Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Ritenuto che con ricorso del 30 settembre 2004 al Tribunale di Benevento A.M.M. sosteneva di aver subito nel (OMISSIS) un infortunio sul lavoro con conseguenti lesioni ed ematoma al ginocchio destro, e di aver visto respingere dall’Inail il riconoscimento dell’invalidità indennizzabile;
che ella chiedeva perciò il relativo accertamento e la condanna dell’Istituto al pagamento della rendita;
che il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione per omessa prova dello status lavorativo, costituente la base del rapporto previdenziale: infatti l’ A. aveva denunziato l’infortunio quale coltivatrice diretta ma si era poi definita in giudizio collaboratrice del marito, proprietario di un fondo agricolo; inoltre aveva affermato di aver versato contributi previdenziali dal 1973 al 2000, e non anche nel 2003; nè il marito aveva formulato alcuna denunzia di infortunio;
che contro questa sentenza l’ A. ricorre per cassazione mentre l’Inail resiste con controricorso;
che il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2116 cod. civ., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 67, art. 112 cod. proc. civ., per inosservanza del principio di automaticità delle prestazioni, secondo cui il lavoratore ha diritto alle prestazioni previdenziali anche quando il datore di lavoro non abbia pagato i contributi all’istituto assicuratore (art. 2116 cit., comma 1);
che col secondo motivo la medesima denunzia la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 112 e 443 cod. proc. civ., sostenendo l’irrilevanza della contraddizione fra la denuncia di infortunio, In cui ella si era qualificata coltivatrice diretta, e la successiva domanda giudiziaria, in cui si era detta collaboratrice del marito agricoltore;
che col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2135, 2697 e 2700 cod. civ., art. 205, D.P.R. cit. e vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello adeguatamente apprezzato la prova della qualità di imprenditore agricolo, propria del marito, iscritto dal 21 gennaio 1997 alla Camera di commercio, ove la moglie risultava partecipe all’attività dell’impresa;
che i tre connessi motivi sono privi di fondamento poichè inutilmente censurano nel giudizio di legittimità apprezzamenti delle prove e dei fatti di causa sovranamente espressi dai giudici di merito;
che costoro con motivazione coerente e priva di lacune hanno ritenuto la mancanza di prova della qualità di lavoratrice affermata dall’attuale ricorrente e quindi del connesso rapporto previdenziale, sulla base del suo sopra detto comportamento contraddittorio, dall’assenza di contribuzione previdenziale nell’anno dell’infortunio e della mancanza della denunzia di questo da parte del marito, senza che potesse rilevare in contrario un’iscrizione nel registro della Camera di commercio, eseguita nel lontano 1997 su dichiarazioni degli interessati;
che col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per essere stata condannata al pagamento delle spese processuali pur avendo dichiarato a pag. 7 dell’atto d’appello di "non percepire redditi imponibili ai fini Irpef come da dichiarazione ivi allegata";
che il motivo non è ammissibile per genericità ossia perchè l’art. 152 cit., modif. dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, richiede un’apposita dichiarazione dell’interessato, sostitutiva di certificazione, "nelle conclusioni dell’atto introduttivo" (del processo), mentre la ricorrente fa ora riferimento ad una non specificata "dichiarazione allegata", senza dire a quale atto sia allegata (introduttivo, d’appello?) e come sia stata effettivamente prodotta;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro cinquanta, oltre ad Euro tremila per onorario, più accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.