fuori di ogni dubbio prima di allora i lavoratori non avevano corrisposto all’azienda alberghiera la somma di cui alle fatture quietanzate ma una somma inferiore. Deve poi rilevarsi che tale tardivo pagamento comunque non era idoneo a riparare a posteriori all’illecito commesso nei confronti della datrice di lavoro, in quanto, se poteva in qualche modo sanare le discrepanze nella documentazione contabile della azienda alberghiera, certo non sarebbe stato in grado di per sè di elidere il danno arrecato alla datrice di lavoro mediante l’addebito di un pagamento superiore alla realtà e a quanto effettivamente convenuto con l’azienda alberghiera.

4.1. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione riguardo alla proporzionalità della sanzione e agli aspetti di disparità di trattamento.

Premesso che l’esame del comportamento tenuto dal datore di lavoro in caso di analoghe mancanze compiute da altri lavoratori può essere rilevante ai fini di rilevare eventuali aspetti di arbitrio nella graduazione della sanzione operata dal datore di lavoro e comunque per ritenere sproporzionato il licenziamento in caso di mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, si osserva che nella specie doveva ritenersi insufficiente la generica affermazione della eterogeneità delle situazioni dei lavoratori nei cui confronti il licenziamento disciplinare non era stato adottato o era stato revocato. Riguardo ai primi si ricorda che gli stessi, i quali dopo un primo momento si erano trasferiti in un altro albergo, si erano resi responsabili per almeno una settimana dello stesso comportamento addebitato ai lavoratori licenziati. Degli altri si ricorda che nei loro confronti il licenziamento era stato revocato non mediante una formale transazione, ma in coincidenza con la loro accettazione delle procedure di mobilità di accompagnamento alla pensione da tempo apprestate dalla società per tutti i dipendenti.

Tali circostanze apparivano idonee a mettere in forse la tesi di una gravità delle responsabilità tale da giustificare i licenziamenti per giusta causa e rendevano accreditabile anche la tesi che l’Alenia aveva favorito il verificarsi di circostanze che potessero giustificare il licenziamento di personale in esubero.

4.2. Anche questo motivo non merita accoglimento. Premesso che la censura sulla proporzionalità della sanzione in sostanza risulta basata sul confronto con il trattamento riservato ad altri dipendenti, è assorbente il rilievo che non si è in presenza di situazioni effettivamente comparabili o influenti in maniera determinante. Infatti i lavoratori che avevano soggiornato solo per pochi giorni iniziali nello stesso albergo quanto meno si sarebbero resi responsabili di un illecito oggettivamente di minore portata (a parte l’ipotizzabilità che si siano voluti sottrarre ad una situazione imbarazzante). Riguardo agli altri vi è una connessione obiettiva tra revoca del licenziamento e accettazione di una volontaria risoluzione del rapporto.

Le ulteriori considerazioni difensive sono basate su semplici illazioni.

5.1. Il primo motivo del ricorso proposto da P.R. e litisconsorti, denunciando violazione degli artt. 2702 e 2727 c.c. e art. 2729 c.c., comma 1, del principio di cui alla sentenza Cass. n. 23554/2008 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurano la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che aveva trascurato le effettive risultanze istruttorie, e in particolare la comunicazione di rettifica dell’albergo in data 1.10.2003 e le dichiarazioni del teste F.R. sul fatto che la sovrafatturazione non aveva riguardato i dipendenti della società Alenia, nonchè le risultanze documentali e orali sul completo saldo delle somme fatturate da parte dei lavoratori, e le deposizioni anche dei testi M. (uno dei lavoratori poi posti in mobilità) e A. (la addetta alla reception) sul pagamento da parte dei ricorrenti del prezzo di Euro 93,00 a notte. In tale quadro si censura anche in particolare l’eccessivo rilievo attribuito alla lettera in data 25.7.2003 dell’albergo, che in quanto scrittura proveniente da terzo poteva avere solo il valore di mero indizio.

