Cassazione, Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16374 Sinistri stradali, la persona danneggiata dal sinistro è anche lo stretto congiunto della vittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

A seguito di un incidente stradale verificatosi il omissis, nel quale perse la vita il giovane L.M., di anni omissis, S..M. e litisconsorti, con citazione del 1 luglio 1985, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro P.P.G., conducente del veicolo, Toro Ass.ni s.p.a., quale impresa designata per la. liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e A.B., presunto proprietario dell’autovettura sulla quale viaggiava la vittima.

Con sentenza del 22 dicembre 2004 il giudice adito dichiarò il P. unico responsabile del sinistro, per l’effetto condannandolo in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori facendo applicazione del massimale catastrofale. Fu invece rigettata la domanda proposta nei confronti del B., avendo lo stesso dimostrato di avere da tempo venduto l’autovettura.

Su gravame di Toro s.p.a., la Corte d’appello di Sassari, in data 28 settembre 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha condannato l’impugnante a risarcire agli attori i danni nei limiti del cosiddetto massimale ad personam, pari a cento milioni di lire, oltre rivalutazione e interessi; ha assolto Toro s.p.a. dall’obbligo di rifondere al B. le spese del primo grado del giudizio e ha compensato integralmente tra le parti quelle del secondo.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione M.S. e A.M., nonché M.P., An., F., Fr., M.A. e Ma.An., formulando un unico motivo e notificando l’atto al P., a Toro Ass.ni s.p.a. e ad B.A..

Resistono con due distinti controricorsi Toro Ass.ni s.p.a. e A.B., ciascuno proponendo altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da S.M. e litisconsorti nonché da Toro Ass.ni s.p.a. e da B.A. avverso la stessa sentenza.

2 Con un unico, articolato motivo, gli impugnanti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice a quo ritenuto che il massimale da applicare fosse quello ad personam, unica essendo la vittima del sinistro e nessuna rilevanza avendo il fatto che più fossero invece gli eredi.

Evidenziano che l’assunto secondo cui persona danneggiata sarebbe solo quella che ha subito un danno fisico dall’incidente, enunciato dal Supremo Collegio nella sentenza del 4 febbraio 2001, n. 4966, non è conforme all’orientamento prevalente del giudice di legittimità, avendo la Corte Regolatrice, a sezioni unite, affermato che persone danneggiate dal sinistro, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969, sono anche gli stretti congiunti di colui che è istantaneamente deceduto, posto che ne ricevono un danno diretto e che pertanto agiscono iure proprio e non iure hereditatis (cfr. Cass. civ. 3, 9 febbraio 2005, n. 2653).

3 Nel suo ricorso incidentale Toro Assicurazioni s.p.a. lamenta, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla richiesta, formulata dall’appellante, di condanna del B. alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di spese del giudizio di primo grado.

4 A.B., a sua volta, denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale provveduto sulla sua richiesta di porre i medesimi oneri processuali a carico degli originari attori e tanto pur dopo avere esplicitato in motivazione che il B. era stato chiamato in causa da M.S. e litisconsorti e che, non avendo Toro Ass.ni formulato alcuna domanda nei suoi confronti, solo i primi potevano essere condannati a rifondergli le spese del giudizio.

5 Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 1 luglio 2009, n. 15376, ai quali il collegio presta piena adesione.

Merita preliminarmente evidenziare che alla fattispecie dedotta in giudizio è applicabile ratione temporis la legge n. 990 del 1960, risultando quindi affatto ininfluente sulla regolamentazione degli effetti del sinistro in cui perse la vita L.M. (sinistro verificatosi, è bene ricordarlo, il omissis), la disciplina introdotta dal d.P.R. 19 gennaio 1993 e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Ora, le tabelle allegate alla predetta legge n. 990 del 1969 determinavano i massimali di polizza, e cioè le somme minime inderogabili, oggetto della garanzia assicurativa, prevedendone, quanto ai danni a persone, due tipi: uno, relativo alla “persona danneggiata” e uno relativo al “sinistro”, detto anche “massimale catastrofale”.

