Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
A seguito dei ricorsi proposto dagli imputati:
H.L.;
Ho.Fi.;
M.M.;
la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 10.11.2011, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi;
In relazione alla sentenza pronunciata da questa Corte, ha proposto ricorso Straordinario, a norma dell’art. 625 bis c.p.p.;
H.L. denunciando l’errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici d legittimità.
In particolare il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto fondata la sua responsabilità in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso, per avere egli "insieme al fratello Ma." attivamente collaborato al fine del procacciamento della sostanza stupefacente in Albania ed al deposito della stessa in (OMISSIS);
ai deduce che la sentenza di questa Corte sarebbe incorsa in errore di fatto sul punto decisivo del rapporto di parentela con Hy.
M., atteso che esso ricorrente non sarebbe il fratello del predetto , per come emergerebbe dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 10.11.201 che, alla pag. 20, precisa che Hy.Ma.
operava in Italia con i suoi fratelli " E. e Me." senza alcuna menzione del ricorrente L. che, quindi, sarebbe solo omonimo ma non congiunto del predetto Hy.Ma. ed avrebbe svolto tutt’altra attività;
Motivi della decisione
Va ricordato che l’errore di fatto che può dar luogo al ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. – consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti, e l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, rispettivamente, l’una dalla sentenza impugnata, e l’altra dagli atti processuali.
Il suddetto errore, deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamele erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.
Alla stregua dei richiamati principi, pertanto l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che le doglianze su cui essi si radicano non soltanto fuoriescono, all’evidenza, dal perimetro – rigoroso, ma coerente – entro il quale è destinato a trovare spazio applicativo l’attivato rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., ma si rivelano, per di più, totalmente destituite di fondamento non avendo soddisfatto il requisito della decisività del dedotto errore.
Va in primo luogo osservato che la sentenza di appello originariamente impugnata, con il passo richiamato alla pag. 20, pur menzionando i fratelli E. e Me. con cui operava H. M., non esclude che anche H.L. fosse unito da analogo vincolo di parentela e, in secondo luogo, che l’elemento del rapporto di congiunto dell’odierno ricorrente con il predetto Hy.Ma. è indicato dalla sesta sezione della Corte di Cassazione solo a titolo di completezza della motivazione ma non come unica e determinante prova della partecipazione del L. al sodalizio criminale, partecipazione che, anzi, viene attribuita per la condotta del ricorrente che, unitamente a Hy.Ma., "teneva in Albania i contatti con i fornitori, contando sulla disponibilità dei ricettori e distributori della droga in Italia, il tutto facendosi ricorso a luoghi di deposito (prevalentemente in (OMISSIS)) dai quali la sostanza veniva prelevata e smerciata";
La sentenza prosegue osservando che H.L. ha dato prova di "ripetitività delle operazioni, la stabilità dei contatti e la esistenza di apparati organizzativi" così da giustificare il convincimento dei giudici del merito in ordine all’esistenza di un generico programma criminoso "cui il ricorrente aveva aderito con piena volontà e consapevolezza, rivestendo uno specifico ruolo").
Risulta evidente, pertanto, che la qualità del ricorrente, di "fratello" di Hy.Ma., non è stata posta nella sentenza in esame come elemento decisivo della motivazione che, anzi, è fondata sulla concreta attività di trafficante di droga e di organizzatore del sodalizio criminoso assunta da H.L., in unione al "fratello" Hy.Ma..
Ne deriva che il ricorso risulta carente dell’elemento necessario della decisività del dedotto errore, in quanto emerge in maniera evidente che la questione della parentela non ha avuto una rilevanza decisiva ai fini della decisione, sicchè, anche ove la questione della parentela sia stata determinata da errore, non ha mai assunto rilevanza sostanziale in quanto la sua esclusione non avrebbe comportato un esito diverso del giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000, alla luce dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.