5.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione riguardo al compiuto accertamento sulla sussistenza di un accordo di sovrafatturazione tra lavoratori ed impresa alberghiera.

Si sottopongono ulteriormente a critica vari aspetti della motivazione del giudice di merito relativa all’accertamento dei fatti. In particolare, si lamenta l’insufficiente considerazione della non attendibilità della deposizione del D., che, come risultava dall’istruttoria eseguita, aveva agito d’intesa con la direzione aziendale e con il legale dell’impresa; il mancato rilievo della contraddittorietà della deposizione del D. che prima aveva riferito che l’accordo sulla sovrafatturazione gli era stato riferito dal F. e subito dopo aveva dichiarato il contrario;

l’erronea attribuzione al teste dell’affermazione circa lo svolgimento di accurate indagini sui ricorrenti durante l’incontro del 25.7.2003; la mancata considerazione che comunque le affermazioni del teste erano de relato e che il medesimo teste aveva riferito che nella camera matrimoniale in cui aveva pernottato era indicata la tariffa di Euro 95,00 per l’alta stagione e di Euro 70,00 per la bassa stagione; l’insufficienza di una motivazione che ha contraddetto le risultanze della prova documentale rappresentata dalle fatture quietanzate in mancanza di contraria prova documentale e in presenza di prove orali confermative circa dette risultanze (teste A. e M.); in tale quadro, il mancato ricorso ad approfondimenti istruttori d’ ufficio con richiesta all’ufficio del turismo di dati sui prezzi praticati e ammissione come teste di Fe.

C., la socia che avrebbe concordato la sovrafatturazione.

5.3. Tali primi due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 2357/2004, 27162/2009 6288/2011, 27197/2011).

Nella specie il giudice di merito ha fatto riferimento alle prove ritualmente assunte e proceduto alla loro valutazione, così come prescritto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e le doglianze di cui al ricorso nella loro sostanza contestano, inammissibilmente, la valutandone che motivamente ne è stata fatta valorizzando in particolar modo, oltre alla deposizione del teste D., un elemento obiettivo come la discordanza tra le ricevute fiscali rilasciate dall’albergo ai lavoratori e dai medesimi posti a base delle richieste di rimborsi per le trasferte e quanto era stato effettivamente pagato almeno fino alla data della verifica eseguita dalla datrice di lavoro tramite il D., come confermato anche dalla direzione dell’albergo e poteva ritenersi sostanzialmente pacifico. I rilievi relativi a presunti errori nella considerazione della deposizione del D. appaiono in parte involgere questioni di merito sull’interpretazione di tale testimonianza e in ogni caso non riguardano elementi decisivi riguardo al convincimento del giudice di merito.

Quanto in particolare alla valorizzazione di circostanze riferite de relato dal D., alla scarsa considerazione in cui sono state tenute alcune deposizioni e al lamentato accertamento di fatti in contrasto con la prova documentale rappresentata dalle ricevute di pagamento (o fatture quietanzate) fatte valere dai lavoratori nei confronti dell’azienda, deve tenersi presente che, secondo l’ipotesi di cui alla contestazione disciplinare, i lavoratori avevano tentato di frodare l’azienda con il concorso di una comportamento illegittimo e connivente della stessa azienda alberghiera. Ne consegue, da un lato, che il documento in questione, proveniente da un terzo rispetto alla datrice di lavoro, non aveva l’efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata nei confronti della stessa parte e, dall’altro, che poteva essere logica una valutazione di scarsa affidabilità delle deposizione di soggetti in ipotesi compartecipi della condotta illecita o comunque facenti parti della struttura alberghiera. Per la stessa ragione si può spiegare la mancata ammissione, ad iniziativa dell’ufficio, come teste della socia Fe.