A fronte di tale assetto normativo si era posto problema, che costituisce la questione cruciale della presente causa, se, ai fini del computo del massimale, ove più fossero i congiunti della vittima che vantavano pretese risarcitorie, il limite dovesse considerarsi tante volte quanti erano gli aventi diritto, ovvero se i danni di tutti tali soggetti dovessero essere liquidati nell’ambito del massimale previsto per una singola persona, senza che potesse impegnarsi il massimale catastrofale, in quanto uno era il soggetto coinvolto fisicamente nel sinistro.

L’orientamento decisamente maggioritario riteneva che per “persona sinistrata o danneggiata” dovesse intendersi la vittima dell’incidente stradale e non già l’erede o l’avente causa di esso, di talché che, ove più fossero stati gli aventi diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della persona sinistrata, la complessiva entità del ristoro ad essi spettante iure proprio restava circoscritta nei limiti del massimale riferito alla vittima dell’incidente (Cass. 25/01/1985, n. 373; Cass. civ. 22 febbraio 1988, n. 1831; Cass. civ. n. 5797 del 1998; Cass. 28 luglio 2004, n. 14248; Cass. civ. 30 gennaio 2006, n. 1873).

A tale interpretazione, chiaramente restrittiva, se ne contrappose tuttavia un’altra secondo la quale per definire esattamente cosa dovesse intendersi per “persona danneggiata”, ai fini della determinazione del massimale, andava fatto riferimento alla comune volontà dei contraenti, quale ricostruita attraverso l’ordinaria attività di ermeneutica contrattuale (Cass. civ. 1 aprile 1981, n. 1845; Cass. civ. 24 settembre 1985, n. 4712; Cass. civ. 11 novembre 2003, n. 16952).

Nel panorama giurisprudenziale così sinteticamente ricostruito intervenne poi la sentenza 9 febbraio 2005, n. 2653, affermativa del principio per cui, quando gli eredi agiscono iure successionis per il risarcimento del danno subito dal loro dante causa nel caso di morte non istantanea, il limite del massimale da considerare è effettivamente quello previsto per ogni persona danneggiata; laddove, quando gli stretti congiunti agiscono iure proprio per il risarcimento del danno loro derivato, in ragione dello stretto rapporto parentale che li legava alla vittima, il limite del risarcimento è, distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata.

5.1 A quest’ultimo orientamento hanno appunto aderito le sezioni unite: nel risolvere il contrasto nel senso che il limite del risarcimento opera distintamente e non cumulativamente per ciascun soggetto leso, anche se non sia la vittima primaria del danno – e con l’espressa avvertenza di fare riferimento a fattispecie sottratte, in ragione della data del sinistro, alla normativa introdotta dal d.P.R. 19 gennaio 1993 e dal successivo d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – il Supremo Consesso si è giovato del richiamo al trend evolutivo che ha interessato la nozione di persona danneggiata, sia nella legislazione comunitaria che nella giurisprudenza nazionale, segnatamente valorizzando, con riguardo a quest’ultima, il principio, ormai assurto a diritto vivente, in base al quale ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta il risarcimento del danno morale e la conseguente legittimazione ad agire contro il responsabile (Cass. civ. 23 aprile 1998, n. 4186, cui ha fatto seguito Cass. civ. sez. un. 1 luglio 2002, n. 9556). Proprio la possibilità riconosciuta a soggetto diverso da quello coinvolto direttamente nel sinistro di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito, comporta l’inconsistenza della tesi che vuole limitare la qualifica di persona danneggiata alla sola vittima diretta dell’incidente, e l’autonoma operatività del massimale per questa previsto anche nei confronti del prossimo congiunto (confr. Cass. civ. sez. un. 1 luglio 2 009, n. 15376).

6 L’applicazione al caso di specie degli esposti principi, pienamente condivisi dal collegio, comporta che, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: in tema di assicurazione; obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il limite del massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

7 Il giudice di rinvio, che riformulerà la sua decisione alla stregua di quanto innanzi enunciato, provvederà anche sull’onere delle spese reclamate da A.B., di talché i ricorsi incidentali hinc et inde proposti sul punto devono dichiararsi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbiti i due ricorsi incidentali. Cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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