(che peraltro non risulta essere stata sollecitata), mentre è logico anche il mancato ricorso alle tariffe alberghiere comunicate all’azienda di soggiorno, stante la estrema discrezionalità che è usuale nell’applicazione concreta delle tariffe. Peraltro anche nel ricorso in esame la tesi della veridicità della documentazione, anche sotto il profilo della corrispondenza tra somme di cui ai documenti e i pagamenti effettuati, è contraddetta dal richiesta di valorizzazione dei pagamenti a saldo che sarebbero stati effettuati dopo il 25 luglio 2003.

Analogamente, in sostanza non si poneva una questione di contrasto tra una deposizione de relato del D. e deposizioni dirette degli operatori alberghieri, quanto piuttosto una valutazione dell’attendibilità della parzialmente diversa versione dei fatti offerta in un secondo momento da soggetti a vario titolo facenti capo all’azienda alberghiera.

6.1. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 relativamente al principio di immediatezza della contestazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione. Si lamenta la mancata considerazione dell’esigenza di salvaguardare le facoltà di difesa dei lavoratori e la contraddittorietà tra l’affermazione che gli accertamenti sul fatto si erano conclusi con il pernottamento del D. presso l’albergo il 24.7.3003 e quella sulla necessità di ulteriori accertamenti. Si lamenta ancora che nell’applicazione della clausola generale sulla immediatezza della contestazione si sia apoditticamente affermata, con valutazione meramente soggettiva, la non eccessività di una dilazione di circa 30 giorni, senza indagare quali fossero gli standard al riguardo esistenti nella realtà sociale.

6.2. Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura deve rilevarsi che essa fa riferimento ad una contraddizione dal punto di vista sostanziale assolutamente non sussistente, in quanto è evidente che un conto è la conclusione delle indagini eseguite in loco dall’incaricato D. e un conto la valutazione degli elementi dal medesimo raccolti da parte della direzione aziendale, con riferimento alle risultanze documentali e alla specifica posizione di ogni lavoratore.

Riguardo all’altra censura, deve rilevarsi che non sono in questione "standard" sociali astratti e di generale applicabilità, ma una valutazione caso per caso, come quella concretamente e motivatamente compiuta nella specie dal giudice di appello.

7.1. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 2106 e 2119 c.c. e vizi di motivazione. Si lamenta la mancata considerazione della comprovata circostanza che i ricorrenti avevano pagato l’intero corrispettivo di cui alle fatture sia pure successivamente al 25.7.2003, come risultava dalle prodotte quietanze finali in relazione anche al fatto che non era stato contestato il (mero) ritardato pagamento delle somme.

7.2. Al riguardo si può richiamare quanto già osservato a proposito del secondo motivo dell’altro ricorso.

8.1. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2119 c.c. e della regola di diritto vivente enunciata al riguardo. Si osserva che il comportamento contestato ai ricorrenti, immuni da precedenti disciplinari, non ha aspetti tali da poter essere giudicato immediatamente, alla stregua della coscienza sociale, come incidente irrimediabilmente sulla fiducia riposta dal datore di lavoro nel lavoratore. La sentenza deve quindi essere valutata come irrimediabilmente viziata per l’apoditticità della valutazione di proporzionalità del licenziamento, senza alcun ancoraggio a standard valutativi indicati e recepiti dal giudice di merito.

8.2. Il motivo è infondato.

Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 15004/2000 e 25144/2010; cfr. anche sulla nozione di giusta causa di licenziamento Cass. n. 15004/2000, 19232/2007, 3065/2008 e Cass. n. 35/2011,1788/2011).

Il giudice di appello, tenuto presente quanto già riferito in narrativa, ha indubbiamente fatto riferimento a principi e parametri astratti di valutazioni corretti e ha evidenziato con congrua e logica motivazione la conseguente ravvisabilità di giuste cause di licenziamento nella specie.

9. In conclusione, i due ricorsi devono esser rigettati.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi Euro duecento per esborsi ed Euro quattromila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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